Art. 8 
 
         Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate 
 
  1. Per i Comuni provvisti  di  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),
negli ambiti del territorio assoggettati a Piano  Operativo  Comunale
(POC),  come  presupposto  per  le  trasformazioni   edilizie,   fino
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta  salva
l'attivita'  edilizia  libera  e  previo  titolo   abilitativo,   gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi: 
    a) alla manutenzione straordinaria; 
    b) al restauro e risanamento conservativo; 
    c) alla ristrutturazione edilizia di singole unita'  immobiliari,
o parti di esse, nonche' di interi edifici  nei  casi  e  nei  limiti
previsti dal PSC; 
    d) alla demolizione senza ricostruzione nei  casi  e  nei  limiti
previsti dal PSC. 
  2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli
effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai  sensi  dell'articolo
30, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000,  a  seguito  della
scadenza del  termine  di  efficacia  del  piano,  qualora  entro  il
medesimo termine non si sia provveduto  all'approvazione  del  PUA  o
alla reiterazione dei  vincoli  espropriativi  secondo  le  modalita'
previste dalla legge. 
  3.  I  medesimi  interventi  edilizi  previsti  al  comma  1   sono
consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano  Regolatore  Generale
(PRG)  e  fino  all'approvazione  della  strumentazione   urbanistica
prevista dalla legge regionale n. 20 del  2000,  per  le  aree  nelle
quali non siano stati approvati gli strumenti  urbanistici  attuativi
previsti dal PRG. 
  4. Sono comunque fatti salvi i limiti  piu'  restrittivi  circa  le
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in  via
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.