Art. 8 Applicazione ai componenti della Giunta regionale 1. Ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennita' agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 11 maggio 2017 BONACCINI (Omissis).