Art. 8 Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie 1. Ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento istituzionale e' il processo attraverso il quale le strutture autorizzate pubbliche e private acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario regionale (SSR). 2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui agli articoli 12 e 13. 3. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione ed e' subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, nonche' all'adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni erogate e di monitoraggio della qualita', dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 4. Le strutture accreditate garantiscono il rispetto delle norme sull'incompatibilita' da parte del personale sanitario operante nelle strutture stesse. 5. A.Li.Sa. stabilisce direttive e linee d'indirizzo in materia di miglioramento della qualita' delle prestazioni.