Art. 9. Cartelli e segnaletica obbligatori 1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno e' fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all'alba, un cartello indicante le farmacie di turno, possibilmente in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. 2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformita' alle normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali.