Art. 9.
                 Cartelli e segnaletica obbligatori
    1.  Allo  scopo  di rendere agevolmente reperibili le farmacie di
turno  e'  fatto  obbligo  a tutte le farmacie ubicate nel territorio
della Regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal
tramonto  all'alba,  un  cartello  indicante  le  farmacie  di turno,
possibilmente  in  ordine  di  vicinanza,  e  l'orario  di apertura e
chiusura giornaliera dell'esercizio.
    2.  Le  farmacie  di  turno  hanno  l'obbligo, nelle ore serali e
notturne,  di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad
un  metro  quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di
colore  verde  che  ne faciliti l'individuazione, in conformita' alle
normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali.