Art. 9. Recupero dell'acqua piovana 1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici e' raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). 2. L'acqua piovana raccolta e' riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi: a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private; b) alimentazione integrativa delle reti antincendio; c) autolavaggi, intesi sia come attivita' economica che uso privato; d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi. 3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantita' di acqua che tali cisterne devono raccogliere e' definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7. 4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, e' obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, puo' disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma. 5. Il recupero delle acque piovane e' obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: a) la superficie della copertura dell'edificio e' superiore a cento metri quadrati; b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati. 6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacita' totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri. 7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacita' totale dell'accumulo e' pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacita' minima di novemila litri. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.