Art. 9.
                     Recupero dell'acqua piovana

   1.  L'acqua  piovana  proveniente dalle coperture degli edifici e'
raccolta  e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del
razionale  impiego  delle  risorse  idriche, anche ai sensi di quanto
disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5
(Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione
e  l'aggiornamento  del  Piano regolatore generale degli acquedotti e
modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).
   2.  L'acqua  piovana  raccolta e' riutilizzata, tra l'altro, per i
seguenti scopi:
    a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
    b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
    c)  autolavaggi,  intesi  sia  come  attivita'  economica che uso
privato;
    d)  usi  domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unita'
Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione
delle  reti  duali  che  consentono,  alternativamente, l'utilizzo di
acqua  proveniente  dalla  rete  idrica  pubblica  e  quella  piovana
recuperata o attinta dai pozzi.
   3.  I  piani  attuativi  relativi  a  nuovi  insediamenti  o  alla
ristrutturazione   urbanistica  di  quelli  esistenti,  prevedono  la
realizzazione  di  apposite  cisterne di raccolta dell'acqua piovana,
della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa
per  il  successivo  riutilizzo,  da  ubicarsi  all'interno dei lotti
edificabili,  ovvero  al  di sotto della rete stradale, dei parcheggi
pubblici  o  delle  aree  verdi  e  comunque  in siti orograficamente
idonei. La quantita' di acqua che tali cisterne devono raccogliere e'
definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.
   4.  Nella  costruzione  di  nuovi  edifici  e  negli interventi di
ristrutturazione  urbanistica  di  edifici  esistenti, in assenza dei
piani  attuativi  approvati  con  i  requisiti  di cui al comma 3, e'
obbligatorio  il  recupero  delle  acque  piovane  provenienti  dalle
coperture  degli  edifici  per  gli  usi di cui al presente articolo,
tramite  la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed  erogazione.  Il  Comune,  su richiesta motivata dell'interessato,
puo' disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.
   5.  Il  recupero  delle  acque  piovane  e' obbligatorio quando si
verificano entrambe le seguenti condizioni:
    a)  la  superficie  della  copertura dell'edificio e' superiore a
cento metri quadrati;
    b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio
aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.
   6.  In  presenza di coperture con superficie fino a trecento metri
quadrati,  l'accumulo deve avere una capacita' totale non inferiore a
trenta  litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di
tremila litri.
   7.  In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati,
la  capacita'  totale  dell'accumulo  e'  pari al minor valore tra il
rapporto  di  trenta  litri  per  metro  quadrato  di  copertura e il
rapporto  di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile
pertinenziale;  la  vasca  di  accumulo  deve comunque assicurare una
capacita' minima di novemila litri.
   8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in
caso  di  interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di
edifici  esistenti  o  di realizzazioni di edifici pertinenziali, con
superficie  della  copertura  inferiore  a  cento  metri quadrati, al
servizio degli edifici principali.