Art. 9. Dichiarazione di pubblica utilita' 1. L'approvazione degli interventi previsti dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. 2. La notifica agli interessati del provvedimento di approvazione dell'acquisizione sostituisce, a tutti gli effetti, le procedure di cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.