Art. 9. Mense scolastiche 1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio puo' essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attivita' scolastiche per le quali l'oraio si protrae alle ore pomeridiane. 2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terra' anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati. 3. Il comune puo' gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convezione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convezione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio. 4. L'intervento viene effetuato con il concorso finalizzato delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche. 5. Della mensa scolastica puo' usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, perche' concorra al costo del servizio. 6. Il servizio mensa puo' essere effettuato anche con forme sostituive purche' idonee ad assicurare la frequenza alle attivita' didattiche.