Art. 9. Lavori, provviste e servizi in economia 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione forestale della Regione siciliana.