Art. 9 
 
                       Accesso alla copertura 
 
  1.  La  copertura  deve  essere  dotata  almeno  di   un   accesso,
prioritariamente interno comune, in grado di garantire  il  passaggio
ed il trasferimento di un operatore  ed  utensili  in  condizioni  di
sicurezza. 
  Nel caso in cui non possa essere interno, nella  relazione  tecnica
di cui all'art.  6,  comma  2,  lettera  a),  ne  sono  precisate  le
motivazioni. 
  2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: 
    a) ove sia costituito da una apertura verticale, la  stessa  deve
avere una apertura minima  libera  di  passaggio  di  0,70  metri  ed
un'altezza minima di 1,20 metri.  Limitatamente  agli  interventi  da
eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di
natura tecnica ovvero per contrasto con norme di  tutela  riguardanti
l'immobile non sia possibile garantire il rispetto  delle  dimensioni
minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel
rispetto dei limiti dimensionali  di  cui  alla  lettera  b)  e  tali
comunque da garantire il passaggio di persone e utensili; 
    b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la
stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati,
con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri. 
  3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile
per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve  essere
dotato  di  un   ancoraggio   facilmente   raggiungibile   al   quale
l'operatore, prima di accedere alla copertura,  possa  agganciare  il
dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un  sistema  di
ancoraggio presente sul tetto. 
  4. In prossimita' del punto  di  accesso  deve  essere  predisposta
idonea cartellonistica realizzata su  un  supporto  che  consenta  di
mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche  di  visibilita'  e
leggibilita', contenente almeno le seguenti indicazioni: 
    a) l'obbligo dell'uso del dispositivo di  protezione  individuale
contro le cadute dall'alto,  l'identificazione  e  la  posizione  dei
dispositivi di ancoraggio  ai  quali  ancorarsi  e  le  modalita'  di
ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui
all'art. 6, comma 2, lettera f); 
    b) il numero massimo dei lavoratori  collegabili  ai  dispositivi
d'ancoraggio; 
    c) la necessita'  o  il  divieto  di  utilizzare  assorbitori  di
energia. 
  5.  Nei  casi  in  cui  sussistano  dimostrati   impedimenti   alla
realizzazione di punti di accesso alla copertura  permanenti,  ovvero
laddove la realizzazione  dei  medesimi  risulti  impossibilitata  da
vincoli costruttivi o in contrasto con norme  di  tutela  riguardanti
l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo  di  sbarco
adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile.  In  tale
luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima  di
accedere  alla  copertura,  possa  agganciare   il   dispositivo   di
protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad  un
sistema di ancoraggio previsto sul tetto.