Art. 9 Processo di accreditamento istituzionale 1. Per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e' costituito presso A.Li.Sa. l'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) di cui all'art. 10. 2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), presentano domanda di accreditamento istituzionale all'OTA operante presso A.Li.Sa.. 3. L'OTA provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali e, per il tramite di A.Li.Sa., trasmette alla Regione gli esiti dell'istruttoria effettuata entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. La Regione nei trenta giorni successivi rilascia l'accreditamento istituzionale o rigetta l'istanza. 5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 7, l'accreditamento istituzionale puo' avere a oggetto singole attivita' autorizzate o singole strutture autorizzate. 6. In caso di provvedimento negativo, l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' presentare domanda di riesame alla Regione che provvede nei sessanta giorni successivi alla richiesta, sulla base di una nuova istruttoria effettuata dall'OTA. 7. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie ha validita' quinquennale dalla data del rilascio e puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata entro l'anno antecedente la scadenza del quinquennio. Al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni previste per il rilascio dell'accreditamento. 8. Nel corso del quinquennio di validita' dell'accreditamento la struttura e' tenuta ad autocertificare annualmente all'OTA il mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'OTA puo' svolgere verifiche intermedie.