Art. 5.
     Statuti di associazioni pro-loco e associazioni turistiche
 
   1.   Le   associazioni  pro  loco  e  le  associazioni  turistiche
esistenti, iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 33 della legge
provinciale, devono conformare  i  loro  statuti  ai  principi  dello
statuto-quadro  di  cui  all'allegato A entro un anno dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
 
                                                           ALLEGATO A
 
                 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA
                               Art. 1.
                        Denominazione e sede
 
   1.  E'  costituita  con  sede  in  ..  un'associazione  denominata
"Associazione   turistica   ..",   e  con  la  denominazione  tedesca
"Tourismusverein ..". L'associazione  svolge  la  sua  attivita'  nel
territorio del Comune (dei Comuni) ..
 
                               Art. 2.
                     Finalita' dell'associazione
 
   1.  Al fine di promuovere il turismo nella zona di sua competenza,
l'associazione turistica persegue le seguenti finalita':
     a) istituire servizi di informazione e di assistenza  turistica,
ivi  comprese  la  vendita  di  materiale  d'informazione  turistica,
nonche' la mediazione e prenotazione di servizi turistici;
     b) promuovere  ed  attuare  nel  proprio  ambito  di  competenza
manifestazioni ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
     c)   realizzare,   preferibilmente   in  collaborazione  con  il
competente consorzio turistico o con altre organizzazioni turistiche,
iniziative di marketing;
     d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
     e)  promuovere  e  gestire  impianti  e  servizi  di  prevalente
interesse turistico, anche in collaborazione con terzi;
     f)  collaborare  con  l'"Alto  Adige  Promozione  Turismo"  alla
realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;
     g) svolgere le funzioni delegate dalla Provincia  o  dal  comune
competente, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche.
   2. L'associazione turistica non persegue scopi di lucro. Eventuali
proventi  di  gestione  vengono impiegati per il raggiungimento dello
scopo sociale.
 
                               Art. 3.
        Durata dell'associazione e dell'esercizio finanziario
 
   1. L'associazione e' costituita a tempo indeterminato.
   2. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide  con  l'anno
solare.
 
                               Art. 4.
                            E n t r a t e
 
   1. Le entrate sono costituite:
    dalle annuali quote sociali e da altri contributi obbligatori;
    dai  contributi  e  sussidi  di  enti,  imprese,  associazioni  e
privati;
    dalla quota spettante dell'imposta di soggiorno e di altre tasse;
    dai proventi patrimoniali:
    dai proventi di manifestazioni e di attivita' di gestione;
    da eventuali donazioni e lasciti.
 
                               Art. 5.
                               S o c i
 
   1.  Possono  divenire  soci  dell'associazione  tutte  le  persone
fisiche e giuridiche interessate allo scopo associativo e disposte ad
appoggiarlo. Si distingue tra:
     a) soci effettivi e
    b) soci onorari.
   2.  Sono  soci  effettivi  tutti  coloro che sono ammessi ai sensi
dell'articolo 6 ed iscritti nel libro dei soci.
   3. Possono essere nominate soci onorari le persone  che  si  siano
distinte  con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalita'
dell'associazione. La carica di socio onorario  viene  conferita  con
deliberazione  unanime del consiglio direttivo. I soci onorari godono
degli stessi diritti dei soci effettivi.
 
                               Art. 6.
                         Ammissione dei soci
 
   1. Per l'ammissione in qualita' di socio e' necessario  presentare
una  richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali, la
quale e' da ritenersi accolta se, entro 60 giorni dalla presentazione
dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del consiglio
direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.
 
                               Art. 7.
                      Diritti e doveri dei soci
 
   1. Ogni socio ha il diritto:
     a)  di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali
e di presentare mozioni;
     b) di elettorato attivo e passivo.
   2. Ogni socio ha il dovere:
     a) di rispettare le  norme  dello  statuto  e  le  deliberazioni
dell'assemblea generale e del consiglio direttivo;
     b)   di   promuovere   per   quanto   possibile   le   finalita'
dell'associazione;
     c) di versare nei termini la quota sociale  annua  e  gli  altri
contributi   obbligatori   nella   misura   stabilita  dall'assemblea
generale.
 
                               Art. 8.
                 Cessazione della qualita' di socio
 
   1. La qualita' di socio cessa per:
    morte;
    recesso o rinuncia;
    espulsione per  mancato  pagamento  della  quota  sociale  e  dei
contributi  obbligatori  o  per  gravi  violazioni delle disposizioni
dello statuto dell'associazione;
    scioglimento dell'associazione.
   2. Il recesso volontario deve essere  comunicato  all'associazione
per  iscritto,  almeno  quattro mesi prima del termine dell'esercizio
finanziario,  altrimenti  ha  effetto  solo  con  la  fine  dell'anno
successivo.
   3.  L'espulsione  del  socio  ha  luogo con deliberazione motivata
dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea  generale
l'interessato  puo'  ricorrere  al  collegio  arbitrale  entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale  di
norma  decide  in  via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del
ricorso, salvo la possibilita' di ricorso  all'autorita'  giudiziaria
entro sei mesi dal giorno in cui e' stata notificata la deliberazione
di espulsione.
   4.   Il   socio  uscente  non  ha  alcun  diritto  sul  patrimonio
dell'associazione.
 
                               Art. 9.
                             O r g a n i
 
   1. Sono organi dell'associazione turistica:
     a) l'assemblea generale;
     b) il consiglio direttivo;
     c) eventualmente la giunta esecutiva;
     d) il presidente;
     e) il collegio dei revisori.
 
                              Art. 10.
                        L'assemblea generale
 
   1.  All'assemblea  generale  possono  partecipare  tutti  i   soci
dell'associazione.  Hanno  diritto  al  voto  solo i soci che abbiano
versato per intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi
obbligatori e che siano soci da almeno  un  mese.  Le  deliberazioni,
adottate in conformita' alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i
soci.
   2.  Ogni socio ha un voto e puo' farsi rappresentare, con relativa
delega scritta, da un altro socio, dal coniuge o da un  parente  fino
al secondo grado di parentela.
   3. L'assemblea generale e' ordinaria o straordinaria.
   4.  L'assemblea  ordinaria  deve essere convocata almeno una volta
all'anno ed e' competente per:
     a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle
finalita' dell'associazione;
     b)  l'elezione  del  consiglio  direttivo  e  del  collegio  dei
revisori dei conti;
     c)  l'approvazione  del  conto  consuntivo  e  l'approvazione  o
ratifica del bilancio di previsione;
     d) la determinazione del  numero  dei  componenti  il  consiglio
direttivo;
     e)  la  determinazione  della  quota sociale annua e degli altri
contributi obbligatori;
     f) l'espulsione dei soci;
     g) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal
consiglio direttivo o dai soci;
     h) la determinazione dell'indennita' spettante al presidente.
   5. Spetta all'assemblea straordinaria:
     a) la modifica dello statuto;
     b) lo scioglimento dell'associazione;
     c) la nomina e la revoca dei liquidatori.
 
                              Art. 11.
         Convocazione, validita' dell'assemblea e votazione
 
   1.  L'assemblea  generale  e'   convocata   dal   presidente.   La
convocazione  deve  avvenire  per  iscritto almeno dieci giorni prima
della data fissata con  comunicazione  dell'ordine  del  giorno,  del
luogo  e  dell'ora.  L'assemblea  deve  essere  inoltre  convocata su
richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o  di  un  decimo
dei  soci. In questo caso la convoncazione deve avvenire entro cinque
giorni e l'adunanza aver luogo entro 20 giorni.
   2.  L'assemblea  e'  valida,  in   prima   convocazione   con   la
partecipazione  di almeno la meta' dei soci, in seconda convocazione,
che puo' essere indetta mezz'ora dopo e che  deve  essere  menzionata
nell'invito  alla  prima  convocazione,  qualunque  sia il numero dei
soci.
   3. Le deliberazioni sono adottate  a  maggioranza  semplice  degli
aventi diritto al voto presenti e rappresentati.
   4.   Per   la   validita'   delle   deliberazioni  concernenti  la
modificazione dello statuto e' necessario il voto favorevole  di  due
terzi  degli  aventi  diritto  al  voto  presenti.  Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e' necessario il  voto  favorevole  di
tre quarti dei soci.
   5.  Deliberazioni  concernenti  persone,  o per le quali sia fatta
richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio
segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di  norma  si
svolgono a scrutinio segreto.
   6.  Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto
dal presidente e dal  segretario.  Il  verbale  delle  elezioni  deve
essere sottoscritto dagli scrutatori.
 
                              Art. 12.
                       Il consiglio direttivo
 
   1.  Il  consiglio  direttivo  e'  composto  da  almeno cinque e al
massimo tredici membri eletti dall'assemblea generale  a  maggioranza
semplice  per  la  durata  di  quattro  anni.  Il  numero dei voti di
preferenza non puo' superare la meta' dei membri da eleggere.  Se  il
consiglio direttivo e' composto di nove o piu' membri da eleggere, un
terzo  di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri.
Devono inoltre  essere  rappresentati  nel  consiglio  direttivo  con
rispettivamente  almeno  una  persona  gli affittacamere od operatori
agrituristici, i commercianti e -  limitatamente  alle  localita'  di
turismo invernale - gli impianti di risalita e/o le scuole di sci. Le
relative  associazioni  professionali  di  categoria a livello locale
hanno  il  diritto,  in  sede  di  elezione,  di  proporre  candidati
appartenenti  alla  propria  categoria. Del consiglio direttivo fanno
inoltre parte di diritto il membro della giunta  comunale  competente
per  il  turismo o - in mancanza - il sindaco o un assessore comunale
da  questi  delegato  nonche'  il  presidente   del   gruppo   locale
dell'associazione  degli  albergatori  piu' rappresentativa a livello
provinciale o un membro del comitato locale da questi delegato.
   2. Le frazioni comunali devono essere rappresentate nel  consiglio
direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero
dei soci.
   3.  Il  consiglio direttivo puo' cooptare al massimo due ulteriori
membri.
   4. I membri del consiglio direttivo uscenti per  qualsiasi  motivo
verranno  sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone
che nelle elezioni figurano  immediatamente  dopo  i  membri  eletti,
altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.
   5.  Le  riunioni del consiglio direttivo devono essere indette con
almeno tre giorni di preavviso,  con  l'indicazione  dell'ordine  del
giorno,  ed  hanno  luogo  ogni  qual  volta il presidente lo ritenga
necessaio oppure quando sia richiesto da almeno un terzo  dei  membri
del  consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio
direttivo puo' essere anche convocato,  se  sia  stato  inoltrato  un
relativo invito almeno 24 ore prima.
   6.  Il  consiglio  direttivo  adotta  le proprie deliberazioni con
maggioranza relativa alla presenza di almeno la meta' dei membri.  In
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
   7.  Delle  riunioni  del consiglio direttivo e' redatto un verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 
                              Art. 13.
                   Compiti del consiglio direttivo
 
   1. Al consiglio direttivo spetta:
     a) l'amministrazione dell'associazione;
     b)  l'elezione  del  presidente, del suo sostituto nonche' della
giunta esecutiva;
     c) la decisione in merito all'ammissione  dei  soci  nonche'  la
nomina dei soci onorari;
     d)   la  redazione  del  conto  consuntivo  e  del  bilancio  di
previsione;
     e)  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione   e   la   sua
presentazione alla prossima assemblea generale per la ratifica;
     f) l'elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea;
     g) l'assunzione di dipendenti;
     h)    la   determinazione   dei   compiti   e   competenze   del
direttore/gestore;
     i) l'emanazione di direttive per la conduzione  dell'ufficio  di
informazione;
     j) l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni
non riservate dell'assemblea generale.
 
                               Art. 14.
                         La giunta esecutiva
 
   1.  Il consiglio direttivo puo' nominare, nel suo seno, una giunta
esecutiva composta da tre a cinque membri, cui  puo'  delegare  delle
competenze  espressamente  specificate con apposita deliberazione. La
giunta  esecutiva  e'  presieduta  dal   presidente   del   consiglio
direttivo.
 
                              Art. 15.
                       Il p r e s i d e n t e
 
   1.  Il  presidente e' eletto in seno al consiglio direttivo con la
presenza di almeno  due  terzi  dei  membri,  e  con  la  maggioranza
assoluta  dei  presenti  per  la  durata di quattro anni. Se dopo due
votazioni nessun candidato ha ottenuto la  maggioranza  assoluta,  si
procede  ad  una  votazione  di  ballottaggio fra i due candidati che
hanno riportato il maggior numero di voti  nella  seconda  votazione,
con  la  stessa  procedura  e' eletto anche il vicepresidente, che in
caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte  le
funzioni.  Una rielezione e' possibile solo per tre periodi di carica
successivi. Per l'elezione dello stesso candidato oltre tali  periodi
e' necessario una maggioranza di due terzi.
   2.  Il  presidente  rappresenta  l'associazione  in giudizio e nei
confronti di terzi. Egli convoca l'assemblea generale,  il  consiglio
direttivo e la giunta esecutiva e li presiede.
 
                              Art. 16.
                 Il collegio dei revisori dei conti
 
   1.  II  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri
eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni.  Almeno
uno  fra questi deve essere un imprenditore alberghiero. I membri del
collegio  dei   revisori   dei   conti   non   devono   essere   soci
dell'associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo
con  voto consultivo. Il presidente viene eletto in seno al collegio,
considerando la specifica qualificazione.
   2.  Il  collegio  compie  tutte  le  verifiche  per  assicurare il
regolare  andamento  della  gestione  finanziaria   ed   al   termine
dell'esercizio stende una relazione sul rendiconto.
 
                              Art. 17.
                         Clausola arbitrale
 
   1.  Tutte le controversie tra i soci e l'associazione o tra i soci
stessi  in  merito  all'interpretazione  o   all'applicazione   dello
statuto,  del regolamento interno, delle deliberazioni dell'assemblea
generale  e  del  consiglio  direttivo,  e  in  generale   tutte   le
controversie  in relazione alla qualita' di socio, anche se una delle
parti non fa parte dell'associazione, sono deferite alla decisione di
un collegio arbitrale.
   2. Il collegio arbitrale viene istituito  caso  per  caso  con  la
seguente   procedura:   ognuna   delle   parti   nomina  un  arbitro;
successivamente i due arbitri designano il terzo  arbitro,  il  quale
presiedera' il collegio. La sede del collegio viene determinata dalla
maggioranza   degli  arbitri.  Entrambe  le  parti  sono  tenute,  in
concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a rendere  noto  alla
controparte  -  mediante  raccomandata  con  ricevuta di ritorno - la
dichiarazione incondizionata  di  accettazione  firmata  dall'arbitro
stesso.   Se   entro   20   giorni  dal  ricevimento  della  suddetta
comunicazione, la  controparte  non  provvedera'  a  sua  volta  alla
designazione  del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato,
l'arbitro sara' designato dall'assessore provinciale al turismo.
   Qualora i due arbitri non dovessero trovare un  accordo  entro  10
giorni  in  ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del
collegio, e se entro lo  stesso  termine  il  suo  nome  non  venisse
comunicato  alle  controparti  con  nota  firmata  da tutti e tre gli
arbitri, sara'  anche  in  questo  caso  l'assessore  provinciale  al
turismo  a  designarlo.  La  firma della nota suindicata da parte del
terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.
   3. Gli arbitri  devono  decidere  entro  novanta  giorni.  Non  e'
richiesta  nessuna  formalita' per il procedimento, salvo il rispetto
delle norme sul contradditorio.
   4. Spetta agli  arbitri  determinare  i  costi  del  procedimento.
Avverso   la   pronuncia  degli  arbitri  non  puo'  essere  proposta
opposizione, salvo il caso previsto dall'art. 8, terzo comma.
 
                              Art. 18.
                         I n d e n n i z z i
 
   1. I componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori
dei conti  -  eccettuato  il  membro  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento  di  esecuzione alla legge provinciale n. 33/1992 - e del
collegio  arbitrale  nonche'   il   presidente   svolgono   attivita'
onorifica.
   2.  L'assemblea generale puo' tuttavia attribuire al presidente un
compenso corrispondente all'entita' dell'impegno.
 
                              Art. 19.
                   Scioglimento dell'associazione
 
   1.    L'assemblea    generale   che   delibera   lo   scioglimento
dell'associazione, nomina  uno  o  piu'  liquidatori,  che  hanno  da
svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di
scioglimento   dell'associazione  o  di  cancellazione  della  stessa
dall'elenco di cui all'articolo 16 della legge provinciale 18  agosto
1992, n. 33, il patrimonio dell'associazione e' destinato al comune o
ai  comuni  competenti  per  territorio  con  la condizione che debba
essere devoluto all'ente turistico che eventualmente succedera'.
 
                              Art. 20.
                            Norma finale
 
   1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le  norme
di legge di volta in volta applicabili.
 
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