Art. 5. Statuti di associazioni pro-loco e associazioni turistiche 1. Le associazioni pro loco e le associazioni turistiche esistenti, iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale, devono conformare i loro statuti ai principi dello statuto-quadro di cui all'allegato A entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. ALLEGATO A STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA Art. 1. Denominazione e sede 1. E' costituita con sede in .. un'associazione denominata "Associazione turistica ..", e con la denominazione tedesca "Tourismusverein ..". L'associazione svolge la sua attivita' nel territorio del Comune (dei Comuni) .. Art. 2. Finalita' dell'associazione 1. Al fine di promuovere il turismo nella zona di sua competenza, l'associazione turistica persegue le seguenti finalita': a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la vendita di materiale d'informazione turistica, nonche' la mediazione e prenotazione di servizi turistici; b) promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza manifestazioni ed altre iniziative di prevalente interesse turistico; c) realizzare, preferibilmente in collaborazione con il competente consorzio turistico o con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing; d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico; e) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, anche in collaborazione con terzi; f) collaborare con l'"Alto Adige Promozione Turismo" alla realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche; g) svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche. 2. L'associazione turistica non persegue scopi di lucro. Eventuali proventi di gestione vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale. Art. 3. Durata dell'associazione e dell'esercizio finanziario 1. L'associazione e' costituita a tempo indeterminato. 2. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. Art. 4. E n t r a t e 1. Le entrate sono costituite: dalle annuali quote sociali e da altri contributi obbligatori; dai contributi e sussidi di enti, imprese, associazioni e privati; dalla quota spettante dell'imposta di soggiorno e di altre tasse; dai proventi patrimoniali: dai proventi di manifestazioni e di attivita' di gestione; da eventuali donazioni e lasciti. Art. 5. S o c i 1. Possono divenire soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo associativo e disposte ad appoggiarlo. Si distingue tra: a) soci effettivi e b) soci onorari. 2. Sono soci effettivi tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell'articolo 6 ed iscritti nel libro dei soci. 3. Possono essere nominate soci onorari le persone che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalita' dell'associazione. La carica di socio onorario viene conferita con deliberazione unanime del consiglio direttivo. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci effettivi. Art. 6. Ammissione dei soci 1. Per l'ammissione in qualita' di socio e' necessario presentare una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali, la quale e' da ritenersi accolta se, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto. Art. 7. Diritti e doveri dei soci 1. Ogni socio ha il diritto: a) di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni; b) di elettorato attivo e passivo. 2. Ogni socio ha il dovere: a) di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo; b) di promuovere per quanto possibile le finalita' dell'associazione; c) di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall'assemblea generale. Art. 8. Cessazione della qualita' di socio 1. La qualita' di socio cessa per: morte; recesso o rinuncia; espulsione per mancato pagamento della quota sociale e dei contributi obbligatori o per gravi violazioni delle disposizioni dello statuto dell'associazione; scioglimento dell'associazione. 2. Il recesso volontario deve essere comunicato all'associazione per iscritto, almeno quattro mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo. 3. L'espulsione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea generale l'interessato puo' ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di norma decide in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilita' di ricorso all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui e' stata notificata la deliberazione di espulsione. 4. Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Art. 9. O r g a n i 1. Sono organi dell'associazione turistica: a) l'assemblea generale; b) il consiglio direttivo; c) eventualmente la giunta esecutiva; d) il presidente; e) il collegio dei revisori. Art. 10. L'assemblea generale 1. All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell'associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi obbligatori e che siano soci da almeno un mese. Le deliberazioni, adottate in conformita' alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i soci. 2. Ogni socio ha un voto e puo' farsi rappresentare, con relativa delega scritta, da un altro socio, dal coniuge o da un parente fino al secondo grado di parentela. 3. L'assemblea generale e' ordinaria o straordinaria. 4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed e' competente per: a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalita' dell'associazione; b) l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti; c) l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione; d) la determinazione del numero dei componenti il consiglio direttivo; e) la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori; f) l'espulsione dei soci; g) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai soci; h) la determinazione dell'indennita' spettante al presidente. 5. Spetta all'assemblea straordinaria: a) la modifica dello statuto; b) lo scioglimento dell'associazione; c) la nomina e la revoca dei liquidatori. Art. 11. Convocazione, validita' dell'assemblea e votazione 1. L'assemblea generale e' convocata dal presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. L'assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso la convoncazione deve avvenire entro cinque giorni e l'adunanza aver luogo entro 20 giorni. 2. L'assemblea e' valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la meta' dei soci, in seconda convocazione, che puo' essere indetta mezz'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati. 4. Per la validita' delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto e' necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e' necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci. 5. Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di norma si svolgono a scrutinio segreto. 6. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori. Art. 12. Il consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto da almeno cinque e al massimo tredici membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Il numero dei voti di preferenza non puo' superare la meta' dei membri da eleggere. Se il consiglio direttivo e' composto di nove o piu' membri da eleggere, un terzo di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri. Devono inoltre essere rappresentati nel consiglio direttivo con rispettivamente almeno una persona gli affittacamere od operatori agrituristici, i commercianti e - limitatamente alle localita' di turismo invernale - gli impianti di risalita e/o le scuole di sci. Le relative associazioni professionali di categoria a livello locale hanno il diritto, in sede di elezione, di proporre candidati appartenenti alla propria categoria. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto il membro della giunta comunale competente per il turismo o - in mancanza - il sindaco o un assessore comunale da questi delegato nonche' il presidente del gruppo locale dell'associazione degli albergatori piu' rappresentativa a livello provinciale o un membro del comitato locale da questi delegato. 2. Le frazioni comunali devono essere rappresentate nel consiglio direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero dei soci. 3. Il consiglio direttivo puo' cooptare al massimo due ulteriori membri. 4. I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni. 5. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette con almeno tre giorni di preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno, ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessaio oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo puo' essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 ore prima. 6. Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la meta' dei membri. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Delle riunioni del consiglio direttivo e' redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 13. Compiti del consiglio direttivo 1. Al consiglio direttivo spetta: a) l'amministrazione dell'associazione; b) l'elezione del presidente, del suo sostituto nonche' della giunta esecutiva; c) la decisione in merito all'ammissione dei soci nonche' la nomina dei soci onorari; d) la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; e) l'approvazione del bilancio di previsione e la sua presentazione alla prossima assemblea generale per la ratifica; f) l'elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea; g) l'assunzione di dipendenti; h) la determinazione dei compiti e competenze del direttore/gestore; i) l'emanazione di direttive per la conduzione dell'ufficio di informazione; j) l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate dell'assemblea generale. Art. 14. La giunta esecutiva 1. Il consiglio direttivo puo' nominare, nel suo seno, una giunta esecutiva composta da tre a cinque membri, cui puo' delegare delle competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. La giunta esecutiva e' presieduta dal presidente del consiglio direttivo. Art. 15. Il p r e s i d e n t e 1. Il presidente e' eletto in seno al consiglio direttivo con la presenza di almeno due terzi dei membri, e con la maggioranza assoluta dei presenti per la durata di quattro anni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, con la stessa procedura e' eletto anche il vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte le funzioni. Una rielezione e' possibile solo per tre periodi di carica successivi. Per l'elezione dello stesso candidato oltre tali periodi e' necessario una maggioranza di due terzi. 2. Il presidente rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca l'assemblea generale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e li presiede. Art. 16. Il collegio dei revisori dei conti 1. II collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Almeno uno fra questi deve essere un imprenditore alberghiero. I membri del collegio dei revisori dei conti non devono essere soci dell'associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Il presidente viene eletto in seno al collegio, considerando la specifica qualificazione. 2. Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio stende una relazione sul rendiconto. Art. 17. Clausola arbitrale 1. Tutte le controversie tra i soci e l'associazione o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione alla qualita' di socio, anche se una delle parti non fa parte dell'associazione, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale. 2. Il collegio arbitrale viene istituito caso per caso con la seguente procedura: ognuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri designano il terzo arbitro, il quale presiedera' il collegio. La sede del collegio viene determinata dalla maggioranza degli arbitri. Entrambe le parti sono tenute, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a rendere noto alla controparte - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichiarazione incondizionata di accettazione firmata dall'arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la controparte non provvedera' a sua volta alla designazione del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l'arbitro sara' designato dall'assessore provinciale al turismo. Qualora i due arbitri non dovessero trovare un accordo entro 10 giorni in ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, e se entro lo stesso termine il suo nome non venisse comunicato alle controparti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, sara' anche in questo caso l'assessore provinciale al turismo a designarlo. La firma della nota suindicata da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione. 3. Gli arbitri devono decidere entro novanta giorni. Non e' richiesta nessuna formalita' per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contradditorio. 4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento. Avverso la pronuncia degli arbitri non puo' essere proposta opposizione, salvo il caso previsto dall'art. 8, terzo comma. Art. 18. I n d e n n i z z i 1. I componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti - eccettuato il membro previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 33/1992 - e del collegio arbitrale nonche' il presidente svolgono attivita' onorifica. 2. L'assemblea generale puo' tuttavia attribuire al presidente un compenso corrispondente all'entita' dell'impegno. Art. 19. Scioglimento dell'associazione 1. L'assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o piu' liquidatori, che hanno da svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco di cui all'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, il patrimonio dell'associazione e' destinato al comune o ai comuni competenti per territorio con la condizione che debba essere devoluto all'ente turistico che eventualmente succedera'. Art. 20. Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili. --------