Allegato Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate). Capo I Disposizioni generali e campo di applicazione Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) disciplina: a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attivita' di tatuaggio e piercing; b) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili; c) le modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento; d) le modalita' di espressione del consenso informato di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2012. 2. Il presente regolamento si applica alle attivita' di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attivita' di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 7/2012. 3. Le disposizioni relative al consenso informato di cui al capo V del presente regolamento si applicano anche all'attivita' di piercing al lobo all'orecchio ai minori di quattordici anni. Capo II Requisiti igienico-sanitari per le attivita' di tatuaggio e piercing Art. 2. Requisiti igienico-sanitari dei locali 1. I locali destinati alle attivita' di cui al presente regolamento sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni. 2. Al fine di garantire i criteri igienico-sanitari, gli esercizi prevedono almeno i seguenti locali principali: a) locale di attesa, accoglimento clienti e attivita' amministrative; b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati; c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni. 3. Nel locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2, lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attivita'; qualora piu' postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, e' garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere piu' postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente rispettano i requisiti citati e hanno una superficie di almeno sei metri quadrati per le attivita' di tatuaggio e di almeno sei metri quadrati per le attivita' di piercing. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attivita' e' installato un lavabo; si puo' derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune. 4. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) e' dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili. 5. Non e' richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione e' affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge. 6. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori: a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico e' ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unita' funzionale. Il servizio igienico e' dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, e' realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; b) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio e' diviso per sesso; c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attivita', compresa la biancheria; d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti; e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia. 7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettere a), d), ed e), il pavimento e' continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento. Art. 3. Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico 1. Qualora presente, l'impianto aeraulico e' realizzato in conformita' alla norma tecnica UNI 10339/95. 2. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformita' alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la conformita' alle quali e' documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato. 3. I locali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo e' dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Art. 4. Requisiti igienico-sanitari organizzativi 1. L'attivita' e' condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori. 2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. E' garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione. 3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, e' preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare e' sanificata prima di ogni singolo uso. 4. La biancheria pulita e' conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca e' riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili. 5. Gli operatori osservano costantemente le piu' scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia nonche' utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro puo' essere anche del tipo monouso. 6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza. 7. Nella sede dell'attivita' sono presenti i seguenti documenti: a) registro delle prestazioni; b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing; c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati; d) protocollo relativo all'igiene degli addetti; e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria; f) protocollo della disinfezione; g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio; h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilita' riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione; i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali; l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati; m) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti. 8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta. 9. E' presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attivita'. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro. Capo III Caratteristiche e modalita' di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati Art. 5. Attrezzatura per attivita' di tatuaggio 1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi e' utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali: a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente e' protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione; b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremita' esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a); c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremita' sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessita' di distribuzione del pigmento. La barra e' sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura; d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra; e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessita' di una seduta con ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sanitizzazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore. 2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c), puo' essere acquistata con aghi gia' assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata. 3. Per l'esecuzione dei tatuaggi con altre tecniche sono sottoposte a procedure di sterilizzazione: a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione; b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese. Art. 6. Pigmenti per attivita' di tatuaggio 1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilita' del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamini durante il periodo di utilizzo. 2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato; b) la data di scadenza indicata con mese e anno; c) il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti; d) l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number); e) attestazione di atossicita' e sterilita'. 3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria. 4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi. 5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criterio for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up'), nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa. Art. 7. Attrezzatura per attivita' di piercing 1. Il piercing e' eseguito mediante: a) ago cannula o ago da piercing; b) forbici o pinze; c) pinze ad anelli; d) dispositivi meccanici di foratura; e) monili per piercing. 2. L'ago cannula e' lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato: a) l'avvenuta sterilizzazione; b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonche' la sua scadenza; c) il metodo di sterilizzazione. 3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione. 4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione. 5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui e' praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura e' costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonche' da una cartuccia protettiva monouso sulla quale e' montato il pre-orecchino stesso. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura e' ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. 6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore puo' utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso e' ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino. 7. Monili o pre-orecchini: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonche' la sua scadenza; b) il metodo di sterilizzazione; c) la composizione metallica percentuale. Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola. Art. 8. Sterilizzazione 1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione. 2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione e' effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni. 3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa e' effettuata con l'impiego di autoclave a vapore. Capo IV Modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento Art. 9. Formazione degli operatori 1. Nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale recate dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria per gli operatori addetti alle attivita' di tatuaggio e per gli operatori addetti all'attivita' di piercing. 2. La Regione emana l'avviso pubblico per la selezione dei progetti di formazione di cui al comma 1 quali hanno durata non inferiore a novanta ore e sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attivita' di tatuaggio e di piercing. 3. Al fine di informare gli operatori sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle forme igienico-sanitarie che gli stessi devono osservare nell'esercizio della loro attivita' per evitare i rischi sopra esposti e utilizzare le tecniche piu' adeguate per non nuocere alla salute del cliente, i corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono specifiche unita' formative volte ad assicurare l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze relative a: a) cute e mucose (elementi di anatomia, elementi di fisiologia, patologie correlabili); b) semeiotica dermatologica (lesioni, principali agenti infettanti e loro modalita' di trasmissione); c) concetti di contaminazione, infezione, malattia infettiva, antisepsi, asepsi, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione; d) principali rischi per la salute connessi con pratiche di tatuaggi e di piercing, con particolare riferimento alle infezioni a trasmissione parenterale (epatiti virali e HIV); e) sanificazione e disinfezione di locali, arredi, attrezzature e biancheria; f) tecniche di disinfezione e di sterilizzazione dei materiali; g) procedure igieniche e di asepsi per l'esecuzione delle prestazioni; h) smaltimento dei rifiuti; i) possibili complicanze, quali ad esempio reazioni allergiche, granulomi, cheloidi; l) controindicazioni per l'esecuzione di tatuaggio e di piercing; m) prevenzione dei rischi per gli operatori. 4. I corsi di formazione sono realizzati da enti accreditati in materia di formazione professionale, in accordo con le Associazioni di riferimento per le attivita' specifiche, inserite nel Registro delle associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche, previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Capo V Consenso informato Art. 10. Accertamenti 1. Al fine di rispettare i divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 7/2012 l'operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l'eta' anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identita'. Art. 11. Informativa e consenso 1. Prima dell'esecuzione della prestazione, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonche' sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento. 2. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 10 e prima dell'esecuzione del trattamento, l'operatore acquisisce il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 7/2012, dell'esercente la potesta' genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonche' l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Il consenso e' reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore che contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato A per l'attivita' di tatuaggio e nell'allegato B per l'attivita' di piercing. 4. L'operatore inoltre: a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati; b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore; c) compila e conserva la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.