Regolamento attuativo della misura "f - Misure agroambientali" del piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia. Titolo I ASPETTI GENERALI Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione della misura "f - Misure agroambientali" attivata, ai sensi del regolamento (CE)1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito regolamento (CE)1257/99 nel presente regolamento) con il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) approvato con decisione del 29 settembre 2000, n. C(2000)2902 def. della commissione delle Comunita' europee e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000; 2. Con il presente regolamento vengono inoltre disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle domande relative alle azioni in corso afferenti al regolamento (CEE) del consiglio 2078/92 del 30 giugno 1992 (di seguito definito regolamento (CEE)2078/92 nel presente regolamento). Art. 2. Articolazione della misura 1. La misura "f - Misure agroambientali" si articola in tre sottomisure suddivise in 13 azioni come in seguito elencate: ===================================================================== SOTTOMISURE | AZIONI ===================================================================== f1 - Diffusione di sistemi di |Azione 1 - Sensibile riduzione produzione agricola a basso |dell'impegno di concimi e di impatto ambientale |fitofarmaci --------------------------------------------------------------------- |Azione 2 - Sensibile riduzione |dell'impegno di concimi e di |fitofarmaci mediante |l'introduzione di colture da |biomassa per la produzione di |energia o per altri usi |industriali --------------------------------------------------------------------- |Azione 3 - Mantenimento della |copertura del terreno con colture |intercalari --------------------------------------------------------------------- |Azione 4 - Inerbimento permanente |dei vigneti --------------------------------------------------------------------- |Azione 5 - Introduzione o |mantenimento dei metodi di |agricoltura biologica --------------------------------------------------------------------- |Azione 6 - Creazione di bordure |erbacee --------------------------------------------------------------------- f2 - Gestione dei territori | agricoli e miglioramento delle |Azione 1 - Coversione dei condizioni ambientali e naturali |seminativi in prati --------------------------------------------------------------------- |Azione 2 - Mantenimento dei prati |e dei prati pascoli --------------------------------------------------------------------- |Azione 3 - Mantenimento dei |pascoli --------------------------------------------------------------------- f3 - Tutela della biodiversità , | cura, conservazione e ripristino |Azione 1 - Allevamento di specie di spazi seminaturali e del |animali locali minacciate di paesaggio rurale |estinzione --------------------------------------------------------------------- |Azione 2 - Creazione, ripristino, |manutenzione e conservazione di |elementi portanti |dell'agro-ecosistema e del |paesaggio rurale --------------------------------------------------------------------- |Azione 3 - Creazione di ambienti |per la fauna e la flora selvatica --------------------------------------------------------------------- |Azione 4 - Recupero e/o |conservazione di aree a |frutticoltura estensiva Art. 3. Localizzazione geografica 1. Gli ambiti geografici di attuazione delle singole azioni previste dalla misura sono di seguito riportati: ===================================================================== AZIONE | LOCALIZZAZIONE ===================================================================== Sensibile riduzione dell'impiego | di concimi e di fitofarmaci |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Sensibile riduzione dell'impiego | di concimi e di fitofarmaci | mediante l'introduzione di colture| da biomassa per la produzione di | energia o per altri usi | industriali |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Mantenimento della copertura del | terreno con colture intercalari |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Inerbimento permanente dei vigneti|Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Introduzione o mantenimento dei | metodi di agricoltura biologica |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- |Zona A e aree preferenziali della Creazione di bordure erbacee |Zona B --------------------------------------------------------------------- Conversione dei seminativi in |Zona A e aree preferenziali della prati |Zona B --------------------------------------------------------------------- Mantenimento dei prati e dei prati| pascoli |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- |Zone svantaggiate ai sensi della Mantenimento dei pascoli |direttiva 75/273/CEE --------------------------------------------------------------------- Allevamento di specie animali |Aree di allevamento delle razze locali minacciate di estinzione |locali a rischio di estinzione --------------------------------------------------------------------- Creazione, ripristino, | manutenzione e conservazione di | elementi portanti | dell'agro-ecosistema e del | paesaggio rurale |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Creazione di ambienti per la fauna| e la flora selvatica |Intero territorio regionale --------------------------------------------------------------------- Recupero e/o conservazione di aree|Zone svantaggiate ai sensi della a frutticoltura estensiva |Direttiva 75/273/CEE 2. L'individuazione delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), delle zone A - Comuni con bassa e moderata capacita' di attenuazione nei confronti degli inputs chimici e B - Comuni con elevata capacita' di attenuazione nei confronti degli inputs chimici, delle aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione e delle aree preferenziali sotto il profilo ambientale, e' riportata nell'allegato 1 al presente regolamento. Art. 4. B e n e f i c i a r i 1. Possono beneficiare degli aiuti: a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella Regione una unita' tecnico-economica; b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'Art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che conducono nella Regione una unita' tecnico-economica. 2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura "f - Misure agro-ambientali" del PSR sono individuati all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres. 3. Limitatamente all'azione "Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" possono accedere agli aiuti previsti esclusivamente gli imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32; gli estremi di iscrizione devono essere riportati nella sezione relativa ai dati anagrafici della "Relazione aziendale agroambientale" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 5; nel caso in cui il richiedente abbia richiesto ma non ancora ottenuto l'iscrizione, questa dovra' essere comunque dimostrata entro il 15 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda iniziale di adesione alla misura. 4. Ai sensi del comma 3, dell'Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 l'unita' tecnico economica (di seguito definita UTE nel presente regolamento) viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva. 5. Qualora i beneficiari conducano piu' di una UTE, gli impegni vengono assunti autonomamente per ogni singola UTE. 6. I beneficiari di cui al comma 1 possono richiedere l'aiuto anche per i terreni situati nello stato italiano al di fuori del territorio regionale; si applicano comunque gli obblighi stabiliti alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 9 nel caso dell'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci" e quelli stabiliti dal comma 2 dell'Art. 5. Art. 5. Condizioni ed impegni generali comuni a tutte le azioni 1. Per ogni azione richiesta i beneficiari degli aiuti si impegnano a: a) adempiere, per il periodo previsto dalle singole misure, agli impegni agroambientali secondo quanto indicato ai titoli II, III e IV; b) descrivere le operazioni adottate in adempimento agli impegni agroambientali nella "Relazione aziendale agroambientale", ove vanno pianificati gli indirizzi e le pratiche colturali, i criteri di concimazione, di lotta antiparassitaria, di diserbo e di gestione dell'allevamento, da redarre in conformita' alle linee guida che verranno messe a disposizione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (di seguito definiti IPA nel presente regolamento). Per l'azione "Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" la tenuta delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve al predetto obbligo; c) mantenere aggiornato il "Registro aziendale della misura f", che verra' messo a disposizione dagli IPA, sul quale devono essere annotate sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, le quantita' ed il tipo di prodotti acquistati ed impiegati; tale registro deve essere conservato in azienda o comunque essere reso prontamente disponibile in fase di controllo. Per le azioni "Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione" e "Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" tale adempimento e' previsto solamente ai fini della verifica della usuale buona pratica agricola di cui al comma 2; d) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati . contabili della propria azienda in forma anonima, nonche' i dati necessari al monitoraggio. 2. Qualora l'impegno agroambientale non interessi l'intera superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolartiento), il beneficiario ha comunque l'obbligo di osservare l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBEA nel presente regolamento) cosi' come definita all'allegato 1 del PSR. 3. Nel caso della vite la determinazione della superficie da assoggettare agli impegni agroambientali viene determinata secondo le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. Il citato decreto del presidente della giunta regionale si applica, per analogia, anche alle colture arboree agrarie. 4. Ai sensi dell'Art. 25 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della commissione del 19 novembre 1999 cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 827/2000 della commissione del 25 aprile 2000 gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere erogati anche per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999. 5. Gli aiuti concessi nell'ambito di ogni azione sono cumulabili fra di loro fermo restando il rispetto, per ogni UTE, dei seguenti limiti previsti dal paragrafo 2 dell'Art. 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999: a) per le colture annuali: 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro; b) per le colture perenni specializzate: 900 euro (1.742.643 lire) per ettaro; c) per altri usi dei terreni: 450 euro (871.321 lire) per ettaro. Art. 6. Durata del periodo di impegno 1 . Gli impegni agroambientali vengono assunti per una durata di 5 anni ad eccezione delle azioni "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali" e "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", per le quali la durata degli impegni e' decennale. Art. 7. Trasformazione impegni assunti con il regolamento (CEE) n. 2078/92 1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 per le quali e' previsto un pagamento nell'anno 2001 o successivi a fronte di domande iniziali pervenute prima di tale anno. 2. I contratti in corso afferenti al regolamento (CEE) n. 2078/92, possono continuare fino a naturale esaurimento ovvero essere trasformati in nuovi impegni agroambientali di cinque o piu' anni ai sensi della misura "f - Misure agroambientali" a condizione che: a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale; b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato. 3. Le trasformazioni che soddisfano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, sono riassunte come segue: ----> Vedere tabella di pag. 50 <---- b) la nuova superficie impegnata deve essere costituita prevalentemente da particelle assoggettate sin dall'inizio del periodo di impegno a misure agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92. Art. 8. Modifiche e deroghe agli impegni assunti 1. Per eventuali modifiche negli impegni assunti si fa riferimento a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della commissione del 23 dicembre 1992 (di seguito definito regolamento (CEE) n. 3887/92 nel presente regolamento) ed a quanto indicato nel PSR al paragrafo 4 "Modifica degli impegni" nella misura "f - Misure agroambientali". 2. Ai sensi dell'Art. 30 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999 e del PSR, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda sono le seguenti: a) decesso del beneficiario; b) incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno; d) calamita' naturali gravi che colpiscano in misura rilevante la superficie agricola aziendale; e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; f) epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario; g) impossibilita' a rispettare gli impegni assunti in conseguenza di operazioni di ricomposizione fondiaria ed altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario; h) riduzione della capacita' lavorativa comprovata da certificazione medica. 3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'IPA entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso e' in grado di farlo. 4. Nel caso in cui il beneficiario abbia cessato definitivamente l'attivita' agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni non si procede al recupero delle annualita' di premio gia' corrisposte purche' il beneficiario medesimo ne abbia dato tempestiva comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Titolo II SOTTOMISURA F1 - DIFFUSIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE AGRICOLA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Capo I Azione 1 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci Art. 9. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede agronomiche di cui all'allegato 4 - Capo I del PSR cosi' come integrate dalle seguenti precisazioni: 1) limitatamente alla coltura del mais i massimali azotati indicati sono da intendersi come unita' di azoto complessive, indipendentemente dall'origine; 2) limitatamente alla coltura della barbabietola viene ammessa anche la concimazione azotata in presemina; b) limitatamente alle colture erbacee, attuare sulle singole particelle un avvicendamento quinquennale dove nessuna coltura principale, ad eccezione delle foraggere da prato, succeda a se stessa. Sono ammesse le coltivazioni di secondo raccolto, per le quali non viene corrisposto alcun aiuto, purche' previste nella relazione aziendale agroambientale; per le stesse, vanno comunque rispettate le prescrizioni riportate nelle schede agronomiche di cui alla lettera a). In ogni caso, per l'annata agraria interessata, la somma delle concimazioni apportate alla coltura principale ed alla coltura di secondo raccolto non puo' superare, per ogni elemento fertilizzante, il limite piu' elevato fra quelli stabiliti per le due colture; c) limitatamente alle colture erbacee, realizzare e/o mantenere, almeno su un lato significativo dell'appezzamento coltivato dal medesimo conduttore, una capezzagna larga almeno tre metri e mantenere eventuali scoline o fossati attigui all'appezzamento stesso. Per appezzamento si intende una o piu' particelle contigue condotte dal medesimo conduttore. Per lato significativo si intende, di norma, quello utilizzato per le voltate. Le capezzagne debbono essere falciate almeno una volta all'anno e non possono essere diserbate ne' lavorate; le scoline ed i fossati devono essere mantenuti puliti ed efficienti. In ogni caso le superfici occupate dalle capezzagne, dai fossati e dalle scoline non concorrono a formare SAU ne' superficie utile ai fini del calcolo del premio; d) assumere gli impegni agroambientali su tutta la superficie agricola utilizzata ovvero sulla sola SAU investita a colture erbacee o arboree. E tuttavia consentito non assumere gli impegni relativamente alle superfici destinate a: colture protette, asparago, vivai e colture floricole a pieno campo. Sono esclusi dall'aiuto i prati permanenti ed i pioppeti. E' inoltre consentito non richiedere l'aiuto per le superfici che non rimarranno nella disponibilita' del richiedente per l'intera durata del previsto periodo d'impegno; tali superfici devono comunque essere assoggettate alle disposizioni di cui al comma 1 dell'Art. 5. 2. La superficie minima da assoggettare all'impegno agroambientale e' pari ad un ettaro. 3. Per le superfici comprese nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola eventualmente individuate ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. gli impegni e gli aiuti previsti dalla presente azione potranno essere soggetti a rideterminazione a seguito delle norme adottate in adempimento al citato decreto legislativo. 4. Qualora la richiesta di premio riguardi una coltura per la quale non sono state stabilite le prescrizioni tecnico-produttive, per la stessa vale quanto fissato per colture similari sotto il profilo agronomico; nel caso non risulti possibile fare riferimento a colture similari, le necessarie indicazioni verranno fornite dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA di cui all'art. 37. 5. Nelle more della definizione delle prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali da parte del comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, valgono le vigenti disposizioni a suo tempo adottate dal comitato tecnico scientifico per la misura A1 del regolamento (CEE) n. 2078/92 e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia-Giulia. 6. Nelle more della definizione di prescrizioni tecnico produttive per colture non assimilabili ad altre, il beneficiario deve indicare nella relazione aziendale agroambientale i livelli di concimazione, i criteri applicabili al controllo delle infestanti ed alla difesa fitosanitaria seguendo il principio generale che le tecniche di conduzione della coltura sottoposta ad impegni agro-ambientali devono essere piu' restrittive di quanto previsto dalla UBPA. In questo caso la proposta formulata dal beneficiario deve essere approvata dall'ufficio istruttore. 7. In caso di reimpianto e/o di nuovo impianto di colture arboree con conseguente modifica della superficie impegnata vale quanto stabilito al paragrafo 4, sottocapitolo "adeguamento degli impegni", della misura "f - Misure agroambientali" del PSR. 8. Le superfici destinate a foraggere che usufruiscono degli incentivi previsti dal regolamento (CEE) n. 603/95 del consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono escluse dall'aiuto di cui alla presente azione ma devono comunque essere assoggettate agli impegni agroambientali. Il beneficiario deve far pervenire all'IPA copia autentica del contratto di cui all'art. 9, lettera c), terzo trattino, del regolamento medesimo dal quale risultino la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione e le relative particelle catastali interessate. 9. Fermo restando quanto stabilito al comma 4 dell'Art. 5, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 del consiglio del 17 maggio 1999, possono entrare a far parte dell'avvicendamento previsto per le colture erbacee, senza peraltro beneficiare dell'aiuto. Art. 10. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono riportati nella seguente tabella: ==================================================================== | COLTURE --------|---------------|-------------|------------|---------------- | Erbacee | Vite | Olivo | Altre arboree --------|---------------|-------------|------------|---------------- | euro lire |euro lire | euro lire | euro lire | ha ha | ha ha | ha ha | ha ha --------|---------------|-------------|------------|---------------- Zona A | 360 697.057 600 1.161.762 380 735.783 650 1.258.575 Zona B | 230 445.342 600 1.161.762 380 735.783 620 1.200.487 2. La ripartizione dei comuni in zona A e zona B e' riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento. Capo II Azione 2 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali Art. 11. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) coltivare le specie vegetali Arundo Donax (canna comune) e/o Miscanthus Sinensis (miscanto); b) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede agronomiche di cui all'allegato 4 - Capo I del PSR; c) dimostrare all'atto della domanda, mediante adeguate pezze giustificate, che le produzioni ottenute vengono destinate alla produzione di energia o ad altri usi industriali. 2. La superficie minima di adesione e' pari ad un ettaro. 3. Gli impegni possono essere assunti anche su parte della SAU aziendale. Art. 12. Periodo di impegno 1. Il periodo di impegno previsto e' di dieci anni. Art. 13. Importo degli aiuti 1. L'aiuto e' concesso per ettaro di SAU ed e' pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno. 2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo puo' essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale e' stato erogato detto aiuto compensativo. Capo III Azione 3 - Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari Art. 14. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. L'adesione all'azione e' ammissibile esclusivamente in associazione all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci" per i terreni a seminativo. 2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) coltivare colture intercalari da sovescio (di seguito definite cover nel presente regolamento) per almeno una volta nel corso della durata del periodo di impegno, occupando, nell'arco del quinquennio, una superficie pari almeno al totale della superficie sottoposta all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci" per ogni cover richiesta; b) interrare il prodotto, che non puo' essere raccolto o utilizzato in altro modo, mediante lavorazione meccanica. Nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, la biomassa, purche' debitamente devitalizzata, puo' rimanere sul terreno; c) non usare prodotti diserbanti e concimi per il periodo che intercorre tra la semina ed il sovescio. Tuttavia nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, e' ammessa la devitalizzazione della coltura intercalare con i seguenti erbicidi: gliphosate, gliphosate trimesio e gluphosinate ammonio nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA; d) garantire un'idonea copertura vegetale del terreno per un periodo significativo; a tal fine: 1) le cover estive devono essere seminate entro la fine del mese di luglio e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di settembre; 2) le cover invernali devono essere seminate entro la fine del mese di ottobre e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di febbraio. Art. 15. Importo degli aiuti 1. L'entita' degli aiuti, corrisposto per ognuno dei cinque anni d'impegno indipendentemente dal fatto che in quell'anno sia effettuata la cover, sono concessi per ettaro di SAU e sono riportati nella seguente tabella: Numero di cover presenti euro/ha/anno lire/ha/anno nel quinquennio - - - 1 40 77.451 2 80 154.902 3 o più 120 232.353 2. Il premio e' cumulabile con quelli previsti dall'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci". Capo IV Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti Art. 16. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. L'adesione all'azione e' ammissibile esclusivamente in associazione all'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci" sulle medesime particelle coltivate a vigneto. 2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine genenale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) mantenere stabilmente inerbito l'appezzamento interessato dal vigneto almeno ad interfile alterne, con esclusione del filare, per il periodo d'impegno; b) le interfile inerbite non possono essere soggette ad alcuna forma di diserbo e debbono essere regolarmente falciate evitando l'asportazione della biomassa. Art. 17. Importo degli aiuti 1. L'aiuto e' concesso per ettaro di SAU investita a vigneto ed e' pari a 100 euro (193.627 lire) per ettaro e per anno. Capo V Azione 5 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica Art. 18. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) adottare e mantenere il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' osservare le prescrizioni previste dai relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto. L'osservanza di dette prescrizioni dovra' essere attestata annualmente dall'organismo di controllo prescelto; b) conservare copia delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991; c) consentire l'effettuazione dei controlli di campagna per la verifica della rispondenza tra l'effettiva situazione colturale e le trascrizioni riportate sulle schede suddette. 2. La superficie minima di adesione e' pari a 0,5 ettari. 3. Le superfici interessate alla produzione di foraggi essiccati che beneficiano degli incentivi previsti dal REG (CE) n. 603/95 del consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere ammesse all'aiuto. 4. Fatta salva la possibilita' di presentare domanda di aiuto anche ai sensi della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, resta comunque esclusa la cumulabilita' degli aiuti medesimi e compete quindi al beneficiario rinunciare ad una delle domande qualora l'altra fosse stata accolta. Art. 19. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono differenziati a seconda della coltura e vengono concessi per ettaro di SAU e per anno secondo la seguente tabella: euro/ettaro/anno Lire - - Seminativi 500 968.135 Medica ed erbai 300 580.881 Ortaggi 600 1.161.762 Vite 800 1.549.016 Olivo 540 1.045.586 Altre perenni specializzate 900 1.742.643 Capo VI Azione 6 - Creazione di bordure erbacee Art. 20. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Il beneficiaro, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) creare fasce inerbite (di seguito definite bordure nel presente regolamento) su superfici che nell'ultimo triennio siano state utilizzate esclusivamente per la coltivazione di seminativi o di colture legnose specializzate. La dimostrazione di tale requisito avviene mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che indichi le particelle interessate, da allegare alla domanda; b) mantenere una larghezza delle bordure non inferiore a 5 metri e non superiore a 15 metri; c) destinare a bordura almeno un lato dell'appezzamento privilegiando, se sussiste il caso, le posizioni in corrispondenza di fossi, scoline, in continuita' con siepi, zone umide e prati umidi; d) adeguare le operazioni di semina e coltivazione delle bordure alle norme della UBPA relative al prato, riportata nell'allegato 1 al PSR; e) eseguire almeno due falciature all'anno, mantenendo un'altezza di taglio di almeno 10 centimetri da terra. Al fine di consentire lo svernamento delle diverse specie di insetti predatori, fitofagi e pronubi, la prima falciatura deve essere effettuata dopo il primo giugno e l'ultima dopo il 15 agosto; f) svolgere le normali operazioni di fienagione, evitando la falciatura durante il periodo di massima fioritura; g) mantenere la bordura sulle medesime particelle per tutta la durata del periodo di impegno; h) non utilizzare prodotti fitosanitari durante il mantenimento delle bordure per tutta la durata del periodo di impegno. 2. Le operazioni colturali di impianto devono essere effettuate alle seguenti condizioni: a) utilizzare per la semina delle bordure miscugli di essenze erbacee formati da almeno quattro specie scelte fra le seguenti: Phacelia tanacetifolia, Coriandrum sativum, Leguminose (tutte le specie), Crucifere (tutte le specie), Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Phleum pratense, Trisetum flavescens, Bromus erectus; b) concimare solo all'impianto con una quantita' massima di concime pari rispettivamente a 50 unita' per ettaro di azoto, fosforo e potassio. 3. La superficie da destinare all'impegno non puo' essere inferiore a 0,2 ettari e non puo' superare il 20% dell'intera SAU aziendale. Art. 21. Importo degli aiuti 1. L'aiuto e' concesso per ettaro di SAU interessata alle bordure ed e' pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno. 2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo puo' essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale e' stato erogato detto aiuto compensativo. Titolo III SOTTOMISURE F2 - GESTIONE DEI TERRITORI AGRICOLI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E NATURALI. Capo VII Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati Art. 22. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. La presente azione riguarda esclusivamente superfici che nell'ultimo triennio sono state coltivate a seminativi. La dimostrazione di tale utilizzo deve essere effettuata mediante la presentazione, all'atto della domanda, della seguente documentazione giustificativa: a) copia delle domande di aiuto presentata per accedere agli aiuti previsti nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999; b) in alternativa alla documentazione di cui alla lettera a): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che indichi le particelle interessate e le colture praticate nel triennio precedente. 2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) convertire a prato le superfici precedentemente destinate a seminativo entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere il prato per tutta la durata dell'impegno; b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita; c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali; d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna: 1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno; 2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrita' degli eventuali nidi presenti; e) controllare le infestanti arbustive ed arboree; f) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti. 3. Le operazioni colturali di conversione, che devono essere descritte nella relazione aziendale agroambientale, vanno effettuate alle seguenti condizioni: a) costituire il prato utilizzando un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee; nella scelta delle specie si deve optare per almeno sei fra quelle previste nell'elenco riportato nell'allegato 4 - Capo II del PSR. Il seme di leguminose non puo' comunque superare il 40% in peso del totale. E' tuttavia ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti; b) utilizzare un quantitativo complessivo di semente non inferiore a 50 Kg/ha; c) sono ammesse concimazioni: all'impianto con una quantita' massima di fertilizzante pari rispettivamente a 50 unita' per ettaro di azoto, fosforo e potassio; di mantenimento, con una quantita' massima di fertilizzante pari a 60 unita' per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio. 4. La superficie minima di adesione e' pari ad un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali. Art. 23. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno. 2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999, del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo puo' essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale e' stato erogato detto aiuto compensativo. Capo VIII Azione 2 - Mantenimento dei prati e dei prati pascoli Art. 24. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Sono ammissibili all'aiuto: a) i prati polifiti permanenti storicamente presenti; sono considerati tali i prati spontanei perenni, cioe' mantenuti attraverso la sola operazione di falciatura; b) i prati permanenti e/o i prati pascoli; c) i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai di oltre cinque anni; d) le superfici convertite da seminativo a prato, ivi comprese quelle convertite e mantenute tali attraverso l'applicazione del REG (CEE) n. 2078/92; e) altre superfici inerbite sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici. 2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) effettuare concimazioni con una quantita' massima di fertilizzante pari 60 unita' per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio. Tali massimali vengono dimezzati per le superfici classificate come prati polifiti permanenti storicamente presenti; b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate, in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita; c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali; d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna: 1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno; 2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrita' degli eventuali nidi presenti; a) controllare le infestanti arbustive ed arboree; b) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti. 3. Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree preesistenti sulla particella oggetto d'impegno vanno mantenute. La copertura erbosa sottostante va regolarmente falciata e/o dedicata al pascolo. 4. La superficie minima d'impegno e' pari a un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali. Art. 25. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono differenziati per zona di applicazione e presenza di attivita' zootecnica secondo la seguente tabella: Aree preferenziali Aree non preferenziali euro lire euro lire Beneficiari con zootecnica 228 441.470 210 406.617 Altri beneficiari 200 387.254 190 367.891 2. Sono considerati beneficiari con zootecnia coloro che conducono superfici a prato e/o a prato-pascolo con un carico di bestiame pari almeno a 0,5 unita' bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) per ettaro di superficie a prato e/o a prato-pascolo. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'allegato 2 si adotteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto nazionale di economia agraria. Capo IX Azione 3 - Mantenimento dei pascoli Art. 26. Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto 1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) mantenere sulle superfici pascolate un carico di bestiame non inferiore a 0,25 e non superiore a 1,8 UBA per ettaro di superficie; b) effettuare la pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti; c) effettuare la turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo, d) curare la viabilita' d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque; e) astenersi dall'uso di fertilizzanti chimici di sintesi e dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti. 2. Ai soli fini del presente regolamento per pascolo si intende una superficie inerbita da destinare all'utilizzo diretto da parte degli animali. E' comunque ammessa una copertura arborea e/o arbustiva purche' la superficie sottostante sia comunque pascolabile e garantisca una adeguata produzione alimentare per gli animali che ivi pascolano. 3. La durata minima del periodo pascolativo viene determinata in 90 giorni all'anno, anche non continuativi. Tale periodo puo' essere ridotto per motivi derivanti da particolari situazioni climatiche o ambientali da vagliare da parte dell'IPA previa comunicazione dell'interessato. 4. La superficie minima di impegno e' pari ad un ettaro. Art. 27. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 160 euro (309.803 lire) per ettaro e per anno. Titolo IV SOTTOMISURA F3 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA', CURA, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI SPAZI SEMIATURALI E DEL PAESAGGIO RURALE. Capo X Azione 1 - Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione Art. 28. Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto 1. Possono usufruire dell'aiuto i beneficiari che allevano le seguenti razze locali minacciate di estinzione: specie razza/popolazione caprina Istriana ovina Istriana (o Carsolina) Alpagota equina Lipizzano Norico 2. In relazione alla razza allevata devono essere rispettate le seguenti condizioni particolari: a) gli ovini di razza Istriana (o Carsolina) ed Alpagota nonche' gli equini di razza Lipizzano e Norico devono essere iscritti ai registri anagrafici di razza; b) gli equini di razza Norico di provenienza estera devono essere iscritti al libro genealogico. 3. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 2, avviene mediante presentazione, all'atto della domanda, del certificato anagrafico o genealogico ovvero di idonea dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla tenuta del registro anagrafico o del libro genealogico. 4. Oltre agli impegni di ordine generale, devono essere rispettati i seguenti impegni particolari: a) le femmine delle razze o popolazioni indicate devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza o popolazione, provvedendo, nel caso di greggi o mandrie misti, alla creazione di differenti gruppi di monta; b) qualora esistenti devono essere seguiti i piani di gestione e di controllo della consanguineita'; c) gli animali devono essere sottoposti agli adempimenti previsti dai disciplinari dei libri genealogici e dei registri anagrafici. Art. 29. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno come indicato nella seguente tabella: specie razza/popolazione euro/anno lire/anno - - - - caprina Istriana 400 774.508 ovina Istriana (o Carsolina) Alpagota 400 774.508 equina Lipizzano Norico 160 309.803 2. Al fine di rispettare i massimali previsti dal paragrafo 2 dell'Art. 24 del REG (CE) n. 1257/1999, in ogni caso il numero di UBA ammissibile all'aiuto non puo' eccedere: a) per le specie ovina e caprina: 1,125 UBA per ettaro di SAU; b) per la specie equina: 2,8 UBA per ettaro di SAU. 3. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'allegato 2 si adotteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto nazionale di economia agraria. Capo IX Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale. Art. 30. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi: a) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione delle siepi anche alberate. Per siepi si intendono piantagioni lineari di essenze arbustive e/o arboree; rientrano in questa tipologia anche i filari di alberi maritati con la vite ed i filari di gelsi. Per la determinazione della superficie impegnata si fa riferimento alla proiezione ortogonale della chioma della siepe sul terreno, maggiorata di una fascia di rispetto per ogni lato esterno pari ad almeno 2 metri; b) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione di boschetti. Si intendono come tali gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0,5 ettari, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni; c) conservazione e manutenzione di stagni, laghetti e risorgive. Si intendono come tali le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie mediamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almenq 5 metri lungo l'intero perimetro che deve essere mantenuta inerbita per il periodo di impegno. 2. La superficie' minima d'impegno deve essere pari ad almeno 2.000 metri quadrati e non puo' rappresentare piu' del 20% della SAU aziendale totale. 3. La superficie impegnata non puo' comprendere parchi, giardini, bacini dove viene praticata l'acquacoltura e comunque aree comprese entro un raggio di 50 metri dalle abitazioni. 4. Per gli interventi riguardanti le siepi, anche alberate, il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) effettuare periodici tagli colturali e la potatura secondo gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che provochino sfibrature. Sono compresi nella potatura le riceppature, i tagli di formazione, i tagli di produzione ed i tagli di contenimento; b) eseguire rinfoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al rimpiazzo delle fallanze al fine di migliorare la composizione delle vecchie siepi impoverite; c) eseguire il controllo della vegetazione di accompagnamento tramite ripuliture ed eliminazione delle infestanti; d) provvedere ad eventuali sostegni con pali tutori; e) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia non coltivata di almeno 2 metri per lato, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Solo nel caso di siepi gia' esistenti, poste in prossimita' di confini di proprieta', l'obbligo del mantenimento di tale fascia si applica nei limiti di quanto consentito dalla distanza dal confine medesimo. Su tale fascia e' vietato l'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta; f) nel caso dell'intervento di creazione di siepi, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti, il sesto d'impianto non deve essere superiore a metri 1,5 per 3 e devono essere utilizzate almeno 5 specie tra quelle indicate nell'allegato 4, capo II del PSR, con prevalenza di arbusti. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. 5. Per gli interventi riguardanti i boschetti il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari: a) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 2 metri, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Tale fascia non deve essere coltivata e sulla stessa e' vietato l'uso di prodotti fitosanitari. concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta; b) effettuare, nel caso di boschetti diradati o deperenti, i necessari rinfoltimenti e rimpiazzi; c) nel caso dell'intervento di creazione di boschetti, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti la distanza d'impianto fra le singole piante non deve superare i 3 metri e devono essere presenti almeno 4 specie arboree ed una arbustiva tra quelle indicate al capo II dell'allegato 4 al PSR. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. 6. Per gli interventi riguardanti gli stagni, i laghetti e le risorgive il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari: a) mantenere un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, fatte salve le cause di forza maggiore; b) mantenere una fascia di rispetto lungo l'intero perimetro del bacino, larga almeno cinque metri che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 5 metri, ed occupata, a seconda del contesto ambientale in cui si inserisce l'intervento, da vegetazione erbacea, e/o arborea e/o arbustiva; c) controllare ed asportare, nel periodo autunno-invernale, l'eventuale vegetazione acquatica invadente che pregiudichi la buona riuscita dell'intervento; d) evitare l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere. Art. 31. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per unita' di superficie impegnata e sono espressi in euro per ettaro e per anno. Il prospetto degli aiuti, differenziati tra zone preferenziali ed altre zone, e' il seguente: Zone preferenziali Zone non preferenziali euro lire euro lire - - - - Creazione e mantenimento 2.000 3.872.540 1.400 2.710.778 Conservazione e mantenimento 1.300 2.517.151 1.000 1.936.270 2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo puo' essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale e' stato erogato detto aiuto compensativo. Capo X Azione 3 - Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica Art. 32. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. Possono essere ammessi a contributo i beneficiari che ritirano dalla produzione terreni coltivati a seminativo da almeno due anni e realizzano sugli stessi ambienti riconducibili all'ecosistema denominato complesso macchia-radura, che deve essere caratterizzato dalla presenza di elementi qualificanti l'ambiente quali l'irregolare alternarsi di zone arboreo-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). 2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari: a) creazione di aree a macchia; b) creazione di aree a radura sulla restante superficie. 3. La creazione di aree a macchia puo' avvenire secondo una o piu' delle seguenti tipologie: a) piantumazione di gruppi vegetali isolati polispecifici costituiti da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali gruppi devono avere le seguenti caratteristiche: 1) la distanza tra le piante non deve superare i 3 metri; 2) la larghezza minima del gruppo deve essere di 9 metri; b) piantumazione di fasce vegetali polispecifiche costituite da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali fasce devono avere le seguenti caratteristiche: 1) la distanza delle piante sulla fila e tra le file non deve superare i 3 metri; 2) devono avere una larghezza minima di 9 metri e devono essere costituite da almeno tre file, anche non rettilinee. 4. La superficie occupata dalla macchia deve essere calcolata considerando la proiezione ortogonale sul terreno della chioma mediamente ottenibile a pianta adulta lungo il perimetro della formazione arboreo-arbustiva; tale superficie deve essere compresa tra il 10% ed il 50% della superficie complessivamente impegnata a macchia e radura. 5. Tra le specie impiegabili per la creazione della macchia devono essere presenti almeno cinque tra quelle indicate nell'allegato 4, capo II, al PSR con prevalenza delle arbustive sia nel numero delle specie che nel numero delle piante. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euro-americani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. 6. Le piante non attecchite vanno sostituite entro l'anno successivo all'impianto. 7. La creazione delle aree a radura deve avvenire sulla rimanente superficie impegnata mediante la realizzazione di una o piu' radure costituite di norma da un prato permanente ottenuto dalla semina di un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee; fra le specie utilizzate devono essere comprese almeno 5 tra quelle previste nell'elenco riportato nel capo II dell'allegato 4 al PSR. Nell'ambito della superficie a radura, oltre al prato, sono comunque ammissibili : a) la semina di colture a perdere, da intendersi come colture la cui produzione non puo' essere raccolta, su una superficie non superiore al 30% di quella complessivamente impegnata; b) la creazione di zone umide per le quali deve essere mantenuto un adeguato livello d'acqua tipico dell'ambito territoriale considerato; c) la creazione di prati umidi per i quali, nel periodo da ottobre a marzo, deve essere mantenuto un velo d'acqua per almeno tre mesi. 8. Nelle aree di radura occupate dal prato il beneficiario deve provvedere a: a) effettuare almeno una falciatura all'anno, con raccolta della biomassa, nel periodo compreso fra l'inizio di agosto e la fine di febbraio; la falciatura puo' essere eseguita anche in piu' riprese, e deve essere effettuata ad una altezza minima di 10 centimetri dal suolo partendo dal centro dell'appezzamento; b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti e/o concimi chimici ed organici; c) non praticare il pascolo. 9. La superficie minima di adesione all'impegno e' pari a 0,4 ettari. 10. Le superfici complessivamente impegnate possono raggiungere anche il 100% della SAU aziendale. Art. 33. Periodo di impegno 1. Il periodo di impegno previsto e' di dieci anni. Art. 34. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU impegnata e per anno e sono differenziati in relazione alla localizzazione dell'azienda ed al rapporto tra SAU impegnata e SAU totale: SAU Impegnata euro lire - - - Pari o superiore al 40% della SAU totale 600 1.161.762 Inferiore al 40% della SAU totale Aree preferenziali 1500 2.904.405 Aree non preferenziali 1200 2.323.524 2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo puo' essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale e' stato erogato detto aiuto compensativo. Capo XI Azione 4 - Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva Art. 35. Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto 1. L'aiuto viene concesso ai beneficiari che si impegnano ad applicare determinate tecniche colturali per il recupero e/o per il mantenimento di frutteti costituiti da piante appartenenti a varieta' ascrivibili alle cosiddette varieta' locali ovvero a varieta' obsolete o abbandonate dalla moderna frutticoltura. 2. Nel caso di mantenimento del frutteto tali tecniche colturali consistono in: a) eseguire le operazioni colturali di mantenimento, quali la potatura, la spollonatura, la raschiatura dei tronchi; b) non eseguire concimazioni chimiche; c) non utilizzare insetticidi; nel caso di forti infestazioni afidiche che possano interessare giovani piante in formazione e' consentito un solo trattamento utilizzando i principi attivi indicati dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA; d) non eseguire piu' di tre trattamenti anticrittogamici seguendo le prescrizioni indicate dal comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA; e) eseguire almeno due falciature all'anno sulla superficie interessata dall'impegno. 3. Nel caso di recupero e mantenimento del frutteto, oltre alle operazioni di cui al comma 2 devono essere applicate le seguenti ulteriori operazioni colturali: a) eseguire potature di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varieta' locali; b) eseguire l'eventuale sovrainnesto di piante senescenti con varieta' locali su almeno il 30% delle piante da recuperare. 4. La superficie assoggettata agli impegni agroambientali deve essere pari ad almeno 0,3 ettari, anche non accorpati. 5. La densita' del frutteto deve essere compresa fra: a) 50 e 300 piante ettaro per le colture del melo, pero, susino; b) 20 e 100 piante ettaro per la coltura del castagno. 6. Per gli impianti con densita' inferiore alle 100 piante/ha e' ammesso l'infittimento con l'utilizzo di sole varieta' locali innestate su franco. Art. 36. Importo degli aiuti 1. Gli aiuti sono concessi per unita' di superficie impegnata e sono pari a: a) 350 euro (677.695 lire) per ettaro e per anno nel caso di solo mantenimento; b) 530 euro (1.026.223 lire) per ettaro e per anno nel caso di recupero e mantenimento. Titolo V NORME PROCEDURALI Art. 37. Competenze e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono: a) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che assolve in via primaria, ai compiti di: 1) erogazione dell'aiuto; 2) controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria. b) ente gestore: la direzione regionale dell'agricoltura, che assolve ai compiti di: 1) emanazione dei bandi; 2) acquisizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo pagatore; 3) funzione di coordinamento e di controllo regionale; 4) rapporti con organismo pagatore ed eventuali enti di coordinamento. c) ente attuatore: gli IPA che assolvono ai compiti di: 1) acquisizione delle domande; 2) controlli amministrativi ed istruttoria; 3) formulazione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'ente gestore; d) comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, da istituire con successiva deliberazione della giunta regionale, che ha il compito di fissare ed aggiornare le prescrizioni tecnico-produttive relative alle colture oggetto delle azioni della misura f - Misure agroambientali nonche' quelle relative alla UBPA in sostituzione al comitato di coordinamento regionale per la lotta guidata ed integrata gia' previsto all'allegato 4 del PSR; e) nucleo di controllo, che assolve al compito di: 1) effettuare i controlli in loco di cui all'art. 43; 2) redigere i verbali di controllo. 2. Il coordinamento delle operazioni di controllo e' effettuato di concerto tra il direttore del servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura ed i direttori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e riguarda in particolare le seguenti attivita': a) sovrintendere alle operazioni di controllo in loco; b) determinare i parametri e le modalita' di scelta del campione; c) stabilire il periodo presunto in cui saranno effettuate le verifiche; d) individuare il personale idoneo all'effettuazione dei controlli in loco; e) garantire uniformita' nelle procedure in materia di controllo, anche individuando gli eventuali margini di tolleranza nella misurazione delle superfici ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito REG (CEE) n. 3887/92 nel presente regolamento). Art. 38. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di aiuto da presentare ai sensi del presente regolamento si distinguono in: a) domande di adesione iniziale: sono le domande con cui viene dato inizio ad un nuovo periodo di impegno agroambientale; b) domande di conferma d'impegno: sono le domande con cui viene annualmente confermino l'impegno agroambientale conseguente ad una domanda di adesione iniziale; c) domande di variazione: sono le domande con cui vengono richieste delle modifiche a quanto previsto con la domanda di adesione iniziale. 2. Le domande di aiuto, formulate esclusivamente sugli appositi modelli forniti dall'ente gestore e comprensive dei relativi quadri ed allegati, devono essere presentate all'IPA nel cui territorio ricade l'unita' tecnico-economica, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 39. 3. L'inoltro delle domande agli IPA puo' avvenire direttamente, tramite posta o tramite delegato: a) la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata, che riporti anche il riferimento alla domanda, sottoscritto dal richiedente; detto elenco, previa apposizione del timbro datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione; b) la domanda inoltrata tramite mezzo postale, accompagnata dall'elenco di cui alla lettera a), deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione anche ai fini di quanto disposto al secondo ed al terzo comma dell'Art. 40, fa fede la data di inoltro all'ufficio postale; c) le domande inoltrate tramite delegato devono essere trasmesse anche sul supporto informatico reso disponibile dall'IPA nonche' essere corredate dell'elenco di cui alla lettera a); il delegato leve predisporre in duplice copia elenco sottoscritto di tutte le domande oggetto dell'invio che, previa apposizione del timbro datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione; gli estremi del delegato vanno indicati nell'apposito spazio della domanda. Art. 39. Documentazione da presentare 1. In allegato alle domande di adesione iniziale deve essere presentata la relazione aziendale agroambientale; alla domanda va inoltre allegata la specifica documentazione eventualmente indicata per ogni singola azione. 2. Nel caso vengano indicate delle aree preferenziali, alla domanda va allegata idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio, ovvero da altro ufficio competente in materia, comprovante l'appartenenza della singola particella catastale a tali aree. Tale documentazione puo' essere sostituita da certificazione redatta da professionista abilitato. 3. Alle domande relative alle azioni "Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale" e "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica" va allegata una planimetria delle aree oggetto dei diversi' interventi previsti in tali azioni, da redarre secondo quanto stabilito nelle linee guida che verranno messe a disposizione da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 4. I richiedenti che volessero usufruire della priorita' di cui al comma 5 dell'Art. 41, devono presentare il modello regionale integrativo della misura "f - Misure agroambientali" che sara' messo a disposizione dagli IPA. 5. E' data facolta' agli ispettorati dell'agricoltura di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria anche al fine di far fronte alle esigenze procedurali stabilite dall'organismo pagatore per l'erogazione dei fondi e/o per l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio. Art. 40. Termine per la presentazione delle domande 1. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fatto salvo quanto stabilito all'art. 50 del presente regolamento relativamente all'annata in corso. 2. Ai sensi dell'Art. 8, comma 1, del REG (CEE) n. 3887/92, le domande iniziali che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualita' pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda viene dichiarata irricevibile. 3. Le domande di conferma d'impegno che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate e ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualita' pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo supera i 25 giorni l'IPA invia nota di sollecito alla quale il beneficiario dovra' far seguire, entro 15 giorni dal ricevimento, regolare inoltro di domanda, pena la decadenza totale della domanda iniziale e la conseguente restituzione di tutti gli importi ricevuti, maggiorati degli interessi legali. 4. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Art. 41. Criteri per la selezione delle domande 1. Fermo restando il rispetto dei contratti in corso afferenti alle domande relative alla prosecuzione degli impegni assunti con il REG (CEE) n. 2078/92, nell'eventualita' in cui le richieste presentate superino le risorse finanziarie si applicheranno i criteri di selezione descritti nel presente articolo. 2. Prioritariamente si accoglieranno, purche' complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, le domande che trasformano in misura "f - Misure agroambientali" gli impegni assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 ancorche' comportanti ampliamenti di superficie e/o adesione a nuove azioni. 3. Successivamente verranno selezionate le domande di adesione iniziale alla misura "f - Misure agroambientali" afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorche' congiuntamente ad una o piu' delle altre azioni previste dal presente regolamento: a) "Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" purche' la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata; b) "Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione" limitatamente alle imprese con SAU sita prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE); c) "Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva"; d) "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica" purche' la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata. 4. Le rimanenti domande, purche' complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, verranno selezionate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) superfici impegnate ricadenti almeno per il 20% nelle zone preferenziali di cui all'allegato 3 - Capo 2 del PSR; b) superfici impegnate ricadenti per piu' del 50% in zona svantaggiata ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE); c) superfici impegnate ricadenti per piu' del 50% in zona A; d) superfici impegnate ricadenti nel restante territorio. 5. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) domande presentate da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 purche' il titolare o uno dei contitolari abbia eta' non superiore a quarant'anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) domande presentate da altri imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6; c) domande presentate da imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; d) altri richiedenti. 6. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) aziende con almeno 1 ettaro di superficie impegnata coltivata ad ortaggi; b) aziende con almeno 3 ettari di superficie impegnata coltivata a vigneto e/o frutteto; c) altre aziende. 7. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) aziende che impegnino superfici comprese fra 10 e 100 ettari; b) aziende che impegnino superfici comprese fra 100 e 500 ettari; c) aziende che impegnino superfici superiori a 500 ettari; d) altre aziende. 8. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) adesione di tutta la SAU assoggettabile ad impegni agroambientali; b) adesione di parte della SAU assoggettabile ad impegni agroambientali. 9. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) adesione a piu' azioni della misura f; b) adesione ad una sola azione della misura f. 10. Qualora si rendesse necessario si procedera' ad un ulteriore selezione privilegiando le domande afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorche' congiuntamente ad una o piu' delle altre azioni di seguito indicate: a) "Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica"; b) "Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione"; c) "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica"; d) "Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale"; e) "Conversione dei seminativi in prati"; f) "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante lintroduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali"; g) "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci"; h) "Mantenimento dei prati e dei prati pascoli"; i) "Mantenimento dei pascoli". 11. Qualora i criteri di selezione finora descritti non consentissero di arrivare ad una individuazione esaustiva delle domande finanziabili, si privilegeranno le domande presentate dai richiedenti piu' giovani. 12. Operata la selezione delle domande complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione si procedera' all'esame di quelle pervenute entro i termini di cui al comma 2 dell'Art. 40, applicando alle stesse i medesimi criteri di selezione sopra descritti. Art. 42. Procedura istruttoria 1. L'IPA acquisisce le domande al proprio protocollo secondo l'ordine di presentazione e provvede ad acquisire anche mediante l'apposito software i dati necessari alla fase istrutioria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio, nonche' tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione. 2. Acquisite le domande l'ispettorato provvede a verificarne la completezza formale e documentale e successivamente fornisce alla direzione regionale dell'agricoltura i dati necessari ad operare l'eventuale selezione delle domande ricevibili sulla base delle risorse disponibili. 3. La direzione regionale dell'agricoltura provvede a formulare la graduatoria provvisoria regionale delle domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili e provvede a renderla disponibile agli interessati anche mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione. 4 L'ispettorato, relativamente alle domande finanziabili, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti mediante l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 43. 5. Qualora si rilevi la non ricevibilita' della domanda o la non sussistenza dei presupposti o dei requisiti richiesti deve essere data al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilita' e di conseguente archiviazione, comunicando contestualmente il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. Nel caso di domande di conferma d'impegno viene inoltre pronunciata la decadenza dagli aiuti, fatte salve le cause previste all'art. 8. 6. A seguito dell'ammissione della domanda all'aiuto, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione dell'interessato il registro aziendale della misura f intestato al medesimo e validato con sottoscrizione del direttore dell'ufficio o suo delegato. 7. Sulla base dei controlli ed ove necessario l'ispettorato provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete. Qualora le irregolarita' rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 5. 8. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni la fattispecie viene segnalata alla competente autorita' per gli accertamenti degli aspetti relativi alla negligenza grave o all'intenzionalita' di cui al paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999. 9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, qualora le false dichiarazioni di cui al comma 7 siano state rese per negligenza grave la domanda viene respinta ed il richiedente viene escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel capo VI del REG (CE) n. 1257/1999; qualora le false dichiarazioni siano state rese intenzionalmente, il richiedente e' escluso da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel capo VI del REG (CE) n. 1257/1999 anche per l'anno successivo. 10. In attesa delle determinazioni dell'autorita' competente il richiedente e' comunque ammesso all'aiuto sulla base di quanto stabilito al successivo art. 45, fatto salvo il recupero dei fondi erogati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, qualora l'autorita' rilevi la sussistenza della negligenza grave o dell'intenzionalita'. 11. Per le domande ammesse all'aiuto l'ispettorato provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente: a) i moduli di domanda e la relativa documentazione allegata; b) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura riferita allo stato di ogni domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti; c) l'annotazione degli estremi identificativi dei registri aziendali consegnati ai beneficiario; d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria. 12. Eseguiti i dovuti controlli l'istruttoria della domanda e' conclusa e l'ispettorato provvede ad inserirla nel relativo elenco di liquidazione che viene trasmesso alla direzione regionale dell'agricoltura per il successivo inoltro all'organismo pagatore. Art. 43. Procedura di controllo 1. Le attivita' di controllo sono eseguite in conformita' con quanto disposto dal titolo IV del regolamento (CEE) 3887/92 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 47 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999. In particolare i controlli si articolano in: a) controlli amministrativi: b) controlli in loco. 2. I controlli amministrativi vengono effettuati a cura dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla totalita' delle domande ricevibili al fine: a) di verificare la completezza della domanda e dei relativi allegati; b) di sottoporre le informazioni prodotte dal richiedente al sistema integrato di controllo provvedendo alla risoluzione delle eventuali anomalie generate dallo stesso; c) di determinare l'ammissibilita' della domanda e quantificare l'aiuto spettante. 3. I controlli in loco vengono effettuati su un campione di almeno il 5% delle domande, determinato a seguito di un'analisi del rischio. Laddove sussistano ragionevoli motivazioni, il controllo in loco puo' essere effettuato anche al di fuori del campione predeterminato. 4. I controlli in loco sono finalizzati alla verifica delle superfici, delle UBA, del rispetto degli adempimenti tecnici e di altro tipo sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e vertono sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di domanda di aiuto; tuttavia, qualora dall'esame di elementi oggettivi si possa presumere la corretta attuazione degli impegni sull'intera superficie assoggettata, l'ispezione sul posto puo' essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla meta' delle particelle agricole in domanda. 5. Il campione di cui al comma 3 comprende i beneficiari da sottoporre ai controlli sulla venidicita' delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. 6. I controlli in loco riguardanti i premi per animale vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Art. 6 del REG (CE n. 3887/1992); i controlli in ben riguardanti le superfici vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 6 del citato regolamento. 7. I controlli in loco si effettuano senza preaviso; tuttavia al fine di migliorarne l'efficienza, e' ammesso un preavviso al beneficiario non superiore alle 48 ore. Nell'ambito dell'attivita' di controllo in loco degli impegni che prevedono la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti saranno applicate le tecniche di indagine ritenute piu' adeguate e potranno essere disposte analisi di laboratorio avvalendosi dei laboratori di analisi dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. 8. Ciascun controllo in loco e' oggetto di una relazione contenente i seguenti elementi: a) il motivo della visita; b) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo; e) le persone presenti; d) il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, i risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate; e) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonche' eventualmente, se sottoposti a controllo, i numeri dei marchi auricolari ed i dati riportati nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e nella base di dati, informatizzata ai sensi dell'art. 5 del REG (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, le risultanze dei controlli e, se del caso, osservazioni particolari relative a determinati numeri di identificazione; f) l'applicazione della UBPA sulle parcelle eventualmente assoggettate a tale condizione. 9. La relazione e' firmata dall'imprenditore o da un suo rappresentante, che possono limitarsi ad attestate la propria presenza al momento del controllo oppure aggiungere le proprie osservazioni. Art. 44. I r r e g o l a r i t a' 1. Le irregolarita' rilevate in fase di controllo possono riguardare: a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti; b) difformita' tra quanto dichiarato da parte dall'interessato e quanto verificato in sede di controllo relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unita' di produzione dichiarate; c) inadempimenti, totali o parziali, rispetto agli impegni assunti. Ai fini del controllo gli impegni si distinguono tra impegni essenziali e impegni accessori. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla azione in oggetto. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi della azione. 2. Le irregolarita' riscontrate possono comportare l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualita' e l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto. in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata. Gli interessi non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorita' competenti. 3. In caso di decadenza parziale, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debba essere liquidata ancora una o piu' annualita' di premio, l'IPA puo' compensare le somme dovute mediante riduzione delle spettanze per gli anni successivi, salvo l'obbligo di restituzione delle somme eccedenti. Art. 45. Decadenza per difformita' 1. Per difformita' si intende qualsiasi differenza riscontrata tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente verificato in fase di controllo amministrativo o in loco relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unita' di produzione dichiarate fatto salvo, per le superfici, l'eventuale margine di tolleranza individuato in base alle indicazioni fornite ai sensi del comma 2 dell'art. 37. 2. Qualora la superficie o il numero di animali accertati risultino superiori a quelli dichiarati in domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie o numero di animali dichiarati e non si da' luogo a decadenza. 3. Nel caso di difformita' di superficie, qualora quella accertata risulti inferiore a quella dichiarata in domanda l'importo del premio eventualmente erogabile per singola azione viene rideterminato sulla base della superficie effettivamente accertata ed ammissibile all'aiuto; tali difformita' tuttavia comportano una decadenza parziale o totale dell'azione differenziata in ragione della percentuale di difformita' come di seguito determinato: a) decadenza parziale per differenze inferiore o uguale al 3% della superficie oggetto dell'aiuto: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata; per gli anni successivi l'importo del premio viene rideterminato in base alla superficie accertata ed il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto; b) decadenza parziale per differenze superiori al 3% della superficie oggetto dell'aiuto o a 2 ettari ma non superiori al 20%: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata, decurtato di un importo corrispondente al doppio della percentuale di scostamento accertata in sede di controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio viene calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia' ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto; c) decadenza totale: per differenze superiori al 20% l'aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo non viene erogato. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto. 5. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, qualora vengano riscontrate difformita' tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto ed il numero di animali ammissibili accertati, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 8, l'aiuto viene ridotto come previsto dall'articolo 10-ter, del regolamento (CEE) n. 3887/92. 6. Qualora in occasione del controllo si accertino difformita' riferibili alle annualita' precedenti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalita' di rideterminazione del premio come descritte ai punti precedenti. 7. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, se il beneficiano non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per causa di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA effettivamente ammissibili al momento in cui e' sopravvenuto il caso di forza maggiore. 8. Le cause di decadenza per difformita' producono i loro effetti nei confronti delle singole azioni nelle quali tali difformita' si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi non concedibili supera, per lo stesso beneficiario, il 20% dell'importo complessivo erogabile per ciascun anno, viene pronunziata la decadenza totale per tutte le azioni. Art. 46. Decadenza per inadempimento agli impegni agroambientali 1. Per ogni azione vengono definiti nell'allegato 3 al presente regolamento gli impegni agroambientali considerati essenziali e gli impegni agroambientali considerati accessori. 2. L'inadempimento ad uno o piu' impegni essenziali comporta la decadenza totale dell'azione. 3. L'inadempimento ad uno o piu' impegni accessori comporta una riduzione dell'aiuto per coltura riferito all'anno ed all'unita' di produzione pari alla percentuale calcolata secondo quanto indicato nell'allegato 3. 4. Qualora la riduzione di cui al comma 3 sia pari o superiore al 20% l'azione decade totalmente. Il beneficiario e' tenuto a restituire le relative somme gia' ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto. 5. La decadenza totale e' disposta nei confronti di tutte le azioni nel caso in cui, per effetto dell'inadempimento a piu' impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno. Il beneficiario e' tenuto a restituire le relative somme gia' ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto. 6. Il conienuto dell'allegato 3 ha valore di guida per l'incaricato del controllo. Lo stesso, valutando le condizioni pedologiche, climatiche, agronomiche ed aziendali nonche' lo specifico significato tecnico delle singole operazioni eseguite dal beneficiario ha comunque facolta' di esprimersi anche superando le indicazioni, purche' le valutazioni operate risultino chiaramente motivate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla misura "f - Misure agroambientali". 7. L'incaricato del controllo, nell'espletamento delle sue funzioni, puo' inoltre tenere in debita considerazione eventuali documentate prescrizioni di interventi di diserbo e/o difesa, a fronte di situazioni non prevedibili di particolare gravita', rilasciate dai competenti osservatori per le malattie delle piante. Art. 47. Decadenza per inadempimento alla UBPA 1. L'inadempimento ad una o piu' delle condizioni obbligatorie descritte nell'allegato 1 al PSR comporta una riduzione dell'aiuto riferito all'anno da calcolare sulla base del rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU e delle percentuali indicate nella seguente tabella: Condizione obbligatoria % di riduzione dell'aiuto -- -- Gestione del suolo 6 Fertilizzazione 10 Difesa 8 Diserbo 8 Carico di bestiame 6 Raccolta 10 2. La percentuale di riduzione dell'aiuto si determina moltiplicando i coefficienti di cui alla tabella del comma 1 per il rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU. 3. Le percentuali di riduzione di cui al comma 2 si cumulano con quelle eventualmente determinate ai sensi dell'art. 46 e trova comunque applicazione il comma 5 dell'art. 46. Art. 48. Pronuncia della decadenza 1. La decadenza viene pronunciata dall'IPA, che provvede a notificare all'interessato l'atto di decadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando contestualmente il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 2. Ad avvenuta esecutivita' dell'atto di decadenza l'IPA attiva, in via diretta ed immediata, le azioni per il recupero dell'indebito. 3. All'eventuale recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede, per competenza, l'organismo pagatore. Art. 49. Sanzioni amministrative e penali 1. Ove si accertino irregolarita' che possono dar luogo contestualmente alla decadenza ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorita' giudiziaria nei casi costituenti ipotesi di reato, la relazione di controllo, in originale e' in copia autentica, dovra' essere trasmessa all'ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione unitamente al verbale di contestazione con gli estremi dell'avvenuta notifica. Art. 50. Norme transitorie 1. Per l'annata agraria 2000-2001 il termine per la presentazione delle domande viene fissato al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali proroghe a tale termine possono essere concesse con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Eventuali domande pervenute successivamente alla ricezione del PSR da parte della Commissione europea e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate segnalazione di assunzione di impegni agroambientali e sono accoglibili se presentate nella forma prevista dal presente regolamento. Art. 51. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE (Omissis).