Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza
           dei Centri autorizzati di assistenza agricola,
                    in attuazione del regolamento
        (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1.   Il  presente  regolamento  disciplina  l'abilitazione  e  la
vigilanza   dei   centri   autorizzati  di  assistenza  agricola,  in
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95 della commissione del
7 luglio  1995,  in  conformita' ai requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento   dei   centri   medesimi   stabiliti  con  il  decreto
legislativo  27  maggio  1999,  n.  165 e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  il decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 27 marzo 2001.
                               Art. 2.
                              C. A. A.
    1.  I  Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola  (CAA)  sono
istituiti,   per   l'esercizio   dell'attivita'  di  assistenza  agli
agricoltori,   nella   forma   di   societa'   di   capitali,   dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o
da   loro   associazioni,   da  associazioni  dei  produttori  e  dei
lavoratori,  da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di
patronato   e  di  assistenza  professionale,  che  svolgono  servizi
analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
    2. Essi svolgono:
      a) le  attivita'  di  servizio  di cui all'art. 3-bis, comma 1,
lettere  a),  b), c), del decreto legislativo n. 165/1999, effettuate
in  base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi
del  punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che
dette  attivita'  di  servizio  non  siano assegnate in via esclusiva
dalla  normativa  comunitaria  ad  associazioni dei produttori e loro
unioni nazionali;
      b) ulteriori  servizi  e  attivita'  sulla  base  di specifiche
convenzioni  con la regione, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto ministeriale
27 marzo 2001, per le attivita' previste dal comma 2, i CAA hanno, in
particolare,  la responsabilita' della identificazione del produttore
e  dell'accertamento  del  titolo  di  conduzione dell'azienda, della
corretta  immissione  dei dati, del rispetto per quanto di competenza
delle  disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle
banche  dati  del  SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di
interscambio dati.
                               Art. 3.
                         R e q u i s i t i
    1.  I requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA, ai
sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sono i seguenti:
      a) lo  statuto  delle  societa'  richiedenti  deve prevedere lo
svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
Le   altre   attivita'   previste   nell'oggetto   sociale  e  quelle
effettivamente  svolte  devono  comunque  essere, per contenuto e per
funzione, compatibili con lo svolgimento di tali funzioni;
      b) il  capitale  sociale  delle  societa'  richiedenti non puo'
essere  inferiore  a  51  .645,69 euro, a meno che il codice civile o
altra  legge  speciale  prevedano, in funzione di diversi presupposti
legislativi  riferibili alle societa' predette, un capitale minimo di
maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente
versato;
      c) le  quote  e  le  azioni  dei CAA possono essere trasferite,
applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti
abilitati  alla  costituzione  dei CAA. Le operazioni di fusione e di
scissione  societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra
societa' in possesso della qualifica di CAA;
      d) le  societa'  richiedenti  devono  stipulare  con imprese di
assicurazioni  una  polizza  di  assicurazione per la responsabilita'
civile,  con  massimale  di rischio coperto pari 2.065.827,60 euro. I
CAA  e  l'impresa  di  assicurazione  sono  tenuti  a  dare immediata
comunicazione  alla Regione, nonche' all'AGEA di ogni circostanza che
comporti  il  ridimensionamento, ovvero la cessazione o il venir meno
della  garanzia  assicurativa.  In ogni caso il ridimensionamento non
puo'  comportare  la  definizione  di un massimale di rischio coperto
inferiore a 2.065.827,60 euro;
      e) l'ambito  territoriale minimo, rispetto al quale deve essere
dimostrata  adeguata  capacita'  operativa,  anche  in  relazione  ad
eventuali  societa'  di  servizi, e' riferito a ciascuna provincia in
cui  i  CAA  intendono operare. Nel caso in cui l'ambito territoriale
comprenda  piu'  province  i  CAA devono assicurare una distribuzione
della  capacita'  operativa  diffusa  ed equilibrata in ragione delle
sedi e dell'ubicazione degli assistiti;
      f) le   societa'   richiedenti   devono   possedere   requisiti
strutturali  ed  organizzativi  tali  da  assicurare idonea capacita'
operativa.  Per  idonea  capacita' operativa si intende un livello di
mezzi  materiali,  professionali  ed organizzativi tale da consentire
l'adempimento  di  tutte le necessita' degli utenti assistiti e degli
organismi  pagatori  per  quanto attiene il reperimento, la verifica,
l'informatizzazione,  l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili
a  comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve
essere garantita la disponibilita' di uffici accessibili dal pubblico
per  almeno  5  ore  giornaliere  per  due  giorni per settimana e la
presenza   di  un  numero  di  dipendenti  o  collaboratori  tale  da
assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori;
      g) la  societa'  richiedente  nomina  un  responsabile  tecnico
laureato in agraria, ovvero in scienze economiche, ovvero titolare di
diploma  di  scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico.
In  ogni  caso  deve  essere attestata o autocertificata l'iscrizione
all'albo  professionale  per  almeno  un  anno,  ovvero un'esperienza
lavorativa    nel    campo   dell'assistenza   o   della   consulenza
amministrativa  in  favo re di operatori agricoli almeno biennale. Il
responsabile  tecnico  puo'  essere  nominato  anche tra soggetti che
abbiano  prestato  attivita'  lavorativa,  con  mansioni di concetto,
all'interno  di  organizzazioni  sindacali o di categoria del settore
agricolo,  nello  specifico  campo  dell'assistenza ai produttori per
l'ottenimento  di contributi sottostanti ai piani di intervento della
comunita' europea, per almeno tre anni;
      h)  gli  amministratori ed i sindaci della societa' richiedente
non devono:
        1)   aver  riportato  condanne,  anche  non  definitive,  nei
provvedimenti  sanzionatori  stabiliti  da  sentenze  emesse ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
        2) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti
per reati finanziari;
        3)   aver   commesso   violazioni   gravi  e  ripetute,  alle
disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali
al settore agricolo;
        4)  trovarsi  in  una delle condizioni previste dall'art. 15,
comma  1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art.
1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
                               Art. 4.
                         Societa' di servizi
    1.  I  CAA,  per  lo svolgimento delle proprie attivita', possono
avvalersi  di  societa' di servizi, ai sensi dell'art. 12 del decreto
ministeriale 27 marzo 2001.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione della domanda
    1.  La  domanda  di abilitazione a CAA deve essere inoltrata alla
direzione regionale della agricoltura, a mezzo di raccomandata a/r.
    2.  La  domanda  di  abilitazione  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione e dall'elenco riepilogativo della medesima:
      a) copia  dell'atto  costitutivo e dello statuto della societa'
richiedente;
      b) copia  della  polizza assicurativa, da cui risulta l'impegno
della  compagnia  assicuratrice  a  fornire  le  comunicazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d);
      c) relazione  tecnica  sulla capacita' operativa della societa'
richiedente,  anche in ordine all'eventuale affidamento a societa' di
servizi dei compiti operativi;
      d) elenco  degli  Amministratori  della  societa'  richiedente,
nonche'  del  collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi
dati anagrafici;
      e) dichiarazioni  sostitutive rilasciate dagli amministratori e
dai  sindaci  della  societa'  richiedente,  ovvero della societa' di
servizi  di  cui  il  richiedente  intende  avvalersi, ai sensi degli
articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti soggettivi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera f);
      f) dati  anagrafici  e  requisiti  del responsabile tecnico cui
all'art. 3, comma 1, lettera g);
      g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare
assistenza agli utenti;
      h) dati  relativi  alle  societa' di servizi di cui la societa'
richiedente intende avvalersi;
      i) documentazione  antimafia  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla societa'
richiedente,  e  ai  relativi  amministratori, nonche' alle eventuali
societa' di servizio.
                               Art. 6.
                       I s t r u t t o r i a
    1.    La   direzione   regionale   della   agricoltura   effettua
l'istruttoria delle domande pervenute nel termine di sessanta giorni,
anche  nella  ipotesi  in  cui il procedimento riguarda piu' regioni.
L'intero   procedimento   e'   affidato   ad   un  gruppo  di  lavoro
interdisciplinare nominato con determinazione del direttore regionale
dell'agricoltura.
    2. A seguito della conclusione della istruttoria, con decreto del
direttore di servizio competente, si provvede alla abilitazione della
societa' richiedente, ovvero alla rigetto della relativa richiesta.
    3.   Nel   termine   di   trenta  giorni  dalla  conclusione  del
procedimento  di  cui  al  comma  1,  il decreto di abilitazione deve
essere  comunicato alla societa' richiedente e all'organismo pagatore
con lettera raccomandata a/r.
    4.  Nel  caso  in  cui  uno  o  piu'  degli  elementi o documenti
richiesti  risulti  essere  assente,  ovvero  incompleto, il servizio
competente   puo'  stabilire  un  termine  congruo,  e  comunque  non
superiore  a  trenta  giorni, per la regolarizzazione della domanda e
per  la  presentazione di eventuale documentazione integrativa; a tal
fine   ne'   da   comunicazione   all'interessato   mediante  lettera
raccomandata a/r.
    5.  La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di cui
al   comma   1   per  la  conclusione  del  procedimento,  sino  alla
presentazione    da    parte   della   societa'   richiedente   della
documentazione richiesta.
    6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi
del  comma  3,  nel  termine  assegnato,  comporta  il  rigetto della
domanda.
                               Art. 7.
                         C o n t r o l l i
    1.  Il  controllo  e'  attuato  in  modo da consentire l'efficace
verifica   del   rispetto   delle   condizioni   poste  dal  presente
provvedimento, nonche' da ogni altra disposizione utile.
    2.  Il  controllo  amministrativo  e' effettuato sulla base delle
disposizioni  di  cui  alla  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con
particolare  riferimento  alla  corretta  compilazione della domanda,
alla presenza e alla sussistenza dei requisiti richiesti.
    3.  Il  controllo  in  loco  contempla  le  verifiche tecniche da
realizzarsi  presso  le  sedi  delle  societa'  richiedenti;  di ogni
accesso deve essere redatto apposito verbale.
    4.   Nel   caso   in  cui  vengano  rilevate  situazioni  di  non
conformita',  ovvero  la  domanda necessiti di rettifica di errori ed
irregolarita' formali, nonche' di precisazioni e chiarimenti ritenuti
necessari  per il completamento della istruttoria, l'ufficio provvede
a richiederle, con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 6.
                               Art. 8.
                         V i g i l a n z a
    1.  La direzione regionale della agricoltura esercita l'attivita'
di vigilanza sui CAA, ai quali ha concesso l'autorizzazione in ordine
al  mantenimento  dei  requisiti di garanzia e funzionamento previsti
dal presente provvedimento.
    2. Se a seguito della verifica viene rilevata la perdita totale o
parziale  dei  requisiti  minimi  di  garanzia  e funzionamento, deve
essere redatto un verbale di contestazione nel quale sono annotate le
irregolarita' riscontrate da notificare mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, al legale rappresentante del CAA, assegnando
un termine massimo di trenta giorni per provvedere.
    3.  Con  decreto motivato del direttore di servizio competente si
provvede   a   dichiarare   sospesa  o  decaduta  la  societa'  dalla
autorizzazione  allo  svolgimento  della  attivita'  qualora  non  si
ritengano  soddisfacenti le osservazioni prodotte dal CAA, ovvero non
abbia  ricevuto  la  documentazione  da  cui risulta che il CAA si e'
adeguato a quanto prescritto.
    4.  Nell'ipotesi  di  CAA  che  operano  su  ambiti  territoriali
distribuiti  tra piu' regioni, l'intesa tra le regioni interessate di
cui  all'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dispone anche
in ordine alle competenze sulla vigilanza.
                               Art. 9.
       Obblighi dei Centri autorizzati di assistenza agricola
    1.  La  societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione CAA
solo dopo il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale.
    2.   Il  CAA  deve  dare  tempestiva  comunicazione,  a  pena  di
decadenza,  alla  direzione regionale dell'agricoltura, all'organismo
pagatore  circa  ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e
scissione societaria, nonche' di ogni altro atto o fatto che comporti
il venir meno dei requisiti di garanzia e di funzionamento.
    3.  Qualora  non  si  siano  verificati  fatti  o  atti che hanno
determinato  una  modifica della situazione sulla base della quale e'
stata   concessa   l'abilitazione,   il  CAA  deve  comunque  fornire
annualmente   alla  direzione  regionale  dell'agricoltura,  mediante
dichiarazione  sostituiva  di atto di notorieta', la attestazione del
mantenimento  dei  requisiti posseduti al momento della abilitazione.
Il decreto di abilitazione deve contenere espressamente tale onere di
certificazione.
    4.  Qualora il CAA non provveda all'obbligo di cui al comma 2, si
puo'  procedere  alla effettuazione di ispezioni e controlli, nonche'
trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.
                              Art. 10.
                      Revoca della abilitazione
    1.  L'abilitazione  al  CAA e' revocata con decreto del direttore
del  servizio competente; il decreto deve essere debitamente motivato
ed  indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione e deve indicare il termine e l'autorita' cui
e' possibile proporre ricorso.
    2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1,  deve  essere  comunicato
tempestivamente   al   CAA   e   all'organismo   pagatore,   mediante
raccomandata a/r.
                              Art. 11.
                            Norme finali
    1.  Per  tutto  quanto  non  previsto dal presente regolamenti si
applica il decreto ministeriale 27 marzo 2001.
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo