Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei Centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995. Art. 1. F i n a l i t a 1. Il presente regolamento disciplina l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995, in conformita' ai requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei centri medesimi stabiliti con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 27 marzo 2001. Art. 2. C. A. A. 1. I Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. 2. Essi svolgono: a) le attivita' di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 165/1999, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali; b) ulteriori servizi e attivita' sulla base di specifiche convenzioni con la regione, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, per le attivita' previste dal comma 2, i CAA hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. Art. 3. R e q u i s i t i 1. I requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sono i seguenti: a) lo statuto delle societa' richiedenti deve prevedere lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Le altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento di tali funzioni; b) il capitale sociale delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a 51 .645,69 euro, a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle societa' predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato; c) le quote e le azioni dei CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra societa' in possesso della qualifica di CAA; d) le societa' richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale di rischio coperto pari 2.065.827,60 euro. I CAA e l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione, nonche' all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento, ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non puo' comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro; e) l'ambito territoriale minimo, rispetto al quale deve essere dimostrata adeguata capacita' operativa, anche in relazione ad eventuali societa' di servizi, e' riferito a ciascuna provincia in cui i CAA intendono operare. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda piu' province i CAA devono assicurare una distribuzione della capacita' operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti; f) le societa' richiedenti devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacita' operativa. Per idonea capacita' operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessita' degli utenti assistiti e degli organismi pagatori per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve essere garantita la disponibilita' di uffici accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per due giorni per settimana e la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori; g) la societa' richiedente nomina un responsabile tecnico laureato in agraria, ovvero in scienze economiche, ovvero titolare di diploma di scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno, ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favo re di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico puo' essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attivita' lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della comunita' europea, per almeno tre anni; h) gli amministratori ed i sindaci della societa' richiedente non devono: 1) aver riportato condanne, anche non definitive, nei provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari; 2) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari; 3) aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo; 4) trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Art. 4. Societa' di servizi 1. I CAA, per lo svolgimento delle proprie attivita', possono avvalersi di societa' di servizi, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2001. Art. 5. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di abilitazione a CAA deve essere inoltrata alla direzione regionale della agricoltura, a mezzo di raccomandata a/r. 2. La domanda di abilitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione e dall'elenco riepilogativo della medesima: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' richiedente; b) copia della polizza assicurativa, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); c) relazione tecnica sulla capacita' operativa della societa' richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a societa' di servizi dei compiti operativi; d) elenco degli Amministratori della societa' richiedente, nonche' del collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici; e) dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli amministratori e dai sindaci della societa' richiedente, ovvero della societa' di servizi di cui il richiedente intende avvalersi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f); f) dati anagrafici e requisiti del responsabile tecnico cui all'art. 3, comma 1, lettera g); g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti; h) dati relativi alle societa' di servizi di cui la societa' richiedente intende avvalersi; i) documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla societa' richiedente, e ai relativi amministratori, nonche' alle eventuali societa' di servizio. Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. La direzione regionale della agricoltura effettua l'istruttoria delle domande pervenute nel termine di sessanta giorni, anche nella ipotesi in cui il procedimento riguarda piu' regioni. L'intero procedimento e' affidato ad un gruppo di lavoro interdisciplinare nominato con determinazione del direttore regionale dell'agricoltura. 2. A seguito della conclusione della istruttoria, con decreto del direttore di servizio competente, si provvede alla abilitazione della societa' richiedente, ovvero alla rigetto della relativa richiesta. 3. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, il decreto di abilitazione deve essere comunicato alla societa' richiedente e all'organismo pagatore con lettera raccomandata a/r. 4. Nel caso in cui uno o piu' degli elementi o documenti richiesti risulti essere assente, ovvero incompleto, il servizio competente puo' stabilire un termine congruo, e comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuale documentazione integrativa; a tal fine ne' da comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a/r. 5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di cui al comma 1 per la conclusione del procedimento, sino alla presentazione da parte della societa' richiedente della documentazione richiesta. 6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi del comma 3, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda. Art. 7. C o n t r o l l i 1. Il controllo e' attuato in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni poste dal presente provvedimento, nonche' da ogni altra disposizione utile. 2. Il controllo amministrativo e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con particolare riferimento alla corretta compilazione della domanda, alla presenza e alla sussistenza dei requisiti richiesti. 3. Il controllo in loco contempla le verifiche tecniche da realizzarsi presso le sedi delle societa' richiedenti; di ogni accesso deve essere redatto apposito verbale. 4. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni di non conformita', ovvero la domanda necessiti di rettifica di errori ed irregolarita' formali, nonche' di precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della istruttoria, l'ufficio provvede a richiederle, con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 6. Art. 8. V i g i l a n z a 1. La direzione regionale della agricoltura esercita l'attivita' di vigilanza sui CAA, ai quali ha concesso l'autorizzazione in ordine al mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento previsti dal presente provvedimento. 2. Se a seguito della verifica viene rilevata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, deve essere redatto un verbale di contestazione nel quale sono annotate le irregolarita' riscontrate da notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al legale rappresentante del CAA, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere. 3. Con decreto motivato del direttore di servizio competente si provvede a dichiarare sospesa o decaduta la societa' dalla autorizzazione allo svolgimento della attivita' qualora non si ritengano soddisfacenti le osservazioni prodotte dal CAA, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAA si e' adeguato a quanto prescritto. 4. Nell'ipotesi di CAA che operano su ambiti territoriali distribuiti tra piu' regioni, l'intesa tra le regioni interessate di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dispone anche in ordine alle competenze sulla vigilanza. Art. 9. Obblighi dei Centri autorizzati di assistenza agricola 1. La societa' richiedente puo' utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale. 2. Il CAA deve dare tempestiva comunicazione, a pena di decadenza, alla direzione regionale dell'agricoltura, all'organismo pagatore circa ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e scissione societaria, nonche' di ogni altro atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e di funzionamento. 3. Qualora non si siano verificati fatti o atti che hanno determinato una modifica della situazione sulla base della quale e' stata concessa l'abilitazione, il CAA deve comunque fornire annualmente alla direzione regionale dell'agricoltura, mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorieta', la attestazione del mantenimento dei requisiti posseduti al momento della abilitazione. Il decreto di abilitazione deve contenere espressamente tale onere di certificazione. 4. Qualora il CAA non provveda all'obbligo di cui al comma 2, si puo' procedere alla effettuazione di ispezioni e controlli, nonche' trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 6. Art. 10. Revoca della abilitazione 1. L'abilitazione al CAA e' revocata con decreto del direttore del servizio competente; il decreto deve essere debitamente motivato ed indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e deve indicare il termine e l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso. 2. Il decreto di cui al comma 1, deve essere comunicato tempestivamente al CAA e all'organismo pagatore, mediante raccomandata a/r. Art. 11. Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamenti si applica il decreto ministeriale 27 marzo 2001. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo