Testo  coordinato  della  legge  regionale  31  maggio  2006,  n.  28
   (Disciplina delle attivita' estetica e di tatuaggio e piercing)

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

    1.  La presente legge disciplina le attivita' di estetica, intese
come  prestazioni  e  trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano  con  scopo  esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne
l'aspetto   estetico   e   di  mantenerlo  e  migliorarlo  attraverso
l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.
    2. La presente legge disciplina inoltre le attivita' di tatuaggio
e piercing.
    3.  Per  tatuaggio  si intende la colorazione permanente di parti
del  corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed
intradermica  di  pigmenti  mediante  aghi,  oppure  con  tecnica  di
scarificazione,  al  fine  di  formare  disegni o figure indelebili e
perenni.
    4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte
del  corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di
diversa  forma  o  fattura.  Le  attivita' di piercing del padiglione
auricolare sono disciplinate ai sensi dell'Art. 9.
    5.  Rientrano  fra  le  attivita'  di cui al comma 1 anche quelle
finalizzate  allo  snellimento  ed al modellamento della figura. Tali
finalita'  sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite
dalla  presente  legge  e con le attrezzature autorizzate ai sensi di
quanto previsto all'Art. 3.
    6.  La  presente  legge non si applica alle attivita' di medicina
estetica   in  quanto  rientranti  nell'esercizio  della  professione
medica.
                               Art. 2.
                            D i v i e t i

    1.  E'  vietata  la  redazione  e  la prescrizione di diete; tale
attivita'   e'   riservata   ai   medici   o   ad   altro   personale
professionalmente qualificato e abilitato.
    2.  E'  vietato  l'esercizio  dell'attivita'  di  estetica  e  di
tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.
                               Art. 3.
 Attrezzature e modalita' di svolgimento delle attivita' di estetica

    1.  Le  attivita'  di  estetica,  che  hanno  le finalita' di cui
all'Art.  1,  comma 1,  sono svolte da coloro che hanno conseguito la
qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'Art. 10, mediante
tecniche  manuali,  con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2,
nonche' con l'applicazione dei prodotti cosmetici cosi' come definiti
dalla  legge  11 ottobre  1986,  n. 713 (Norme per l'attuazione delle
direttive  della  Comunita'  economica  europea sulla produzione e la
vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo
2002, n. 39(5).
    2.  Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di cui all'Art.
1,  comma 1, con 1'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi
a  luce  pulsata,  nonche' quelle utilizzabili nelle attivita' di cui
all'Art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento
di cui all'Art. 5, comma 1.
                               Art. 4.
                  Attivita' di tatuaggio e piercing

    1.  E'  vietato  eseguire  tatuaggi e piercing, ad esclusione del
piercing  al  padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza
il  consenso  informato reso personalmente dai genitori o dal tutore,
espresso  secondo  le  modalita'  indicate  dal  regolamento  di  cui
all'Art. 5, comma 1.
    2.   E'   comunque  vietato  eseguire  tatuaggi  e  piercing,  ad
esclusione  del  piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni
quattordici.
    3.  E'  vietato  eseguire  tatuaggi e piercing in sedi anatomiche
nelle  quali  sono  possibili  conseguenze  invalidanti permanenti ai
sensi   dell'Art.   5   del   codice   civile  o  in  parti  dove  la
cicatrizzazione e' particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o
le  parti sono indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, sentito il
Consiglio sanitario regionale.
    4.  I  clienti  sono informati sui rischi legati all'esecuzione e
sulle  precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del
piercing,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  di cui
all'Art. 5.
                               Art. 5.
            Funzioni della Regione. Regolamento regionale

    1.  Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
un regolamento che disciplina:
      a) i    requisiti    minimi    strutturali,    gestionali    ed
igienico-sanitari delle attivita' di cui all'Art. 1;
      b) le modalita' di utilizzo delle attrezzature;
      c) le modalita' di espressione del consenso di cui all'Art. 4;
      d) l'individuazione  delle  sedi  anatomiche  o  parti  di  cui
all'Art. 4, comma 3;
      e) le  modalita'  di  svolgimento  dei  percorsi formativi e la
composizione delle commissioni di esame di cui all'Art. 10.
5)  In  effetti,  la legge n. 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha
subito altre tre leggi di modifica.
    2.  Al  regolamento  regionale  sono  allegati  gli elenchi delle
attrezzature di cui all'Art. 3, comma 2.
    3.  Con riferimento alle attivita' di piercing e tatuaggio, fermo
restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i
requisiti  minimi  igienico-sanitari  di immediata applicazione dalla
vigenza del regolamento.
                               Art. 6.
              Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali

    1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente
legge e al regolamento regionale.
    2. Il regolamento comunale disciplina:
      a) i  requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di
gestione delle attivita' di cui all'Art. 1;
      b) le modalita' e le procedure, comprensive dei termini, per il
rilascio,    la    sospensione,    la    revoca    e   la   decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita';
      c) la  vigilanza  e  il  controllo  sul  rispetto dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita'.
                               Art. 7.
            Autorizzazione all'esercizio delle attivita'

    1.  L'esercizio  delle attivita' di cui all'Art. 1 e' autorizzato
dal comune ove si svolge l'attivita' (sede operativa).
    2.    Il    comune,    esperiti    gli   accertamenti,   rilascia
l'autorizzazione,  con  provvedimento  comunicato  al richiedente nei
termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'Art. 6.
    3.  Entro  lo  stesso  termine  e' comunicato l'eventuale diniego
dell'autorizzazione.
                               Art. 8.
                      Esercizio delle attivita'

    1.  Coloro  che esercitano personalmente, professionalmente ed in
qualita'  di  titolare  le  attivita'  di  estetica  e di tatuaggio e
piercing,  se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
della  legge  8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato),
come  da  ultimo  modificata  dalla  legge  5 marzo 2001, n. 57, sono
tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.
    2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa',
anche   cooperativa,   i   soci   ed   i  dipendenti  che  esercitano
professionalmente  l'attivita'  di  estetica  e  tatuaggio e piercing
devono  essere  in  possesso  della  qualifica  professionale  di cui
all'Art. 10.
    3.  Nelle  imprese  diverse  da  quelle  artigiane,  i  soci ed i
dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetica e
di  tatuaggio  e  piercing,  devono essere comunque in possesso della
qualifica professionale di cui all'Art. 10.
    4.  Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetica, che
vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo
svolgimento  della  propria attivita', al solo fine della continuita'
dei  trattamenti  in corso, non si applicano le disposizioni relative
al  possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle
leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.
    5.  Gli  esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la
vendita  di  prodotti  cosmetici,  possono  esercitare l'attivita' di
estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui
all'Art.  6,  e  che  gli  addetti allo svolgimento di tale attivita'
siano in possesso della qualifica professionale prevista all'Art. 10.
Per  le  medesime  imprese  non  sussiste  l'obbligo  dell'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane.
    6.  L'attivita'  di  estetica puo' essere svolta anche unitamente
all'attivita'  di  barbiere  o  di  parrucchiere in forma di imprese,
esercitate  nella  medesima  sede  ovvero mediante una delle forme di
societa'  previste  dall'Art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985. In
tal  caso  i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono
essere   in   possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  per
l'esercizio  delle  rispettive  attivita'. L'attivita' di estetica e'
svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'Art. 6.
    7. L'attivita' di estetica puo' essere svolta presso il domicilio
dell'esercente  ovvero presso apposita sede designata dal committente
in  locali  che  rispondano  ai  requisiti  previsti  dal regolamento
comunale di cui all'Art. 6.
                               Art. 9.
                 Piercing del padiglione auricolare

    1.  Per  l'esecuzione  di piercing del padiglione auricolare sono
valide le disposizioni di cui all'Art. 4.
    2.  Per  effettuare  piercing  del  padiglione  auricolare non e'
richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attivita' devono
darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni
prima dell'avvio della medesima.
    3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali
o   spazi   attrezzati  e  igienicamente  idonei,  con  tecniche  che
garantiscono la sterilita' del procedimento.
    4.  I  requisiti  per  garantire quanto previsto dal comma 3 sono
stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'Art. 5.
                              Art. 10.
                   Percorsi e requisiti formativi

    1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attivita' di
estetica  e  di tatuaggio e piercing(1), sono predisposti nell'ambito
della  legge  regionale  26 luglio  2002,  n.  32  (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  come  da ultimo
modificata  dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65(6), e degli
atti attuativi della stessa:
    1-bis.(2)  Per  coloro  che esercitano attivita' di estetica come
lavoratori  autonomi  ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento
regionale di cui all'Art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto
a chi esercita l'attivita' come lavoratore dipendente.
    2.  I  percorsi  formativi  per  le  attivita'  di estetica e per
l'attivita'  di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire
il  possesso  di  adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli
aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di
infezione  e  di  danno  all'apparato  cutaneo,  che possono derivare
dall'effettuazione delle tecniche in questione.
    3.  Il  regolamento  regionale, di cui all'Art. 5, disciplina, ai
fini   del   conseguimento   della   qualifica  di  estetista  e  del
conseguimento  della  qualifica  di tecnico qualificato in piercing o
tatuaggio(3),  la  durata,  le materie di insegnamento e le modalita'
dei  rispettivi  percorsi formativi, l'attivita' lavorativa svolta ai
fini  del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione
delle  commissioni  per  il superamento dell'esame di cui al comma 5,
secondo  quanto  previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento
emanato  con  decreto  del Presidente della giunta regionale 8 agosto
2003,  n.  47/R  (Regolamento  di  esecuzione  della  legge regionale
26 luglio  2002,  n.  32,  «Testo unico della normativa della Regione
Toscana   in   materia   di   educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale, lavoro»).
    4.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 3,  il  regolamento
regionale,  di  cui all'Art. 5, prevede percorsi formativi abbreviati
per  coloro  che,  pur  in  possesso  della  qualifica  di estetista,
intendono  conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing
o tatuaggio(3).
1) Parole soppresse con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 1.
6)  In  effetti,  la legge regionale n. 32/2002, dopo la modifica del
2003, ha subito altre tre leggi di modifica.
2) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 2.
3)  Parole  cosi'  sostituite con legge regionale n. 62/2006, Art. 1,
comma 3.
    5.  Al  termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, e'
previsto  il  superamento  di  un  esame  per  il conseguimento della
relativa qualifica professionale.
    5-bis.(4)  La  qualifica  di  estetista rilasciata ai sensi della
presente  legge  assicura  i  livelli minimi uniformi di preparazione
stabiliti dalle leggi statali.
    6.  Coloro  che esercitano attivita' di estetica e di tatuaggio e
piercing  partecipano  periodicamente  ad attivita' di aggiornamento,
cosi' come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'Art. 5.
                              Art. 11.
                        Vigilanza e controllo

    1.  Il  comune  esercita  le funzioni di vigilanza e controllo in
ordine  al  rispetto  dei  requisiti  per l'esercizio delle attivita'
previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale.
L'azienda  unita'  sanitaria  locale  (di  seguito denominata azienda
U.S.L.)  esercita  funzioni  di  vigilanza  e  controllo in ordine al
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
    2.  Nel  caso di carenze, l'azienda U.S.L. indica gli adeguamenti
necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.
    3.  L'azienda  U.S.L.  sospende  l'attivita'  nel  caso  di gravi
carenze   igienico-sanitarie,   dandone  immediata  comunicazione  al
comune.
    4.  Il  comune  sospende  l'attivita' qualora siano venuti meno i
requisiti  di  cui  alla  presente  legge  ed ai relativi regolamenti
attuativi.
    5.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 3  e  4,  il comune diffida gli
interessati  ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti
dal regolamento comunale.
    6.  In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il
comune  dispone  la  chiusura dell'attivita' in caso di gravi carenze
igienico-sanitarie  e  negli  altri  casi  stabiliti  dal regolamento
comunale.
                              Art. 12.
                           S a n z i o n i

    1.  Chiunque esercita l'attivita' in assenza della autorizzazione
di  cui  all'Art.  7  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00
a Euro 10.000,00.
    2.  Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti
formativi di cui all'Art. 10 e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  al  comune  sede  dell'attivita' di una somma da Euro
3.000,00 a Euro 15.000,00.
    3.  Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti
igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede
dell'attivita' di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00.
    4.  Chiunque  nell'esercizio  dell'attivita'  utilizzi  il  laser
estetico  o  strumenti  analoghi  a  luce  pulsata,  e' punito con la
sanzione  amministrativa  del pagamento al comune sede dell'attivita'
di  una  somma  da  Euro  3.000,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca
amministrativa  dell'attrezzatura.  Nel  caso  di  reiterazione della
violazione  il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei
mesi ad un anno.
    5.  Chiunque  esegua  tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad
esclusione  del  piercing  auricolare,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  al  comune sede dell'attivita' di una
somma  da  Euro  2.000,00  a  Euro  10.000,00  e  con  la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.
    6.  Chiunque  esegua  tatuaggi  o  piercing  a  minori di eta' in
assenza  del  consenso  di  cui all'Art. 4, comma 1, e' punito con la
sanzione  amministrativa  del pagamento al comune sede dell'attivita'
di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00.
    7.  Qualora  sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui
ai  commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la
cessazione dell'attivita'.
    8.  Chiunque  esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di
cui all'Art. 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00
a Euro 10.000,00.
4) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 4.
    9. Chiunque esercita l'attivita' di tatuaggio e piercing in forma
itinerante  o  di  posteggio e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  al  comune  sede  dell'attivita' di una somma da Euro
1.000,00 a Euro 5.000,00.
    10.  Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e
all'irrogazione  delle  sanzioni  si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative).
                              Art. 13.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Le  qualifiche  di  estetista conseguite ai sensi della legge
regionale  17 ottobre  1994,  n.  74  (Disciplina  dell'attivita'  di
estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14
(legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attivita' di
estetista»  modifiche.  Riesame),  hanno validita' per l'esercizio di
tutte  le  attivita'  di  estetica  ad  eccezione  delle attivita' di
tatuaggio e piercing.
    2.  I  percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in
vigore  del  regolamento  regionale  di  cui  all'Art. 5 continuano a
svolgersi  con le procedure previste dalla legge regionale n. 74/1994
fino alla loro conclusione.
    3.  Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di
cui  agli  articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, coloro che alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  esercitano  attivita' di
tatuaggio  e  piercing,  sono  tenuti  ad adeguarsi alle disposizioni
della  presente  legge  e  del  regolamento  regionale,  per le parti
attuative di quanto disposto all'Art. 5, comma 3, entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.
    4.  Per  un  periodo  non superiore a cinque anni dall'entrata in
vigore  del regolamento regionale di cui all'Art. 5, coloro che, alla
stessa  data,  esercitano  attivita'  di  tatuaggio  ed  attivita' di
piercing  senza  una  specifica qualificazione professionale, possono
continuare  dette  attivita' trasmettendo, entro un anno dall'entrata
in  vigore  del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al
percorso  formativo  d'interesse  al  comune  competente  al rilascio
dell'autorizzazione  per l'attivita', cui dovra' seguire, nei quattro
anni   successivi  l'attestazione  dell'avvenuta  acquisizione  della
qualifica.  A  seguito della mancata trasmissione nei termini, previa
diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attivita'.
                              Art. 14.
                             Abrogazioni

    1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui
all'Art. 5, comma 1, sono abrogate:
      a) legge   regionale   17 ottobre   1994,   n.  74  (Disciplina
dell'attivita' di estetista);
      b) legge  regionale  23 marzo  2001,  n.  14  (legge  regionale
17 ottobre  1994,  n.  74  «Disciplina  dell'attivita'  di estetista»
Modifiche. Riesame).
    2.  Dalla  stessa data cessa di avere applicazione nel territorio
della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle
attivita' di estetista).
                              Art. 15.
                     Applicabilita' delle norme

    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano dalla data
di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'Art. 5, ad
esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.
                              Art. 16.
                         Clausola valutativa

    1.  Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale  rende  conto al consiglio regionale sullo stato di
attuazione della legge.
    2.  La  giunta  regionale  trasmette  alla commissione consiliare
competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:
      a) rilevazione   del   numero   degli  operatori  esercenti  le
attivita' di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;
      b) numero dei regolamenti comunali adottati.