Allegato A NORME IGIENICO SANITARIE, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA PISCINA E AGLI ELEMENTI FUNZIONALI CHE LA COMPONGONO. Parte I Tipologia delle piscine e delle vasche (art. 4, commi 3, 5 e 6) Ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 5 del regolamento e dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per: a) «piscine del gruppo A.2 inserite in strutture che svolgono attivita' ricettive turistiche o agrituristiche»: piscine inserite in strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and breakfast, in complessi ricettivi turistici all'aperto (campeggi) e in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale; b) «piscina scoperta»: complesso con uno o piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; c) «piscina coperta»: complesso con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti; d) «piscina di tipo misto»: complesso con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente; e) «piscina di tipo convertibile»: complesso con uno o piu' bacini artificiali nel quale gli spazi destinati alle attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche; f) «vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attivita' agonistiche»: vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA); g) «vasche per tuffi ed attivita' subacquee e destinate alle attivita' agonistiche»: vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi; h) «vasche ricreative»: vasche con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione; i) «vasche per bambini»: vasche di profondita' inferiore o uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee alla balneazione dei bambini; l) «vasche polifunzionali»: vasche con caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o che possiedono requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi; m) «vasche ricreative attrezzate»: vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali, per esempio, acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili. Parte II Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A 1. Elementi funzionali della piscina (art. 4, comma 7). Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per: a) «sezione attivita' natatoria e di balneazione»: l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati alle suddette attivita', con particolare riferimento agli spazi perimetrali alle vasche e a quelli connessi direttamente alle attivita' natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta dei frequentatori; b) «sezione servizi e spogliatoi»: l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio; c) «sezione attivita' accessorie»: l'insieme delle aree destinate allo svolgimento di attivita' sportive diverse da quelle natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola calda; alle attivita' ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni ed alle ulteriori attivita' complementari; d) «sezione pubblico»: l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici per il pubblico; e) «sezione impianti tecnici»: l'insieme di centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interna, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme. 2. Dichiarazione di inizio attivita' - documentazione tecnica (art. 5, comma 3, lettera f). Alla dichiarazione di inizio attivita' e' allegata la seguente documentazione tecnica: a) planimetria in scala almeno 1:100, che indichi la collocazione della piscina rispetto alla struttura in cui e' inserita; b) planimetria in scala almeno 1:100, corredata da relazione tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, l'ubicazione e le caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle diverse sezioni della piscina, del sistema di termoventilazione, delle caldaie e del sistema di trattamento per il riscaldamento dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi nudi e a piedi calzati utilizzati per l'accesso alla sezione attivita' natatorie e di balneazione, con la collocazione dei presidi di bonifica, l'indicazione del percorso che dal locale di primo soccorso, ove presente, conduce all'esterno; c) particolari in scala 1:10 dei presidi di bonifica, del sistema di tracimazione dell'acqua di vasca, del sistema di raccolta delle acque di pulizia relative agli spazi perimetrali alla vasca, del locale di primo soccorso eventualmente presente, con specificazione delle dotazioni dello stesso; d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua con l'indicazione dei principali componenti dell'impianto e dei collegamenti tra gli stessi. 3. Piano di autocontrollo (art. 9). Il piano di autocontrollo e' redatto secondo i seguenti criteri: a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure di prevenzione da adottare; c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi; d) definizione del sistema di monitoraggio; e) individuazione delle azioni correttive; f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza. Per la redazione del piano di autocontrollo e' possibile fare riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 4. Numero di frequentatori e di bagnanti (art. 11, comma 2). Il numero dei bagnanti e' tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attivita' in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialita' dell'impianto e che l'attivita' natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza. Nelle vasche per bambini il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a uno ogni due metri quadrati di specchio d'acqua. In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non puo' essere comunque superiore a uno ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua. Le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atti a rilevare il numero di frequentatori e di bagnanti presenti all'interno dell'impianto e all'interno della sezione attivita' natatoria e di balneazione, nonche' a limitare l'accesso di utenti oltre il numero massimo consentito. 5. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 12). 5.1. Pulizia della piscina. In tutti gli ambienti della piscina e' praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo. 5.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione. 5.2.1. Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali. L'accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i presidi di bonifica. I percorsi a piedi calzati sono separati dai percorsi a piedi nudi secondo le modalita' organizzative ritenute piu' idonee. I percorsi a piedi nudi possono essere compiuti anche con l'utilizzo di idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi. Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione attivita' natatorie e di balneazione a piedi nudi o con idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi sono dotati di superfici antisdrucciolo. I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei disabili con i relativi ausili. La doccia obbligatoria precede, nel percorso obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondita' non inferiore a sedici centimetri, e' alimentata in modo continuo con una soluzione disinfettante e strutturata in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari. Sono ammessi sistemi alternativi di bonifica dell'utente che garantiscano la stessa efficacia dei presidi di bonifica sopra descritti. 5.2.2. Spazi perimetrali alla vasca. Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli direttamente connessi alle attivita' natatorie e balneazione sono delimitati dalle zone limitrofe mediante un elemento di separazione invalicabile, anche mobile, preferibilmente di altezza non inferiore a un metro, che garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza. Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche sono allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilita' di immissione nelle vasche o nei sistemi di circolazione dell'acqua delle vasche stesse. Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi nudi o con idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. Lungo i percorsi a piedi nudi e' vietato l'uso di stuoie o di tappeti. 5.2.3. Vasca. Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di tracimazione secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione. Il fondo e le pareti della vasca sono rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. I canali sfioratori e le eventuali vasche di compenso-recupero sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due metri sono conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2. 5.2.4. Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e allontanamento delle acque reflue. Gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualita' dell'acqua di piscina possiedono i requisiti individuati dalla norma UNI 10673. Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. L'acqua proveniente dallo svuotamento della piscina, previa declorazione, puo' essere smaltita attraverso il sistema di smaltimento delle acque bianche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in conformita' alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. 5.3. Sezione attivita' accessorie. La sezione attivita' accessorie e' ubicata in locali o aree nettamente separati dalla sezione attivita' natatoria e di balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato. I frequentatori della sezione attivita' accessorie possono usufruire dell'area servizi della sezione attivita' natatoria e di balneazione solo quando, in ragione del tipo di attivita' accessoria svolta, devono sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti. I locali della sezione attivita' accessorie e le attivita' che in essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia. Parte III Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese in complessi del gruppo A.4. 1.Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La presenza di assistenti bagnanti e' assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo fissa il numero di assistenti bagnanti idoneo a garantire la sicurezza degli utenti. 2. Regolamento interno (art. 9). Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori riporta anche le seguenti prescrizioni di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale: a) i frequentatori accedono alla sezione attivita' natatoria e di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per i presidi di bonifica; b) i frequentatori, prima di accedere alla sezione attivita' natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad accurata doccia e passare attraverso i presidi di bonifica; c) i percorsi a piedi nudi sono compiuti solo scalzi o con l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di scarpette da ginnastica e' consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi. L'uso della cuffia e' disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del rischio effettuata dal gestore. 3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (art. 13 del regolamento). 3.1. Fruibilita' delle sezioni della piscina da parte dei portatori di handicap. La fruibilita' da parte dei portatori di handicap delle zone funzionali relative alla sezione attivita' natatoria e di balneazione, alle sezione servizi e spogliatoi, alla sezione pubblico, alla sezione servizi accessori e' garantita secondo la normativa vigente. 3.2. Sezione attivita' natatorie e di balneazione. 3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori. Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) ha una superficie uguale o superiore a due volte l'area delle vasche. Il passaggio dal solarium alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica. 3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca. La vasca e' circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza non inferiore a 1, 50 metri e preferibilmente pari a 2 metri, con un pendenza non superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle acque di pulizia, per evitare il ristagno di acqua. I sistemi di raccolta delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti perimetrali del locale in cui si trova la vasca. 3.2.3 Vano vasca. Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa per un'altezza di 2 metri. L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri. Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, puo' essere inferiore a 3,50 metri, purche' non sia inferiore all'altezza richiesta per l'agibilita' e siano comunque assicurate, anche attraverso la predisposizione di sistemi per il ricambio dell'aria, le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto. 3.2.4 Vasca. La conformazione delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicura una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti. Le pareti della vasca sono rivestite di materiale antisdrucciolo da usarsi anche per il fondo. Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche sono tali da non costituire pericolo per i bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione. Nelle zone con profondita' fino 1,80 metri. la pendenza del fondo non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte. Quando la profondita' della vasca supera i 60 centimetri sono presenti una o piu' scalette o gradini incassati, in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca e' compreso tra cinque e dieci centimetri. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondita', inoltre sono evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non sono superiori a otto millimetri. I trampolini e le piattaforme possono essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN e FINA vigenti in materia. L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e svuotamento, e' inviata allo scarico, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3.3. Sezione servizi e spogliatoi. Gli spogliatoi e i servizi igienici hanno altezza minima non inferiore a 2,40 metri con idonea aerazione ed illuminazione, il pavimento e' costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdrucciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti degli spogliatoi e dei servizi sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per una altezza di 2 metri. Nelle piscine e' presente almeno una sezione servizi e spogliatoi per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Gli spogliatoi costituiscono l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attivita' di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle piscine esistenti, nell'impossibilita' strutturale di separare i percorsi, il regolamento interno prevede l'adozione delle modalita' organizzative ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi. La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici di handicap e i relativi percorsi sono segnalati. Il percorso utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi e spogliatoi alla sezione attivita' natatorie e di balneazione non interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti. Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli assicurano una superficie minima di 1,6 metri quadri per persona. Il numero dei posti spogliatoio e' uguale o superiore ad 1/9 della superficie in metri quadrati delle vasche servite. Ai fini del conteggio degli spogliatoi, le cabine degli spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio. Le cabine degli spogliatoi a rotazione hanno le seguenti caratteristiche: 1) sono dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi; 2) sono dotate di sedile ribaltabile; 3) tra pavimento e parete vi e' uno spazio libero di almeno venti centimetri e vi e' un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto; 4) le porte sono realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno. In complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attivita' diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque attivita' al coperto) gli spogliatoi della piscina sono distinti dagli altri spogliatoi o, in alternativa, sono previsti spogliatoi singoli a rotazione, purche' siano rispettate le dotazioni minime per le singole attivita' e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito. Il deposito degli abiti puo' essere effettuato sia con sistemi individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento di almeno venti centimetri. Nel sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori sono sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche. 3.3.1. Servizi igienici. Sono previsti non meno di quattro wc per i primi venticinque posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di uno ogni ulteriori venticinque posti spogliatoio. I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente con lo spogliatoio. E' prevista almeno una doccia ogni quattro posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte e' ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale al 30 per cento del totale delle docce. Nelle piscine coperte e' presente un numero minimo di asciugacapelli pari ai posti doccia, collocati in uno spazio riscaldato, comunicante con la zone docce. Nelle piscine scoperte, e' presente un numero minimo di due asciugacapelli in ogni zona spogliatoio. I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani, monouso. 3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale. Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi igienici sono regolate dai punti 1.12 e 1.13 dell'allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 3.5. Servizi per i giudici di gara. Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle norme CONI. 3.6. Locale di primo soccorso. Ogni piscina e' dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, costituito da un ambiente di adeguata accessibilita' e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile, dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo. Le pareti del locale sono lavabili per un'altezza di 2 metri dal suolo. Il locale e' chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e consente la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attivita', il locale di primo soccorso puo' anche essere a servizio di dette attivita', purche' sia garantito un rapido e agevole accesso. Il locale dispone di idonei materiali e attrezzature di primo soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. E' garantita la pulizia e la disinfezione dei locali di primo soccorso. Il piano di autocontrollo stabilisce che il locale di primo soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici, al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature, l'utilizzabilita' dei materiali e le necessarie condizioni igieniche del locale. 3.6. Sezione pubblico. La capienza delle zone destinate al pubblico e' proporzionata al numero massimo di frequentatori ammissibili, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi). I posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico sono indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, e' previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. 3.7. Sezione impianti tecnici. Tutti gli impianti ed i relativi accessori sono facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la funzione. Per quanto possibile sono adottati sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici. I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua sono strutturalmente e funzionalmente divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi. Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica. Tutti gli impianti tecnologici sono conformi alle normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia alle specifiche norme UNI. Parte IV Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.2., anche ricomprese in complessi del gruppo A.4. 1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2. 1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). Il responsabile della piscina puo' svolgere anche le funzioni di assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure professionali. Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 3.1., la presenza dell'assistente bagnanti non e' obbligatoria in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri quadrati e di profondita' non superiore a 140 centimetri; b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri; c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati; d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina; e) le modalita' organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo. 2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere. Nelle piscine dei centri benessere, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione puo' essere contemperata con la specificita' di utilizzo, purche' sia garantita la sicurezza degli utenti. 3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in via principale all'esercizio di attivita' ricettive turistiche o agrituristiche. 3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (art. 7). Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, la presenza dell'assistente bagnanti non e' obbligatoria. Gli ospiti devono essere informati della mancanza di sistemi di vigilanza. 3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative (art. 12). 3.2.1. Condizioni di sicurezza. L'accesso alla piscina e' consentito soltanto negli orari prestabiliti. 3.2.2. Regolamento interno. Il regolamento contiene almeno i seguenti punti: a) indicazione della profondita' e di eventuali punti della vasca a profondita' ridotta; b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate; c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto; d) obbligo per gli utenti di passare attraverso i presidi di bonifica, prima di accedere alla sezione attivita' natatorie e di balneazione; e) ubicazione dei piu' vicini servizi igienici; f) orari di accesso in piscina; g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati. 3.2.3. Sezione attivita' natatoria e balneazione. 3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori. Nella zona solarium e' collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti. 3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca. Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea all'allontanamento delle acque, che sono convogliate direttamente nelle acque nere senza possibilita' di immissione i vasca. 3.2.3.3 Vano vasca. L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, e' in ogni punto pari almeno a 3,5 metri. Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino comunque garantite le necessari condizioni igienico sanitarie, anche attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio dell'ari. l'altezza del vano vasca puo' essere inferiore a 3,5 metri, purche' sia comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilita'. 3.2.3.4. Vasca. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero. Sul bordo della vasca sono apposte delle marcature indicanti i valori massimi e minimi della profondita'; inoltre sono evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. 3.2.4. Sezione attivita' accessorie. Ove non sia possibile separare la sezione attivita' accessorie dalla sezione attivita' natatorie e di balneazione, gli spazi relativi alle attivita' accessorie praticabili dai frequentatori sono accessibili solo piedi nudi o con idonee calzature e possiedono caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurar condizioni di pulizia, confort e sicurezza. 3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi. Nei pressi dell'area balneatoria e' disposta una vaschetta lava piedi per l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una doccia. E' installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti. E' presente un numero adeguato di servizi igienici all'interno della sezione attivita' natatoria e di balneazione. La presenza di un numero adeguato di spogliatoi e' obbligatoria solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina e' esteso anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del servizio di ristorazione. 3.2.6. Presidi di primo intervento. I presidi di primo intervento e i materiali di medicazione sono conservati in un contenitore chiuso, in un luogo facilmente accessibile dalla sezione attivita' natatorie e di balneazione. Fatta eccezione per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, le prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato. E' garantito un agevole avvicinamento di un'ambulanza e ove necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso. 3.2.7. Sezione impianti tecnici. Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca sono conformi alle previsioni della normativa UNI vigente. Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi sono facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici. I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il gestore conserva le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorita' competenti. L'approvvigionamento dei materiali di consumo assicura in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego. (Omissis).