Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione   e
  l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale,  ai  sensi
  dell'art. 62, comma 1, lettere a) e  b)  della  legge  regionale  9
  dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
  settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,
  nonche' modifiche  a  leggi  regionali  in  materia  di  turismo  e
  attivita' produttive). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' ed  i  criteri
per la concessione  e  l'erogazione  di  contributi  per  l'attivita'
promozionale relativa alla realizzazione di progetti che  favoriscono
la  divulgazione  dell'immagine   del   Friuli   Venezia   Giulia   e
l'incremento del  movimento  turistico  e  per  la  realizzazione  di
manifestazioni e iniziative promozionali  atte  a  produrre  positivi
effetti in ambito turistico  o  importanti  ricadute  economiche  sui
territori interessati ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b)
della legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  21.(Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive), di seguito denominata legge. 
 
                               Art. 2. 
 
               Modalita' di concessione dei contributi 
 
    1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando
come disciplinato dall'art. 36, comma  3  della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. Nel bando sono definiti: 
      a) i contenuti dei progetti, delle iniziative e  manifestazioni
ammesse; 
      b) i termini iniziali  e  finali  per  la  presentazione  delle
domande; 
      c) ove possibile, le risorse disponibili; 
      d) i criteri (geografici, temporali,  ecc.)  di  individuazione
delle iniziative da sottoporre a valutazione per la  redazione  delle
graduatorie; 
      e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo. 
    3. Il bando e' emanato con decreto  del  direttore  del  servizio
competente  in  materia  di  turismo  ed  e'  pubblicato   sul   sito
istituzionale (www.regione.fvg.it). 
 
                               Art. 3. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare  dei  finanziamenti  di  cui  al  presente
regolamento  i  soggetti  pubblici  e   privati,   quali   a   titolo
esemplificativo:  le  associazioni,  i  comitati,  le  fondazioni,  i
consorzi,  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'   sociale
(ONLUS), le imprese anche  costituite  in  rete  di  imprese  di  cui
all'art. 3, commi 4-ter e seguenti  del  decreto  legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.  33  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
 
                               Art. 4. 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura  di  impresa,  i
contributi sono concessi secondo la regola «de minimis»,  di  cui  al
Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.  1407/2013  (Regolamento  della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. I contributi di cui al  presente  regolamento  possono  essere
concessi nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  53  del
regolamento (UE) 17  giugno  2014,  n.  651/2014  (Regolamento  della
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni appositamente previsti. 
    3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente  regolamento
le imprese in difficolta' di cui all'art. 2, punto 18 del citato Reg.
(UE) n. 651/2014. 
    4. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis  concessi  ad
una medesima impresa non puo' superare i 200.000,00  €  nell'arco  di
tre esercizi finanziari. 
 
                               Art. 5. 
 
                         Risorse disponibili 
 
    1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2,
lettera c), sono, ove possibile, indicate nel bando di cui all'art. 2
e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della  programmazione
delle  risorse  economiche  e  finanziarie  stabilita  dal   Bilancio
Finanziario Gestionale. 
    2. Quando,  nel  corso  dell'esercizio  finanziario,  si  rendono
disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in  materia  di
turismo  puo'  procedere,  su  conforme   previsione   del   Bilancio
Finanziario Gestionale, allo scorrimento dell'ultima  graduatoria  di
selezione  delle  domande  ammissibili  approvata,  senza   procedere
all'adozione di un nuovo bando. 
 
                               Art. 6. 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
    1.  Le  domande  di  finanziamento,   sottoscritte   dal   legale
rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in
materia di turismo, entro i termini previsti dal  bando,  utilizzando
esclusivamente  la  procedura  informatizzata  disponibile  sul  sito
internet regionale alla pagina web dedicata. 
    2. Le domande si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  se  la
procedura di spedizione della domanda informatizzata si  e'  conclusa
entro il termine di cui al bando. 
    3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste
dalla  normativa  vigente  in   materia   di   autocertificazioni   e
dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e  la
sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e  corredate
dalla documentazione prevista dal  bando,  sono  formate  utilizzando
esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1. 
    4. Le domande di finanziamento sono corredate da: 
      a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con
l'indicazione del programma delle stesse; 
      b) scheda con i criteri di ammissibilita' e di valutazione; 
      c)  per  i  soggetti  beneficiari  aventi   natura   d'impresa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa)  attestante  gli   aiuti
ottenuti secondo la regola del «de minimis». 
    5. Costituiscono  causa  di  esclusione  la  presentazione  della
domanda oltre il termine di cui al bando  o  senza  l'utilizzo  della
procedura informatizzata. 
 
                               Art. 7. 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e  di  diritto  nonche'  la  rispondenza  della  domanda  ai
requisiti di  legittimazione  e  alle  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente regolamento e dal  bando  di  cui  all'art.  2,
richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 
    2. In caso di domanda irregolare o  incompleta,  il  responsabile
del procedimento ne da' comunicazione all'interessato  assegnando  un
termine  massimo  di   dieci   giorni   per   provvedere   alla   sua
regolarizzazione od integrazione. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Divieto generale di contribuzione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non  e'
ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di
rapporti  giuridici  instaurati  a  qualunque  titolo  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica  qualora
i rapporti giuridici instaurati  assumano  rilevanza  ai  fini  della
concessione degli incentivi. 
 
                               Art. 9. 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
    1. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  presente  regolamento
possono essere  cumulati  con  altri  aiuti  conformemente  a  quanto
stabilito all'art. 5  del  Regolamento  (CE)  18  dicembre  2013,  n.
1407/2013 e all'art. 8  del  Regolamento  (CE)  17  giugno  2014,  n.
651/2014. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute  successivamente
alla data di presentazione della domanda  o  alla  data  di  chiusura
dell'analogo bando precedente: 
      a) ideazione e produzione  di  veicoli  informativi,  gadget  e
altri materiali promozionali dell'iniziativa; 
      b) promozione sui media; 
      c) compensi per attivita' artistiche, scientifiche,  culturali,
di comunicazione e sportive; 
      d) compensi per forniture di beni e servizi; 
      e) rimborsi spese a collaboratori; 
      f) spese di segreteria organizzativa e assistenza; 
      g) ospitalita'; 
      h) noleggio strutture e attrezzature; 
      i) trasporti. 
    2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se
non  assunto  esclusivamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
finanziata, e le spese di investimento. 
 
                              Art. 11. 
 
        Valutazione degli interventi ammissibili a contributo 
 
    1. Gli interventi ammissibili  a  contributo  sono  valutati  dal
Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica,
di cui al comma 5 dell'art. 62 della legge 9 dicembre 2016, n. 21. 
    2. I progetti, le manifestazioni e le  iniziative  sono  valutate
sulla base dei seguenti criteri: 
      a) rilevanza della  manifestazione/iniziativa  nel  settore  di
intervento: 
        1) internazionale: punti da 16 a 20 
        2) nazionale: punti da 11 a 15 
        3) regionale: punti da 5 a 10 
      b) ricadute  della  manifestazione/iniziativa  sul  settore  di
intervento (punti da 12 a 48) 
      c) tipologia della manifestazione/iniziativa: 
        1)  numero  di  enti  e  organismi  coinvolti  nell'attivita'
organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8 
        2) particolare interesse in termini di  promozione  integrata
del territorio: punti da 5 a 10 
        3) storicita' della manifestazione/iniziativa: punti da  5  a
10 
        4)  grado  di  innovazione  delle  azioni  di  valorizzazione
proposte: punti da 7 a 20 
      d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa: 
        1) manifestazione/iniziativa a  carattere  promozionale  gia'
finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia  di
turismo: punti 5 
        2) manifestazione/iniziativa  a  carattere  promozionale  non
finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia  di
turismo: punti 7 
      e) importo del finanziamento richiesto: 
        1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere: punti 7 
        2) oltre il 50% e fino al  70%  della  spesa  complessiva  da
sostenere: punti 5 
        3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 3 
      f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing
turistico regionale  pubblicato  annualmente  sul  sito  internet  di
PromoTurismoFVG per favorire azioni di continuita' e integrazione tra
quanto  previsto  a  livello  regionale  e  quanto   previsto   dalla
manifestazione/iniziativa: punti da 12 a 40 
      g)  valorizzazione  e  rilevanza   del   patrimonio   turistico
interessato dalle azioni proposte con  la  manifestazione/iniziativa:
punti da 5 a 30. 
    3. Il punteggio  complessivo  per  accedere  al  contributo  deve
essere almeno pari a 100 punti. 
 
                              Art. 12. 
 
                        Misura del contributo 
 
    1. La  misura  del  contributo  e'  stabilita,  in  relazione  al
punteggio ottenuto dall'iniziativa, in conformita' a quanto  previsto
dall'allegato A) al presente regolamento nel rispetto,  limitatamente
ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE)  17  giugno
2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del  medesimo  art.
53. 
 
                              Art. 13. 
 
              Modalita' di assegnazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' assegnato con decreto del direttore  centrale
competente in materia di turismo, che approva  l'ordine  ottenuto  in
graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base
degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. 
    2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale (www.regione.fvg.it). 
 
                              Art. 14. 
 
       Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi 
 
    1. I contributi sono  concessi  con  decreto  del  direttore  del
Servizio competente in materia di turismo,  entro  180  giorni  dalla
scadenza del termine previsto nel bando per  la  presentazione  delle
domande. Con il medesimo decreto  e'  determinato  l'ammontare  delle
spese ammissibili sulla base  di  quanto  stabilito  dal  comma  2  e
l'ammontare  del   contributo   sulla   base   di   quanto   previsto
dall'allegato A) di cui all'articolo12. 
    2.  Il  contributo  non  puo'  in  ogni  caso  essere   superiore
all'ammontare  della  richiesta  avanzata  in  sede  di   domanda   o
all'importo della spesa ritenuta ammissibile. 
    3. I contributi sono erogati, in  via  anticipata,  fino  al  70%
dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti  dal  patto
di stabilita' e crescita. 
    4. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi  dell'art.
53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n.  651/2014  e'  subordinata
alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di  un
ordine di recupero  pendente  per  effetto  di  una  decisione  della
Commissione che dichiara un aiuto illegale  o  incompatibile  con  il
mercato interno. 
    5. Il contributo e' erogato in via definitiva  entro  centottanta
giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 15. 
 
                              Art. 15. 
 
          Rendicontazione della spesa ammessa a contributo 
 
    1. Ai  fini  della  rendicontazione  della  spesa  sostenuta,  il
soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di
concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42
e 43 della legge regionale  n.  7/2000  corredata  da  una  relazione
illustrativa  finale  dell'iniziativa  realizzata   nonche'   da   un
riepilogo delle spese  complessivamente  sostenute  e  delle  entrate
complessivamente percepite. 
    2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato su  istanza
motivata del soggetto richiedente e presentata prima  della  scadenza
del termine medesimo. 
    3. E' consentita, in sede di  rendicontazione,  la  compensazione
tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 10, comma  1,  fino  al
raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa. 
    4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle
determinate ammissibili,  il  finanziamento  viene  rideterminato  in
proporzione alla spesa  rendicontata,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 17, comma 1, lettera d). 
 
                              Art. 16. 
 
          Modalita' di presentazione della rendicontazione 
 
    1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta  secondo
le modalita' previste all'art. 15, comma 1,  e'  presentata  via  PEC
all'indirizzo economia@certregione.fvg.it 
 
                              Art. 17. 
 
                               Revoca 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della
legge regionale n. 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni,
revoca  e  restituzione  degli  incentivi,  il  contributo  regionale
concesso puo' essere revocato, in particolare, nei seguenti casi: 
      a) qualora non siano  rispettate  le  modalita'  contenute  nel
bando di cui all'art. 2; 
      b) in caso di rinuncia espressa e motivata  del  contributo  da
parte del soggetto beneficiario; 
      c) non conformita' tra iniziativa o manifestazione presentata e
iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i  casi  di  variazioni
autorizzate; 
      d) qualora dal  riepilogo  entrate/spese  di  cui  al  comma  1
dell'art. 15 risulti un  ammontare  di  spese  complessive,  riferite
all'attivita' finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede
di   domanda   di   contributo,    indipendentemente    dall'avvenuto
raggiungimento, in sede di rendicontazione, dell'importo previsto nel
decreto di concessione quale ammontare della spesa ammissibile. 
 
                              Art. 18. 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si  applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
    2.  Il  rinvio  a  leggi  e  regolamenti  operato  dal   presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo    delle    modifiche    e    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 19. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata  in
vigore  del   presente   regolamento,   sia   gia'   intervenuto   il
provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 6, commi da 82 a  89
della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, continua  ad  applicarsi
il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Regione  12
dicembre 2006, n. 0381/Pres. (legge  regionale  n. 12/2006,  art.  6,
commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri  e  le  modalita'
per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti  pubblici  e
privati in materia di promozione turistica). 
    2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata  in
vigore  del   presente   regolamento,   sia   gia'   intervenuto   il
provvedimento di  concessione,  ai  sensi  dell'art.  174,  comma  1,
lettera a) e comma 2, della legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2
continua  ad  applicarsi  il  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Regione 22 gennaio  2014,  n.  8/Pres.  (Regolamento
recante criteri e modalita' per  la  concessione  e  l'erogazione  di
contributi  per  la  realizzazione  di  manifestazioni  e  iniziative
promozionali nei  settori  di  competenza  della  Direzione  centrale
attivita' produttive, commercio,  cooperazione,  risorse  agricole  e
forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera  a)  e  comma  2,
della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del
turismo)). 
    3. Le disposizioni di cui al presente  regolamento  si  applicano
anche alle domande di contributo  presentate  entro  il  30  novembre
2016, mediante l'apposita procedura informatizzata ai sensi di quanto
previsto  dall'art.  6  della  legge  regionale  n.  12/2006  per  le
manifestazioni/iniziative da realizzarsi nel corso del 2017. 
 
                              Art. 20. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani