Allegato Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attivita' di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualita' della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualita' paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate. 2. Ai sensi del comma 62 dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2016, il regolamento determina i criteri e le modalita' per i requisiti dei beneficiari e la validita', la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonche' gli elementi del procedimento contributivo. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) attivita' di inclusione sociale e lavorativa: attivita' svolta con lo scopo di offrire opportunita' lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilita' o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attivita' riguardante persone in situazione di vulnerabilita', tale attivita' e' riconosciuta solo se il progetto di attivita' di cui all'art. 4 e' concordato con l'ente gestore del servizio sociale dei comuni competente per territorio del «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attivita' riguardante persone in situazione di vulnerabilita' che e' svolta da cooperative, tale attivita' e' riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); b) fornitura di servizi di prossimita': offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione attraverso almeno una delle seguenti attivita': 1) attivita' commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 2) consegna a domicilio di beni; 3) trasporto di persone; 4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche; c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato: attivita' finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all'associazione. Le iniziative di vicinato si caratterizzano, rispetto a quelle di volontariato, per la collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarieta' tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che, a titolo orientativo e non prescrittivo, si elencano di seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilita', momenti di incontro comunitari, attivita' di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attivita' domestiche a favore di anziani; d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonche' dell'ambiente naturale circostante: attivita' finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di contesti insediativi, compresa la cura dell'ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica; e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attivita' finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della qualita' della vita delle persone coinvolte negli interventi; f) spesa ammissibile: il costo dell'attivita' oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo; g) persona in situazione di vulnerabilita': persona con disabilita', ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o componente di un nucleo familiare avente i requisiti per beneficiare della misura attiva di sostegno al reddito prevista dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito); h) lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni gia' riscontrabile nella definizione recata dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014: 1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 2) avere un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni; 3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non piu' di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 4) aver superato i 50 anni di eta'; 5) essere un adulto che vive solo con una o piu' persone a carico; i) unita' locale: luogo fisico nel quale e' esercitata o si organizza l'attivita' del beneficiario; j) nuova unita' locale: unita' locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo, come da documentazione relativa alla proprieta' o disponibilita' dell'immobile, o come da visura camerale; k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attivita' economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta; l) impresa unica: insieme delle imprese tra loro collegate secondo le modalita' indicate dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; m) microimpresa, piccola e media impresa (PMI): impresa che soddisfa i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014. Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti 1. I beneficiari del contributo sono le cooperative e le associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attivita': a) inclusione sociale e lavorativa; b) fornitura di servizi di prossimita'; c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonche' dell'ambiente naturale circostante; e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati. 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono essere compatibili con lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), con la classificazione ATECO. 3. I beneficiari devono svolgere l'attivita' di cui al comma 1 tramite una o piu' unita' locali situate nei comuni classificati montani ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) che risultano inseriti nella zona di svantaggio socioeconomica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socio-economico B individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, ed elencati nell'Allegato A del presente regolamento. 4. Le unita' locali di cui al comma 3 devono essere collocate in immobili di cui i beneficiari siano proprietari o abbiano disponibilita', per un periodo non inferiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 15, comma 2, in base a un titolo legale che, in caso di lavori, ne consenta l'effettuazione. 5. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della legge regionale n. 20/2006 o al Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e possedere i seguenti requisiti: a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa; b) essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o di fallimento o non avere in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione. 6. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite. A tal fine, le associazioni devono presentare in allegato alla domanda di contributo copia di idonea documentazione, quale l'atto costitutivo o l'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali; b) in caso di esercizio di attivita' di impresa, rientrare nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa ed essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. Le cooperative e le associazioni non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 4. Attivita' finanziabili e costi ammissibili 1. E' finanziabile, per ogni beneficiario, un solo progetto di attivita' di durata almeno triennale, incentrato su una o piu' delle attivita' elencate all'art. 3, comma 1, e riguardante l'ambito territoriale di cui all'art. 3, comma 3. 2. Il contributo copre i costi di: a) costituzione della cooperativa o dell'associazione; b) avviamento di una nuova unita' locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori; c) investimento, riferito alle attivita' del progetto. 3. Ai sensi dell'art. 41-bis, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo copre anche i costi per la rendicontazione delle spese tramite certificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo di legge. 4. Il progetto di attivita' e' redatto secondo il modello allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera b). Art. 5. Tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilita' delle spese 1. Con riferimento ai costi di cui all'art. 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) costituzione della cooperativa o dell'associazione, nel limite del 5 percento del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie; b) avviamento di una nuova unita' locale, nel limite del 45 percento del totale della spesa ammissibile a contributo: 1) lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 2) retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 3) compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio; 4) corrispettivi per il lavoro somministrato; 5) corrispettivi per i servizi di contabilita' e assistenza fiscale e di consulente del lavoro; c) investimento: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli. 2. Sono comprese nella spesa ammissibile per lavori di cui al comma 1, lettera b), punto 1), per un importo non superiore al 10 percento di tale spesa, anche le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e certificazioni o asseverazioni. 3. Le unita' locali interessate dai lavori consentono l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche. 4. L'ammissibilita' della spesa per i lavori di cui al comma 1, lettera b) , punto 1) e' determinata tanto sulla base del computo metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di contributo, ai fini della concessione del contributo, quanto, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, sulla base del computo metrico a consuntivo. 5. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punti 2), 3), 4) e 5), sono riconosciute ammissibili se imputabili ad un periodo non superiore ad un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo. 6. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punto 5) sono riconosciute pro quota, con riferimento all'attivita' di progetto. 7. Le spese per l'acquisto di beni sono riconosciute ammissibili solo se i beni risultano registrati nella contabilita' aziendale o inventariati, e se i beni riportano gli elementi identificativi registrati nella contabilita' aziendale o nell'inventario tramite segnatura o etichettatura indelebili. 8. L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada e' ammesso solo se e' effettuato da soggetti che non effettuano tale trasporto per conto terzi. 9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario che sia un'associazione, a condizione che quest'ultima non svolga attivita' di impresa ai sensi del diritto europeo. 10. Con riferimento al costo di cui all'art. 4, comma 3, e' ammissibile a contributo nel limite di spesa di euro 1.000,00 il corrispettivo pagato al soggetto certificatore. 11. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui al comma 1, lettera a), le quali sono ammissibili anche se precedenti alla domanda a condizione che siano state sostenute nel medesimo anno di presentazione della domanda. Art. 6. Spese non ammissibili e divieto di cumulo 1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, se il contributo e' richiesto da un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi; b) IVA, ad eccezione di quanto indicato dall'art. 5, comma 7; c) acquisto di minuterie e materiale di consumo; d) acquisto di attrezzi di costo unitario inferiore ad euro 50,00; e) acquisto di beni usati; f) lavori eseguiti con apporto di lavoro di dipendenti, collaboratori o associati (lavori in economia). 2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con il beneficiario o con amministratori e soci del medesimo beneficiario, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci del beneficiario. 3. Il contributo di cui al presente regolamento non e' cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per le medesime spese. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo. Art. 7. Limiti di spesa 1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa complessiva inferiore ad euro 20.000,00. Art. 8. Regime e ammontare del contributo 1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario e dell'attivita' da esso svolta: a) cooperativa o associazione che svolge attivita' di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformita' della definizione di aiuto «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L352; b) associazione che non svolge attivita' di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo in conto capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo. 2. Il contributo e' concesso nell'importo richiesto in domanda, con un limite massimo di euro 200.000,00. 3. Nel caso di impresa che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo e' di euro 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013. 4. L'importo massimo del contributo concedibile e' pari alle seguenti percentuali calcolate sulla spesa ammissibile: a) 80% nel caso di contributo richiesto da cooperativa o associazione che svolge attivita' di impresa ai sensi del diritto europeo e concesso come aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) 100% nel caso di associazione che non svolge attivita' di impresa ai sensi del diritto europeo. 5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il contributo concesso come aiuto «de minimis» deve essere contenuto nei seguenti massimali che le amministrazioni centrali, regionali o locali e in genere le autorita' o gli enti incaricati di uno Stato membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari: a) euro 200.000,00 in generale; b) euro 100.000,00 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. 6. Al fine di verificare il rispetto del massimale di cui al comma 5, il richiedente che risponda a una delle caratteristiche soggettive di cui al comma 1, lettera a), allega alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa nella forma prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa gli aiuti «de minimis», utilizzando il modello riprodotto nell'Allegato B. Tale dichiarazione dovra' essere reiterata a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11. 7. Il contributo e' concesso secondo le modalita' definite dall'art. 11. Art. 9. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in Allegato C, e' presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 e' fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. La domanda di contributo puo' essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente, fatta salva la possibilita' di delega prevista dalle citate norme, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna @certregione.fvg.it 4. La data del ricevimento della domanda e' determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato. 5. La domanda si intende validamente inviata se: a) sottoscritta con firma digitale, oppure b) firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC. 6. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, e' apposta sulla domanda stessa la relativa marca da bollo. In caso di firma digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e, previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda. In caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, sulla domanda deve essere indicata la specifica causale di esenzione. 7. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) copia fotostatica di un documento di identita' personale in corso di validita' del legale rappresentante; b) progetto di attivita' redatto secondo il modello riportato nell'Allegato D, comprensivo del preventivo dettagliato delle spese; c) dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni di avere concordato il progetto con il richiedente se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a); d) in caso di lavori, a firma del progettista: 1) progetto, o relazione illustrativa, ed elaborato grafico. Il progetto, o la relazione illustrativa, contiene la dichiarazione secondo la quale l'unita' locale interessata dai lavori consente l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche; 2) computo metrico estimativo dei lavori previsti, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'art. 26 del «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.; e) documentazione relativa alla proprieta' della unita' locale o alla disponibilita' della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 4; f) per le sole associazioni: 1) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario; 2) copia dell'atto costitutivo, o dell'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali, e dello statuto dell'associazione; 3) elenco delle cariche (nominativo, data e luogo di nascita, carica rivestita nell'associazione); g) per le sole cooperative e associazioni che svolgono attivita' di impresa: 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la dimensione dell'impresa, resa secondo il modello riportato in Allegato E; 2) dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» di cui all'art. 8, comma 6. 8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalita' diverse da quelle indicate ai commi 1, 3, 5 e 7, nonche' l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati al comma 7, comportano la non ammissibilita' della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 12. 9. Ai fini della verifica della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese, con la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua in via generale un controllo su un campione pari ad almeno il 5 percento delle domande ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 11, nonche' sulle dichiarazioni la cui verifica risulti, dall'esame delle domande presentate, giustificata ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'art. 12. Art. 10. Termini e comunicazione di avvio del procedimento 1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo e' fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9. 2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo e' fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 14. 3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna da' comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Procedimento contributivo 1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000. 2. La graduatoria e' approvata con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna di cui al comma 2 sono altresi' dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilita' ai sensi dell'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale n. 25/2016 e del presente regolamento, per le quali non si da' corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo art. 12. 4. La concessione del contributo a favore dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, e' disposta nei limiti delle risorse disponibili dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 e' adottato a seguito dell'acquisizione: a) del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nel caso che il progetto di attivita' finanziato contempli spese per il personale; b) della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nel caso di contributi di importo superiore ad euro 150.000,00. 6. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile. 7. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 6 puo' essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento del contributo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Criteri di selezione e formazione della graduatoria 1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale n. 25/2016 e dal presente regolamento. 2. La graduatoria delle domande ammissibili e' formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio: a) localizzazione dell'unita' locale, per un massimo di punti 35: 1) unita' locale in un comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15; 2) unita' locale in un centro abitato appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione n. 3303/2000: punti 10; 3) unita' locale in un comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico B ai sensi della deliberazione n. 3303/2000: punti 5; 4) unita' locale in un comune con numero di residenti pari o minore di 500 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10; 5) unita' locale in un comune con numero di residenti compreso tra 501 e 1000 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5; 6) unita' locale in un comune con popolazione residente con indice di vecchiaia pari o superiore a 301 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10; 7) unita' locale in un comune con popolazione residente con indice di vecchiaia compreso tra 300 e 200 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5; b) tipologia di attivita', per un massimo di punti 40: 1) inclusione sociale e lavorativa, fornitura di servizi di prossimita': punti 25; 2) organizzazione di iniziative di vicinato o volontariato: punti 15; 3) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonche' dell'ambiente naturale circostante; mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni a ai centri abitati: punti 10; c) caratteristiche del beneficiario, per un massimo di punti 25: 1) cooperativa: punti 10; 2) nuova iniziativa, con costituzione di cooperativa o associazione beneficiaria nell'anno di presentazione della domanda di contributo: punti 15; 3) nuova iniziativa, con apertura di nuova unita' locale: punti 10. 3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parita' di punteggio e' data priorita' alla domanda presentata dalla cooperativa o dall'associazione la cui unita' locale, interessata dal contributo, e' nel comune con il minor numero di residenti. Art. 13. Conclusione dell'attivita' finanziata 1. L'attivita' finanziata si conclude con l'attuazione del progetto d'attivita' allegato alla domanda di contributo, la quale si svolge necessariamente nel corso dei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda. 2. L'effettuazione delle singole spese avviene secondo il cronoprogramma indicato nel progetto, fatta eccezione per la spesa di certificazione prevista dall'art. 4, comma 3. 3. Il cronoprogramma di cui al comma 2 puo' essere oggetto di modifica, autorizzata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su istanza motivata del beneficiario. Art. 14. Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo 1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente: a) anticipazione di importo non superiore al 60 percento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, in conformita' dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione tramite la struttura organizzativa competente; b) acconti ad avvenuta effettuazione almeno del 30, 60 e 90 percento dei pagamenti effettuati dal beneficiario. In caso di liquidazione ed erogazione dell'anticipazione di cui alla precedente lettera a), possono essere liquidati solo gli acconti previsti al raggiungimento del 60 percento della spesa, se l'anticipazione e' inferiore al 60 percento del contributo concesso e scomputando dall'acconto medesimo l'importo dell'anticipazione, e al raggiungimento del 90 percento della spesa; c) saldo ad avvenuta conclusione del progetto d'attivita' triennale. 2. I pagamenti effettuati dal beneficiario e posti a giustificazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 1, lettera b), non possono avere solamente la natura di anticipazioni e acconti rispetto ai lavori, ai beni e ai servizi che ne sono oggetto. E' richiesto in ogni caso il pagamento a titolo definitivo, a estinzione dell'obbligazione contrattuale. 3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), e' disposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l'erogazione dell'acconto liquidato al raggiungimento del 60 percento della spesa. 4. La liquidazione degli acconti e' definita in base alla rendicontazione della spesa resa secondo le modalita' indicate agli articoli 17 e 18 ed e' subordinata all'acquisizione della documentazione indicata all'art. 11, comma 5, se dovuta secondo quanto ivi specificato. Art. 15. Obblighi del beneficiario e subentro nel contributo 1. Il beneficiario e' tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi). 2. Il beneficiario si impegna con la presentazione della domanda di contributo a rispettare i seguenti vincoli: a) cooperative e associazioni che svolgono attivita' di impresa: mantenere per la durata di 3 anni: 1) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalita' del vincolo; 2) la sede o l'unita' operativa nel territorio regionale dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura in assoluto emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo, tra quelle attinenti al progetto di attivita' finanziato; b) associazioni: mantenere per la durata di 5 anni la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalita' del vincolo; 1) cooperative e associazioni: mantenere per la durata di 3 anni la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalita' del vincolo. 3. Il beneficiario attesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica tramite un controllo su un campione pari ad almeno il 5 percento delle dichiarazioni pervenute nell'anno entro il termine sopra indicato e un controllo su tutte le dichiarazioni pervenute dopo il suddetto termine, se riferite sempre all'anno precedente. 4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale. 5. Il beneficiario e' tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'attivita' finanziata. 6. Il subentro ad una cooperativa utilmente collocata in graduatoria da parte di un'altra cooperativa e' ammesso alle condizioni previste dall'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000. Il subentrante assume tutti gli obblighi del beneficiario. Art. 16. Variazioni al progetto di attivita' 1. Le varianti al progetto di attivita' devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sulle motivazioni delle varianti e dal progetto d'attivita' aggiornato con le varianti. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli scostamenti di importo per le singole spese indicate nel progetto d'attivita' che risultano contenuti nel limite del 10 percento, fermi restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo riguardante i lavori. 3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Art. 17. Rendicontazione 1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa sostenuta entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'attivita', determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo le modalita' dettate da: a) articoli 41 e 41-bis, della legge regionale n. 7/2000 se beneficiario e' una cooperativa o un'associazione che svolge attivita' di impresa; b) art. 43 della legge regionale n. 7/2000, se beneficiario e' un'associazione che non svolge attivita' di impresa. 2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario. 3. La rendicontazione si compone della seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'attivita' realizzata e dei risultati raggiunti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, comprensiva del quadro economico finale di spesa e della dichiarazione della registrazione dei beni acquistati nella contabilita' aziendale o nell'inventario con indicazione degli elementi identificativi quali risultano dalla fattura d'acquisto. Nel caso di progetto d'attivita' riguardante l'inclusione sociale e lavorativa di lavoratori svantaggiati, la relazione specifica dettagliatamente numero e tipologia di lavoratori seguiti, numero di imprese o enti presso cui e' avvenuta il loro impiego e qualificazione giuridica e durata di quest'ultimo; b) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa; c) documentazione giustificativa della spesa in originale o secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, o in alternativa la certificazione prevista dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel caso il beneficiario sia una cooperativa o un'associazione che svolge attivita' di impresa; d) computo metrico a consuntivo dei lavori redatto da un tecnico qualificato e copia degli eventuali titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori o delle comunicazioni previste per i suddetti lavori dalla legge regionale n. 19/2009, secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione del contributo; e) per le spese ammesse pro quota, prospetto giustificativo della quantificazione della spesa in relazione alle attivita' di progetto cui ineriscono. 4. E' facolta' dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ulteriore ed effettuare ogni controllo o ispezione ritenuti necessari per la valutazione dell'attivita' rendicontata. Art. 18. Documentazione giustificativa della spesa 1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 17 la documentazione giustificativa della spesa e' costituita da fatture o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, nonche' da buste paga nel caso di spese per il personale, e dalla documentazione comprovante i relativi pagamenti. 2. La spesa deve essere effettuata dal beneficiario, al quale i giustificativi di spesa devono essere intestati o attributi, e deve essere idonea a dimostrare: a) l'attinenza della spesa con l'attivita' finanziata. A tal fine le fatture o la documentazione di pari valore probatorio devono riportare nell'oggetto gli elementi identificativi del bene o del servizio addebitati: 1) nel caso di acquisto di beni e' richiesta l'indicazione di elementi identificativi quali la denominazione commerciale specifica, la marca, il numero di serie; 2) nel caso di servizi e' richiesto il riferimento al progetto di attivita' finanziato. b) l'avvenuto pagamento tramite modalita' tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale o altro mezzo che consenta di riferire in maniera certa il pagamento alla documentazione giustificativa di cui al comma 1. 3. Sono esclusi i pagamenti in contanti. 4. E' facolta' dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformita' della spesa all'attivita' finanziata e la sua congruita'. Art. 19. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato per: a) rinuncia del beneficiario; b) mancata realizzazione assoluta del progetto di attivita'; c) il venir meno dei requisiti soggettivi e delle condizioni previsti per la richiesta e la concessione del contributo; d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 3; e) accertamento della falsita' delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici. 2. La violazione degli obblighi di vincolo dei beni cui all'art. 15 comporta la revoca o la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati in applicazione degli articoli 32, comma 2, e 32-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. In caso di realizzazione parziale del progetto di attivita', compresa l'interruzione anticipata delle attivita' rispetto alla durata triennale del progetto, motivata da circostanze che ne rendano impossibile il completamento o proseguimento, il contributo viene rideterminato tenuto conto della spesa sostenuta e rendicontata ai sensi degli articoli 14, comma 4, 17 e 18 e a condizione che l'importo della spesa ammessa non sia inferiore all'importo di euro 20.000 previsto quale limite minimo di spesa dall'art. 7 e che la stessa: a) sia documentata da pagamenti di importo non inferiore al 30 percento della spesa prevista in domanda o con successiva variante approvata dall'Amministrazione regionale, alle condizioni dettate dall'art. 14 per la liquidazione degli acconti; b) sia stata svolta l'attivita' prevista in progetto per il periodo considerato. 4. A condizione che sia stata conseguita la finalita' dell'attivita' finanziata, la difformita' delle spese sostenute rispetto a quelle previste comporta la loro non ammissibilita' e l'eventuale conseguente riduzione del contributo. 5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000. Art. 20. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 22. Trattamento dei dati personali 1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate dal decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, l'obbligo di informativa e' assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalita' inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati ai soggetti a cio' legittimati a norma di legge; b) i dati personali richiesti ai fini dell'ammissibilita' della domanda e della concessione del contributo, anche attraverso la compilazione della modulistica allegata, sono conferiti obbligatoriamente; c) all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo; d) titolare del trattamento e' la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 23. Rinvio a norme 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. In particolare, si fa rinvio alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi: a) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); b) legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); c) legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). 2. Per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani