Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016. (Omissis.) Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalita' di assegnazione, di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), per l'organizzazione di manifestazioni ecosostenibili, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016, nonche' gli obblighi di comunicazione dei beneficiari. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, sono manifestazioni ecosostenibili, di seguito ecofeste, coerenti con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, quelle manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo di modalita' alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione. Art. 3. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale. Art. 4. Manifestazioni finanziabili e requisiti 1. Sono oggetto di contributo le ecofeste, da organizzarsi sul territorio regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, che presentino i seguenti requisiti relativi alla prevenzione della produzione dei rifiuti: a) raccolta differenziata per la durata della ecofesta, in accordo col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e suo monitoraggio; b) esclusivo utilizzo di stoviglie e posate compostabili; c) individuazione di un responsabile della ecofesta con il compito di garantire la corretta attuazione dei presenti requisiti e delle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2 nonche' di informare gli addetti sulle modalita' di realizzazione di detti requisiti e azioni; d) partecipazione del responsabile della ecofesta all'evento informativo organizzato dalla Regione sulla corretta differenziazione dei rifiuti, sui requisiti dell'ecofesta e sulle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2; e) esposizione di materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti contenenti il marchio regionale «ecofesta» di cui all'art. 10. 2. Nell'ambito della ecofesta e' rimessa alla libera scelta del beneficiario la realizzazione delle seguenti azioni facoltative di prevenzione della produzione di rifiuti: a) dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e bibite; b) dispensazione di acqua naturale o gasata di rete; c) dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione regionale; d) dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini; e) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o allevamenti locali; f) uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili; g) uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili; h) fornitura di contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato; i) realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della sostenibilita' ambientale quali giochi, laboratori, attivita' formative; j) organizzazione di mercatini dell'usato. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera b) e' soddisfatto con la scelta del requisito facoltativo di cui al comma 2 lettera f). Art. 5. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di inammissibilita', dall'1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando il modello allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice, e' corredata della seguente documentazione: a) preventivo dettagliato di spesa per l'organizzazione e l'allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese ammissibili a contributo; b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), in merito a: 1) insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalita'; 2) detraibilita'/indetraibilita' dell'IVA; 3) assoggettabilita'/non assoggettabilita' alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); 4) assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta; c) copia dello statuto dell'associazione e dell'atto costitutivo; d) copia della carta d'identita' del sottoscrittore della domanda e del soggetto nominato quale responsabile della ecofesta. 3. Le associazioni di cui all'art. 3 che organizzino piu' ecofeste presentano una domanda per ognuna di esse. Art. 6. Istruttoria delle domande di contributo 1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilita' della domanda. Art. 7. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda: a) spese di acquisto o noleggio per: 1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina; 2) stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili; 3) contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato; 4) tovaglie e tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»; 5) tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»; 6) detersivi e detergenti biodegradabili. b) spese di noleggio per: 1) contenitori per la raccolta differenziata; 2) lavastoviglie portatili; c) spese di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti o di sostenibilita' ambientale per: 1) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale «ecofesta» su tovaglie o tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC; 2) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale «ecofesta» su tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili; 3) manifesti e locandine a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta» con esclusione di volantini e opuscoli; 4) totem, plastificati, banner, vele a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale «ecofesta»; 5) pubblicita' tramite siti internet, tv, sale cinematografiche, cartelloni luminosi, radio, annunci nei centri commerciali o in occasione di altri eventi dell'ecofesta; 6) realizzazione nell'ambito dell'ecofesta di momenti educativi, attivi ed interattivi quali spettacoli, giochi, laboratori, attivita' formative. 2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande. 3. L'IVA e' ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non e' da questi recuperabile. Art. 8. Importo del contributo 1. Il contributo e' concesso per un importo pari al cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 2.500,00 euro. 2. Allorche' il beneficiario si impegni a realizzare una o piu' azioni facoltative, alla percentuale di contribuzione prevista al comma 1 e' sommata una percentuale di contribuzione aggiuntiva, prevista per ciascuna azione facoltativa, nella misura indicata nell'allegato B. In tal caso, il contributo e' comunque concesso per un importo massimo di 5.000,00 euro. Art. 9. Concessione del contributo 1. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 2. L'istruttoria delle domande di contributo e' svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente. 3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo e' concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). 4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo. 5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta. Art. 10. Marchio regionale 1. Le manifestazioni oggetto di contributo sono contrassegnate con il marchio regionale di «ecofesta» di cui all'allegato C. Art. 11. Rendicontazione ed erogazione del contributo 1. Il beneficiario invia, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla conclusione della ecofesta, la seguente documentazione di rendicontazione, utilizzando il modello previsto all'allegato D: a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000; b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa: 1) al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e alla realizzazione delle azioni facoltative dell'ecofesta; 2) all'utilizzo del marchio «ecofesta» su tutti i materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti; 3) all'insussistenza di ulteriori contributi pubblici o privati; c) documentazione fotografica dell'ecofesta attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del regolamento e la realizzazione delle azioni facoltative dichiarate; d) dati quantitativi inerenti la raccolta differenziata per la durata dell'ecofesta in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 2. Il contributo e' erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione. 3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. Il contributo e', altresi', rideterminato nell'ipotesi prevista all'art. 13, comma 2. Art. 12. Cumulabilita' 1. Il contributo previsto dal presente regolamento non e' cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati aventi finalita' analoghe. Art. 13. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza dal contributo, a: a) realizzare le ecofeste nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1; b) comunicare, prima dell'inizio della manifestazione, eventuali variazioni relative a ubicazione, date e orari della manifestazione nonche' del nominativo del responsabile interno della ecofesta; c) presentare la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 11, entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'evento. 2. La mancata realizzazione di una o piu' azioni facoltative dichiarate nella domanda di contributo comporta la rideterminazione dell'importo erogabile ai sensi degli articoli 7 e 8. Art. 14. Controlli 1. Il Servizio competente puo' disporre controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di svolgimento della ecofesta, sia attraverso verifiche documentali; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa. Art. 15. Modulistica 1. Alle eventuali modifiche degli allegati A e D si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente. Art. 16. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 17. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 18. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis) Visto, Il Presidente: Serracchiani