Allegato 
 
Regolamento di modifica al decreto del Presidente  della  Regione  16
  novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita'  per
  l'erogazione  dei  contributi  all'associazione  della  riserva  di
  caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del  distretto
  venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1,
  lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni
  per la programmazione faunistica e per  l'esercizio  dell'attivita'
  venatoria)). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Modifica all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              245/2010 
 
    1. La lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della  Regione  16  novembre  2010,  n.  245  (Regolamento
recante  criteri  e  modalita'  per   l'erogazione   dei   contributi
all'associazione della riserva di caccia  o  ad  altro  soggetto  che
esprime il Presidente del distretto venatorio,  in  esecuzione  degli
articoli 18, comma  3,  e  39,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
regionale 6 marzo 2008, n.  6  (Disposizioni  per  la  programmazione
faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)) e' sostituita
dalla seguente: 
    «a) i criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  del  contributo
annuale e le tipologie di spese ammissibili  concernenti  l'attivita'
di segreteria e di presidenza;». 
 
                               Art. 2. 
 
  Sostituzione della rubrica del capo II del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 245/2010 
 
    1. La rubrica del  capo  II  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 245/2010 e' sostituita dalla  seguente:  «CONTRIBUTO  ANNUALE
PER LE SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA». 
 
                               Art. 3. 
 
Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              245/2010 
 
    1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 245/2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Tipologie di spese ammissibili). - 1.  Sono  ammissibili
le  seguenti  spese  relative  all'attivita'  di  segreteria   e   di
presidenza del distretto venatorio: 
      a) prestazioni  derivanti  dall'impegno  di  risorse  umane  in
servizi di  segreteria,  rendicontate  mediante  fattura  o  ricevuta
corredata di pagamento della ritenuta d'acconto, nel  limite  massimo
onnicomprensivo  di  2.000  euro  annui  per  ciascun  distretto   e,
comunque, nella misura massima del 50  per  cento  del  totale  delle
spese ammissibili a contributo; 
      b) spese per telefonate da linea fissa o mobile,  ivi  compresi
l'accesso a Internet e i costi di attivazione, rendicontate  mediante
fattura o ricevuta di pagamento della ricarica, nel limite massimo di
500 euro annui per ciascun distretto; 
      c)  spese  per  pedaggi  autostradali,   ticket   parcheggi   e
indennita'  chilometrica,  nell'importo,  comunicato   dal   Servizio
competente, pari a un quinto del prezzo di un litro  di  benzina  per
ogni chilometro percorso. Le spese sono  sostenute,  in  particolare,
per i viaggi effettuati, nell'ambito del  territorio  regionale,  per
riunioni distrettuali e interdistrettuali, nonche' per raggiungere la
Regione e altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di  500
euro annui  per  ciascun  distretto.  Tali  spese  sono  rendicontate
mediante  compilazione  del  prospetto   di   cui   all'allegato   B.
L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto  che  esprime
il  Presidente  del  distretto  venatorio  conserva   per   eventuali
controlli la documentazione attestante la presenza nel luogo posto  a
meta del viaggio; 
      d) affitto di locali  e  relative  spese  di  riscaldamento  ed
energia elettrica per le  riunioni  del  distretto  e  l'allestimento
delle mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o  documento
equivalente; 
      e) spese  per  l'acquisto  di  francobolli  e  per  spedizioni,
rendicontate mediante ricevuta rilasciata da rivenditori  autorizzati
e da aziende postali; 
      f) spese relative alla stampa tipografica di locandine,  buste,
cartoncini e inviti, nonche' alla realizzazione di catalogo, anche su
CD,  per  mostre  trofeistiche,  rendicontate  mediante   fattura   o
documento equivalente; 
      g) spese  per  articoli  di  cancelleria,  copie  analogiche  e
digitali,  stampe  da  file,  manutenzione  ordinaria  di   computer,
stampanti,  fotocopiatrici  e  acquisto  di   relativi   consumabili,
rendicontate mediante fattura o documento equivalente. 
    2. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese: 
      a) di investimento o noleggio; acquisto  di  computer,  router,
telefoni; onorari per assistenzaf iscale o legale; marche da bollo  e
costi del  conto  bancario  relativi  al  contributo;  pranzi,  cene,
rinfreschi, banchetti, gadget; 
      b) relative ad attivita' svolte in anno diverso da  quello  cui
il contributo si riferisce; 
      c) effettuate dopo la cessazione del mandato  di  presidenza  o
dopo la presentazione della rendicontazione. 
    3.  Le  spese  sono  attestate   da   documentazione,   intestata
all'associazione della riserva di caccia  o  ad  altro  soggetto  che
esprime il Presidente del distretto venatorio, idonea a  provarne  la
natura e la riferibilita' all'attivita' di segreteria e di presidenza
del distretto venatorio. Il pagamento delle spese e'  documentato  da
ricevuta di eseguito bonifico  o  di  altra  modalita'  di  pagamento
tracciabile, salvo i casi stabiliti dalla legge in cui e'  consentito
il pagamento in contanti. 
 
                               Art. 4. 
 
         Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 245/2010 
 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.  245/2010
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. (Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalita'
di concessione ed erogazione del  contributo).  -  1.  L'associazione
della riserva di caccia o altro soggetto che  esprime  il  Presidente
del distretto venatorio presenta al Servizio competente la domanda di
contributo, in conformita'  alla  vigente  normativa  in  materia  di
bollo, redatta secondo l'allegato A, dal 1° al 31 dicembre  dell'anno
antecedente a quello di realizzazione delle attivita'. 
    2. Le risorse disponibili sono ripartite  fra  i  beneficiari  in
modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili. 
    3. Il contributo e' concesso, nella misura  massima  del  90  per
cento della spesa preventivata ammissibile e,  comunque,  fino  a  un
massimo di 4.000 euro annui per ciascun distretto,  con  decreto  del
direttore del Servizio  competente  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dal termine finale di presentazione delle domande. 
    4. L'associazione della riserva di caccia o  altro  soggetto  che
esprime  il  Presidente   del   distretto   venatorio   presenta   la
rendicontazione  dell'intera  spesa  sostenuta,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),  entro  il  31  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  di  realizzazione  delle  attivita'.
Qualora il  beneficiario  del  contributo  sia  l'associazione  della
riserva di caccia o l'azienda  faunistico-venatoria  che  esprime  il
Presidente del distretto venatorio avente la natura dei  soggetti  di
cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000,  la  rendicontazione
e' redatta secondo l'allegato B. E' ammessa la compensazione, tra  le
singole tipologie di spese sostenute, nel rispetto dei limiti di  cui
all'art. 4, comma 1. 
    5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a  campione
in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile  per  difetto,
delle rendicontazioni annualmente pervenute. 
    6. Il  contributo  e'  erogato  con  decreto  del  direttore  del
Servizio  competente,  da  adottarsi  entro  centottanta  giorni  dal
termine finale di presentazione delle rendicontazioni,  nella  misura
massima  del  90  per  cento  della   spesa   rendicontata   ritenuta
ammissibile. 
    7. Nel caso di elezione di  un  nuovo  Presidente  del  distretto
venatorio successiva al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di
realizzazione delle attivita': 
      a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto  che
esprime il nuovo  Presidente  del  distretto  venatorio  presenta  la
domanda di contributo di cui al comma 1  entro  trenta  giorni  dalla
data di elezione del medesimo; 
      b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto  che
esprime il Presidente uscente del  distretto  venatorio  presenta  la
rendicontazione  di  cui  al  comma  4  entro  trenta  giorni   dalla
cessazione del mandato di presidenza.». 
 
                               Art. 5. 
 
       Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente 
                      della Regione n. 245/2010 
 
    1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
245/2010 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 6. 
 
       Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente 
                      della Regione n. 245/2010 
 
    1. L'allegato B  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
245/2010 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
 
                               Art. 7. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per le attivita' di segreteria e di presidenza  del  distretto
venatorio svolte nell'anno 2017, la  domanda  di  contributo  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010, come
sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, e' presentata  entro
il termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo regolamento. 
    2. Nel caso di elezione di  un  nuovo  Presidente  del  distretto
venatorio successiva alla scadenza del termine di cui al comma 1: 
      a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto  che
esprime il nuovo  Presidente  del  distretto  venatorio  presenta  la
domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di elezione  del
medesimo; 
      b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto  che
esprime il Presidente uscente del  distretto  venatorio  presenta  la
rendicontazione di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  245/2010,  come  sostituito  dall'art.  4  del  presente
regolamento, entro trenta giorni  dalla  cessazione  del  mandato  di
presidenza. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani