Allegato Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)). (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e di presidenza;». Art. 2. Sostituzione della rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. La rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione 245/2010 e' sostituita dalla seguente: «CONTRIBUTO ANNUALE PER LE SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA». Art. 3. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 245/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Tipologie di spese ammissibili). - 1. Sono ammissibili le seguenti spese relative all'attivita' di segreteria e di presidenza del distretto venatorio: a) prestazioni derivanti dall'impegno di risorse umane in servizi di segreteria, rendicontate mediante fattura o ricevuta corredata di pagamento della ritenuta d'acconto, nel limite massimo onnicomprensivo di 2.000 euro annui per ciascun distretto e, comunque, nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili a contributo; b) spese per telefonate da linea fissa o mobile, ivi compresi l'accesso a Internet e i costi di attivazione, rendicontate mediante fattura o ricevuta di pagamento della ricarica, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto; c) spese per pedaggi autostradali, ticket parcheggi e indennita' chilometrica, nell'importo, comunicato dal Servizio competente, pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. Le spese sono sostenute, in particolare, per i viaggi effettuati, nell'ambito del territorio regionale, per riunioni distrettuali e interdistrettuali, nonche' per raggiungere la Regione e altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto. Tali spese sono rendicontate mediante compilazione del prospetto di cui all'allegato B. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio conserva per eventuali controlli la documentazione attestante la presenza nel luogo posto a meta del viaggio; d) affitto di locali e relative spese di riscaldamento ed energia elettrica per le riunioni del distretto e l'allestimento delle mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente; e) spese per l'acquisto di francobolli e per spedizioni, rendicontate mediante ricevuta rilasciata da rivenditori autorizzati e da aziende postali; f) spese relative alla stampa tipografica di locandine, buste, cartoncini e inviti, nonche' alla realizzazione di catalogo, anche su CD, per mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente; g) spese per articoli di cancelleria, copie analogiche e digitali, stampe da file, manutenzione ordinaria di computer, stampanti, fotocopiatrici e acquisto di relativi consumabili, rendicontate mediante fattura o documento equivalente. 2. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese: a) di investimento o noleggio; acquisto di computer, router, telefoni; onorari per assistenzaf iscale o legale; marche da bollo e costi del conto bancario relativi al contributo; pranzi, cene, rinfreschi, banchetti, gadget; b) relative ad attivita' svolte in anno diverso da quello cui il contributo si riferisce; c) effettuate dopo la cessazione del mandato di presidenza o dopo la presentazione della rendicontazione. 3. Le spese sono attestate da documentazione, intestata all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, idonea a provarne la natura e la riferibilita' all'attivita' di segreteria e di presidenza del distretto venatorio. Il pagamento delle spese e' documentato da ricevuta di eseguito bonifico o di altra modalita' di pagamento tracciabile, salvo i casi stabiliti dalla legge in cui e' consentito il pagamento in contanti. Art. 4. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalita' di concessione ed erogazione del contributo). - 1. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta al Servizio competente la domanda di contributo, in conformita' alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato A, dal 1° al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attivita'. 2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili. 3. Il contributo e' concesso, nella misura massima del 90 per cento della spesa preventivata ammissibile e, comunque, fino a un massimo di 4.000 euro annui per ciascun distretto, con decreto del direttore del Servizio competente da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande. 4. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attivita'. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, la rendicontazione e' redatta secondo l'allegato B. E' ammessa la compensazione, tra le singole tipologie di spese sostenute, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, comma 1. 5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile per difetto, delle rendicontazioni annualmente pervenute. 6. Il contributo e' erogato con decreto del direttore del Servizio competente, da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 90 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. 7. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attivita': a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo; b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.». Art. 5. Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 6. Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 245/2010 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Per le attivita' di segreteria e di presidenza del distretto venatorio svolte nell'anno 2017, la domanda di contributo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010, come sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, e' presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 2. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva alla scadenza del termine di cui al comma 1: a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo; b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 245/2010, come sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani