Art. 15.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi:
      a) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 (norme per l'esercizio
della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete
turistico, accompagnatore turistico);
      b)   legge  regionale  15  dicembre  1993,  n.  58  (norme  per
l'esercizio  dell'attivita' professionale di direttore d'albergo) con
esclusione dell'art. 19;
      c)  legge  regionale  24  febbraio  1995, n. 14 (riapertura dei
termini per l'applicazione delle norme transitorie previste dall'art.
19  della  legge  regionale  5  agosto  1993, n. 37 recante norme per
l'esercizio   dell'attivita'   di   organizzatore   professionale  di
congressi  e  dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 1993, n.
58  recante  norme  per  l'esercizio  dell'attivita' professionale di
direttore d'albergo);
      d)   legge  regionale  28  gennaio  1998,  n.  5  (norme  sugli
organizzatori professionali di congressi).