Art. 15. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico); b) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58 (norme per l'esercizio dell'attivita' professionale di direttore d'albergo) con esclusione dell'art. 19; c) legge regionale 24 febbraio 1995, n. 14 (riapertura dei termini per l'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 37 recante norme per l'esercizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi e dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58 recante norme per l'esercizio dell'attivita' professionale di direttore d'albergo); d) legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5 (norme sugli organizzatori professionali di congressi).