Art. 16.
                     Norme transitorie e finali
    1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  effettuano  un
versamento  a  favore  della  provincia,  a titolo di rimborso per il
costo  del  tesserino,  il cui importo e' stabilito con provvedimento
della Regione.
    I  richiedenti all'ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e
10  effettuano  un  versamento a favore della provincia competente, a
titolo di concorso spese, il cui importo e' stabilito dalla Regione.
    2.  Negli  elenchi  regionali  di  cui  all'art.  6 sono inserite
d'ufficio   le   guide   turistiche,  le  guide  escursionistiche  ed
ambientali   e   gli   accompagnatori   turistici  gia'  in  possesso
dell'idoneita'  e del segno distintivo regionale previsti dalla legge
regionale  n.  6/1993.  A  tal  fine la figura di guida naturalistica
corrisponde a quella di guida ambientale ed escursionistica.
    3.  I  segni  distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della
legge  regionale  n. 6/1993, hanno una validita' di cinque anni dalla
data  del  rilascio,  alla  scadenza  dei  quali  dovra' essere fatta
richiesta  alla provincia competente del tesserino di cui all'art. 4,
comma 6.
    4.  A  coloro che siano in possesso dell'idoneita' in forza della
legge  regionale  n.  6/1993, senza aver successivamente acquisito il
segno  distintivo,  si applicano le norme previste dall'art. 4, comma
4.
    5.  Le  procedure d'esame attivate ai sensi della legge regionale
n.  6/1993, pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono
terminate con le modalita' previste dalla medesima legge.
    6.  Eventuali  sessioni  d'esame  indette  ai  sensi  della legge
regionale  n.  58/1993  e  successive  modificazioni  e  della  legge
regionale  n. 5/1998, nel corso dell'anno 1999, sono terminate con le
procedure previste dalle medesime leggi.
    7. L'attestato di qualita' e' rilasciato d'ufficio agli operatori
congressuali   e  ai  direttori  d'albergo  che  hanno  superato  gli
accertamenti  delle  capacita'  professionali  ai  sensi  della legge
regionale  5 agosto 1993, n. 37 (norme per l'esercizio dell'attivita'
di    organizzatore    professionale   di   congressi)   o   ottenuta
l'abilitazione prevista dalla legge regionale n. 58/1993 e successive
modificazioni.
    8.  Gli  interpreti turistici in possesso dell'idoneita' prevista
dalla  legge  regionale  n.  6/1993  sono  esentati,  per  le  lingue
straniere  in  cui risultano gia' abilitati, da sostenere la relativa
prova negli esami previsti dalla presente legge.
    9.  Ai  fini  di  cui  al  comma  8,  e' conservato dalla Regione
l'elenco  di  coloro  che  avevano  ottenuto la licenza di interprete
turistico ai sensi della legge regionale n. 6/1993.
    10.  Le  prime direttive di cui all'art. 12, comma 7 sono emanate
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.