Art. 16. Norme transitorie e finali 1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, effettuano un versamento a favore della provincia, a titolo di rimborso per il costo del tesserino, il cui importo e' stabilito con provvedimento della Regione. I richiedenti all'ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e 10 effettuano un versamento a favore della provincia competente, a titolo di concorso spese, il cui importo e' stabilito dalla Regione. 2. Negli elenchi regionali di cui all'art. 6 sono inserite d'ufficio le guide turistiche, le guide escursionistiche ed ambientali e gli accompagnatori turistici gia' in possesso dell'idoneita' e del segno distintivo regionale previsti dalla legge regionale n. 6/1993. A tal fine la figura di guida naturalistica corrisponde a quella di guida ambientale ed escursionistica. 3. I segni distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 6/1993, hanno una validita' di cinque anni dalla data del rilascio, alla scadenza dei quali dovra' essere fatta richiesta alla provincia competente del tesserino di cui all'art. 4, comma 6. 4. A coloro che siano in possesso dell'idoneita' in forza della legge regionale n. 6/1993, senza aver successivamente acquisito il segno distintivo, si applicano le norme previste dall'art. 4, comma 4. 5. Le procedure d'esame attivate ai sensi della legge regionale n. 6/1993, pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono terminate con le modalita' previste dalla medesima legge. 6. Eventuali sessioni d'esame indette ai sensi della legge regionale n. 58/1993 e successive modificazioni e della legge regionale n. 5/1998, nel corso dell'anno 1999, sono terminate con le procedure previste dalle medesime leggi. 7. L'attestato di qualita' e' rilasciato d'ufficio agli operatori congressuali e ai direttori d'albergo che hanno superato gli accertamenti delle capacita' professionali ai sensi della legge regionale 5 agosto 1993, n. 37 (norme per l'esercizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi) o ottenuta l'abilitazione prevista dalla legge regionale n. 58/1993 e successive modificazioni. 8. Gli interpreti turistici in possesso dell'idoneita' prevista dalla legge regionale n. 6/1993 sono esentati, per le lingue straniere in cui risultano gia' abilitati, da sostenere la relativa prova negli esami previsti dalla presente legge. 9. Ai fini di cui al comma 8, e' conservato dalla Regione l'elenco di coloro che avevano ottenuto la licenza di interprete turistico ai sensi della legge regionale n. 6/1993. 10. Le prime direttive di cui all'art. 12, comma 7 sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.