Art. 3. Il comma 4 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "I fondi stanziati a partire dall'anno 2000 saranno utilizzati, in via prioritaria, per realizzare le finalita' di cui al capo VI, nonche' per soddisfare il fabbisogno pregresso relativo alle richieste trasmesse entro il 31 marzo 1999 per gli interventi previsti nei capi IV e V della presente legge. Per gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva legge di Bilancio, fara' carico allo stesso corrispondente capitolo e sara' utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al capo III".