Art. 3.
    Il  comma  4  dell'art.  15  e' sostituito dal seguente: "I fondi
stanziati  a  partire  dall'anno  2000  saranno  utilizzati,  in  via
prioritaria,  per  realizzare le finalita' di cui al capo VI, nonche'
per  soddisfare  il  fabbisogno  pregresso  relativo  alle  richieste
trasmesse entro il 31 marzo 1999 per gli interventi previsti nei capi
IV e V della presente legge.
    Per  gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva
legge di Bilancio, fara' carico allo stesso corrispondente capitolo e
sara' utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al capo
III".