Art. 5.
                            Cancellazioni
    1. Le S.M.S. iscritte all'albo ne sono cancellate se:
      a) vengano meno i requisiti di cui all'art. 4;
      b) la S.M.S. ometta di inviare annualmente la documentazione di
cui al punto "c)" dell'art. 4;
      c) la  S.M.S.  presenti gravi irregolarita' di gestione oggetto
di procedimento giudiziale o amministrativo.
      d) l'attivita'  di  vigilanza,  attuata ai sensi della legge 31
gennaio  1992,  n.  59, art. 15, si concluda con l'applicazione di un
provvedimento sanzionatorio.