Art. 5. Cancellazioni 1. Le S.M.S. iscritte all'albo ne sono cancellate se: a) vengano meno i requisiti di cui all'art. 4; b) la S.M.S. ometta di inviare annualmente la documentazione di cui al punto "c)" dell'art. 4; c) la S.M.S. presenti gravi irregolarita' di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo. d) l'attivita' di vigilanza, attuata ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15, si concluda con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.