Art. 12.
         Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

    1.  Le  aziende U.S.L. attivano programmi diretti allo studio per
la  gestione  e  controllo  delle  popolazioni  di  muridi e di altri
animali infestanti.
    2. I comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e
di  altri  animali  infestanti  al  fine  di eliminare fisicamente le
nicchie  ecologiche  di  tali  popolazioni,  contenendo  l'impiego di
biocidi  oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio,
in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
    3. Le aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla
cittadinanza  per  l'attuazione  di  interventi  sinergici  volti  al
contenimento degli animali infestanti.
    4.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, definisce
modalita',  tempi  e  finanziamenti  per  la  promozione  di corsi di
formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo
degli  animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al
controllo dei sinantropi.
    5.  La  Regione  promuove la messa in atto da parte di privati di
adeguamenti  ambientali  per  il  controllo della popolazione murina,
quali:
      a) posizionamento  di  reti  a  maglie  fitte sulle aperture di
canne di aspirazione e ventilazione;
      b) buona  tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in
canalizzazioni  stagne  di  cavi  elettrici  e  di  telecomumcazione;
condutture  di  scarico  uscenti  da  muri senza comunicazione con il
corpo della muratura;
      c) costante  pulizia  delle intercapedini, dei giardini e delle
terrazze.