Art. 13.
Programmi  di  informazione e di educazione a tutela degli animali da
                              compagnia

    1.  La  giunta  definisce modalita', tempi e finanziamenti per la
promozione  di  programmi  di  informazione e di educazione diretti a
favorire  la  diffusione  e  l'applicazione  dei principi di rispetto
degli  animali  e  di  tutela  del  loro  benessere  sia  fisico  che
etologico.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,   definisce  modalita',  tempi  e  finanziamenti  per  la
promozione  di  corsi  di formazione o di aggiornamento sul benessere
animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle
associazioni di volontariato.