Art. 5.
Strutture  di  commercio,  allevamento,  addestramento  e custodia di
                        animali da compagnia

    1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si
intendono  le  attivita'  economiche,  quali  i  negozi di vendita di
animali,  le  pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di
addestramento.   Sono   escluse  da  tale  definizione  le  strutture
veterinarie pubbliche e private.
    2.  Per «allevamento di cani e gatti» si intende la detenzione di
cani  e  di  gatti  in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci
cuccioli  l'anno.  Per  le  altre specie di animali da compagnia, per
«attivita'   di   allevamento»  si  intendono  esclusivamente  quelle
esercitate a fini di lucro.
    3.   Il  comune  autorizza  l'apertura  di  attivita'  economiche
riguardanti  gli  animali  da  compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti
salvi  i  divieti  fissati  dalle  norme  CITES  per  il  commercio e
l'allevamento    di    animali    esotici.    L'autorizzazione   deve
esplicitamente indicare la tipologia dell'attivita' svolta, le specie
che  possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonche'
il  nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in
possesso  di  una  qualificata formazione professionale sul benessere
animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di
cui   al   comma 4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  parere
favorevole  espresso  dal  servizio  veterinario  della  azienda  Usl
competente   per   territorio   sulle  strutture  e  le  attrezzature
utilizzate per l'attivita'. Le dimensioni dei box che ospitano i cani
nelle  strutture  utilizzate  per  le attivita' di cui ai commi 1 e 2
devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni
tecniche   della   Regione,  in  conformita'  alle  misure  stabilite
nell'accordo 6 febbraio 2003.
    4.  Le  province  riconoscono i corsi di formazione professionale
sul  benessere  animale  destinati ai responsabili delle attivita' di
cui   al   comma 1.  Le  spese  di  tali  corsi  sono  a  carico  dei
partecipanti.
    5.  Il  titolare  di  attivita'  di cui al comma 1, ad esclusione
dell'attivita'   di  toelettatura,  autorizzato  per  cani,  gatti  e
furetti,  e'  tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in
cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
    6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di
proprieta' delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.