Art. 5. Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia 1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attivita' economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private. 2. Per «allevamento di cani e gatti» si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per «attivita' di allevamento» si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro. 3. Il comune autorizza l'apertura di attivita' economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attivita' svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonche' il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole espresso dal servizio veterinario della azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attivita'. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformita' alle misure stabilite nell'accordo 6 febbraio 2003. 4. Le province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attivita' di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti. 5. Il titolare di attivita' di cui al comma 1, ad esclusione dell'attivita' di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, e' tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione. 6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprieta' delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.