Art. 11 Disposizioni per l'organizzazione amministrativa 1. 11 Presidente puo' avvalersi di un portavoce, per il cui contratto di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) art. 28, comma 2; puo' inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all'ordine dei giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura ed assegnabili, in qualita' di addetti stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002). 2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, e' definito un contingente, non superiore ad otto unita', per le attivita' di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. 3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 10 luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attivita' di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente. L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico e' disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attivita' effettivamente svolte e ai periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attivita' di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, e' corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilita' e gli orari disagevoli, un'indennita' mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario. 4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S01.02.001. 5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, art. 21, e' soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. 6. Presso la Presidenza della Regione e' istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, art. 69, e coordina le attivita' di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti. 7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' dell'intervento. 8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, art. 32, comma 3, e art. 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva e' elevata al 50 per cento. 9. Presso la Presidenza della Regione e' istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria. 10. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 31 del 1998, e' integrato come segue: a) dopo la parola «sindacale» sono inserite le parole «nonche' i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37»; b) alla fine del periodo e' aggiunto il seguente: «I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.». 11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'art. 1 della legge regionale n. l del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: «compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta». 12. Dopo il comma 50 dell'art. 1 della legge regionale n. l del 2009, e' aggiunto il seguente: «50-bis. L'incarico di commissario liquidatore e' compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilita' delle UPB S01.02.001, 501.02.002 e S01.02.004.». 13. Le disponibilita' previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000. 14. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative alle aree effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), art. 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e 2008, detratte le somme gia' assegnate per le finalita' di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), art. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge regionale n. 37 del 1998, art. 30, commi 1 e 2, e successive modificazioni e integrazioni. Per tale finalita' e' stanziata la somma di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) (UPB SO4.02.003). 15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 14 sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. 16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianita', e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'eta' entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, e' indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non puo' essere successiva al 30 giugno 2010. 17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 e' corrisposta un'indennita' o un incentivo all'esodo pari a tre mensilita' della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'eta' anagrafica, ma per non piu' di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi e' approssimata per eccesso; le indennita' sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennita' e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennita' di anzianita'. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S08.01.002. 18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.