Art. 11 
 
          Disposizioni per l'organizzazione amministrativa 
 
    1. 11 Presidente puo' avvalersi  di  un  portavoce,  per  il  cui
contratto di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988,  n.
32 (Disciplina  delle  attribuzioni  dei  coordinatori  generali,  di
servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) art. 28,  comma
2; puo' inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto  da  un  capo
ufficio e da un numero  di  collaboratori,  iscritti  all'ordine  dei
giornalisti,  non  superiore  a  dodici,  direttamente  assunti   con
contratto di lavoro a tempo determinato di  durata  non  superiore  a
quella della legislatura  ed  assegnabili,  in  qualita'  di  addetti
stampa,  agli  assessori.   I   criteri   per   la   composizione   e
l'organizzazione  dell'ufficio  e  per  il   trattamento   economico,
nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con
deliberazione   della   Giunta   regionale.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma sono valutati  in  euro  1.385.000
annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002). 
    2. Nell'ambito del servizio  trasparenza  e  comunicazione  della
Regione, e' definito un contingente, non superiore  ad  otto  unita',
per le attivita' di  informazione  e  di  supporto  tecnico  al  capo
ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso  tra
gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3  febbraio
1963,  n.  69  (Ordinamento  della  professione  di  giornalista),  e
successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro
dei giornalisti. 
    3. I dipendenti iscritti  all'ordine  dei  giornalisti,  compresi
quelli degli enti e delle agenzie regionali che,  alla  data  del  10
luglio  2009,  risultino  stabilmente  addetti  alle   attivita'   di
informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio  stampa,
possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di essere inseriti  nel  predetto  contingente.
L'inquadramento   nelle   qualifiche    del    contratto    nazionale
giornalistico e' disposto sulla base di certificazione del competente
dirigente, relativa alle attivita' effettivamente svolte e ai periodo
di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale
impegnato in attivita' di supporto operativo al capo ufficio  stampa,
anche con mansioni di autista, e' corrisposta come remunerazione  per
il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilita'  e  gli  orari
disagevoli, un'indennita' mensile nella misura pari al compenso di 50
ore di lavoro straordinario. 
    4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati  in  euro  150.000
per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per  gli  anni  successivi  si  fa
fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S01.02.001. 
    5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica,  prevista
dalla legge regionale n. 7  del  2005,  art.  21,  e'  soppressa;  le
competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane
sono attribuite all'Assessorato degli affari  generali,  personale  e
riforma della Regione. 
    6. Presso la Presidenza della Regione e' istituita  la  Direzione
generale della protezione civile  della  Regione  Sardegna  la  quale
esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59), art. 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3,  4,
6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla  legge  regionale
n. 9 del 2006, art. 69, e coordina le attivita' di protezione  civile
delle strutture della Regione, delle province,  dei  comuni  e  delle
associazioni  di  volontariato.  Il  presidente  svolge  le   proprie
funzioni   anche   mediante   delega   all'Assessore   della   difesa
dell'ambiente.  Alla  Direzione  sono  trasferiti  il  personale,  le
risorse  finanziarie  e  i  mezzi  allocati   nel   Corpo   forestale
strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti. 
    7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni  specialistiche
esterne,  le   risorse,   in   particolare   quelle   derivanti   dal
cofinanziamento   di   programmi   comunitari,   nazionali    e    di
programmazione  negoziata,  iscritte  in  bilancio   possono   essere
utilizzate  quale  incentivo  aggiuntivo  a  favore   del   personale
dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale  definisce  i
criteri e le modalita' dell'intervento. 
    8. In deroga alle disposizioni della legge regionale  n.  31  del
1998, art. 32, comma 3, e art.  56,  nei  concorsi  pubblici  banditi
entro il 31 dicembre 2010, la riserva e' elevata al 50 per cento. 
    9. Presso la Presidenza della Regione e' istituita  la  Direzione
generale per il coordinamento della programmazione unitaria. 
    10. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 31 del 1998,
e' integrato come segue: 
      a) dopo la parola «sindacale» sono inserite le parole  «nonche'
i dipendenti comandati a tempo indeterminato  ai  sensi  della  legge
regionale 18 dicembre 1995, n. 37»; 
      b) alla fine del periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «I  posti
della dotazione organica occupati dai  dipendenti  fuori  ruolo  sono
resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del  comando,  i
dipendenti sono reintegrati nella dotazione  organica  mediante,  ove
occorra, l'istituzione di posti  soprannumerari  che  sono  assorbiti
all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.». 
    11. Nell'ultimo periodo del comma  50  dell'art.  1  della  legge
regionale n. l del 2009, sono aggiunte  infine  le  seguenti  parole:
«compresi i  compensi  di  cui  al  presente  comma  e  le  spese  di
trasferta». 
    12. Dopo il comma 50 dell'art. 1 della legge regionale n.  l  del
2009, e' aggiunto il seguente: 
    «50-bis. L'incarico di commissario liquidatore  e'  compreso  nei
compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai  compensi  previsti
dal comma 50 e le spese di  trasferta,  per  i  dipendenti  regionali
nominati commissari liquidatori, sono a  carico  dell'Amministrazione
regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3
del 2008, art. 7, comma 42, sono trasferite ai  consorzi  industriali
per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50
e  50  bis  a  valere  sulla  disponibilita'  delle  UPB  S01.02.001,
501.02.002 e S01.02.004.». 
    13. Le disponibilita' previste dalla legge  regionale  n.  1  del
2009, art. 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000. 
    14.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a   concedere
contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i
costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative  alle
aree effettivamente irrigate a fini  colturali,  di  cui  alla  legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia  di  consorzi
di bonifica), art. 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e 2008, detratte
le somme gia' assegnate per le finalita' di cui alla legge  regionale
14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica),  art.
13, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge regionale
n. 37 del 1998, art. 30, commi 1 e 2, e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Per tale  finalita'  e'  stanziata  la  somma  di  euro
1.500.000 a valere sui fondi di cui al decreto legislativo  4  giugno
1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in   materia   di   agricoltura   e    pesca    e    riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale) (UPB SO4.02.003). 
    15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui  al  comma  14
sono  definiti  con  delibera  della  Giunta  regionale  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di agricoltura. 
    16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le  agenzie,
incentivano la risoluzione volontaria  del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti che maturino entro il 31  dicembre  2009  i  requisiti  di
legge per ottenere la pensione di anzianita',  e  dei  dirigenti  che
abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette  anni
d'eta' entro la stessa data, e chiedano la risoluzione  del  rapporto
di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda,  da  presentare
entro il 31 dicembre 2009, e' indicata la  data  di  maturazione  dei
requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto  di  lavoro,
che non puo' essere successiva al 30 giugno 2010. 
    17. A favore dei dipendenti di cui al  comma  16  e'  corrisposta
un'indennita' o un incentivo all'esodo pari a  tre  mensilita'  della
retribuzione in godimento alla data di  estinzione  del  rapporto  di
lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e  l'eta'
anagrafica, ma per non piu' di quattro  anni;  la  frazione  di  anno
superiore a sei mesi e' approssimata per eccesso; le indennita'  sono
corrisposte entro novanta giorni  dalla  cessazione  del  servizio  e
comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che  cessi  nel
corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale.  Per
la determinazione dell'indennita'  e  dell'incentivo  si  considerano
esclusivamente le voci retributive utili ai fini  dell'indennita'  di
anzianita'. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate
in conto della UPB S08.01.002. 
    18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono  estese  al  personale
dell'Ente foreste della Sardegna.