Art. 12 
 
       Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale 
 
    1. La Regione al fine di migliorare i servizi  e  di  ottimizzare
l'utilizzo delle risorse umane ed economiche  del  sistema  sanitario
regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di  riforma
ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi. 
    2.  Sono,  a  questo  scopo,  istituite  nel  servizio  sanitario
regionale, con deliberazione della Giunta  regionale,  un  numero  di
macroaree tale  che  le  loro  dimensioni  rappresentino  il  livello
ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata e  unitaria
di specifiche attivita' tecniche, amministrative e di supporto  delle
aziende  sanitarie,  comprese  quelle   ospedaliere.   Le   macroaree
esercitano le seguenti funzioni: 
      a) gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti; 
      b) formazione, gestione delle  competenze  economiche  e  della
situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende  in
esse ricadenti; 
      c) gestione e organizzazione delle reti  informatiche  e  della
connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di  prenotazione
centralizzata delle prestazioni sanitarie; 
      d) gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati
per macroarea, e della relativa logistica; 
      e) funzioni di centrale di committenza  ai  sensi  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE),  art.  33,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni. 
    3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di  ogni  macroarea
composti dai direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari  delle
singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che
operano quali collegi  imperfetti  e  con  facolta'  di  delegare  la
partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura  complessa
delle singole aziende, hanno i seguenti compiti: 
      a) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della  Regione,
il regolamento di funzionamento del comitato; 
      b) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della  Regione,
gli atti regolamentari necessari all'operativita' della macroarea; 
      c) approvano il programma annuale di attivita'; 
      d) svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e  di  verifica
dell'attivita' della macroarea. 
    4.   L'Assessorato   regionale   dell'igiene    e    sanita'    e
dell'assistenza sociale esercita le funzioni di  coordinamento  e  di
indirizzo dell'attivita' di  ogni  macroarea  al  fine  di  garantire
l'uniformita' di indirizzo.  Restano  fermi  i  poteri  di  controllo
previsti nella legge regionale 28 luglio 2006, n.  10  (Tutela  della
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna.  Abrogazione
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5). 
    5. La partecipazione ai comitati  di  cui  al  comma  3  non  da'
diritto alla percezione di alcuna indennita', fatti salvi i  rimborsi
per le spese di viaggio. 
    6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
art. 4, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  possono  inoltre
essere costituite  in  azienda  autonoma  le  strutture  ospedaliere,
singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al  momento  della
deliberazione di  istituzione  dell'azienda  da  parte  della  Giunta
regionale le seguenti caratteristiche: 
      a)  organizzazione  dipartimentale   delle   unita'   operative
presenti nella struttura; 
      b) presenza di nuclei di alta specialita'; 
      c) disponibilita'  di  un  sistema  di  contabilita'  economico
patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilita' per centro
di costo; 
      d) servizi di pronto  soccorso  e  di  emergenza  accorpati  in
struttura  di  tipo  dipartimentale  nel  rispetto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
      e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di  assistenza
integrati su base regionale e/o interregionale, anche  come  previsto
dagli atti di programmazione  regionale  e  in  considerazione  della
mobilita' infraregionale; 
      f) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato
e  sufficiente  per  consentire  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali; 
      g) dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in
meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento  dei  principali
indicatori  statistici  e  di  performance  (tasso  di  utilizzazione
degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie,  indice  di
casi,  degenza  media   trimmata,   degenza   media   standardizzata,
percentuale del  DRG  sopra  soglia,  percentuale  dei  DRG  di  alta
specialita', percentuale  dei  DRG  a  rischio  di  inappropriatezza,
indice comparativo di performance, tasso di mortalita'). 
    7.  Le  strutture  ospedaliere  da  scorporare  dalle   ASL   per
costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre
aziende gia' esistenti,  sono  individuate  con  deliberazione  della
Giunta regionale, sentito  il  parere  della  Commissione  consiliare
competente in materia di sanita'. 
    8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma  degli
assetti  istituzionali  ed  organizzativi   del   sistema   sanitario
regionale cui  si  da'  inizio  con  le  presenti  disposizioni,  con
deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni
dalla   pubblicazione   della   presente   legge   nel   BURAS,    al
commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonche' delle
aziende ospedaliero-universitarie; in quest'ultimo caso i  commissari
sono nominati d'intesa con i competenti rettori. 
    9.  Al   fine   di   procedere   all'individuazione   dell'ambito
territoriale delle costituende macroaree di cui al comma  2  e  delle
funzioni  da  attribuire  alle  medesime,   entro   sessanta   giorni
dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui  al  comma
8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera  Brotzu  e  delle
aziende   ospedaliero-universitarie   propongono   un   progetto   di
costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate
le  loro  modalita'  organizzative,  le   funzioni   attribuite   con
possibilita' di individuarne  ulteriori  connesse  a  quelle  di  cui
all'elencazione contenuta al  comma  2,  la  loro  allocazione  e  le
modalita' di messa  a  disposizione  del  personale  occorrente.  Per
quanto riguarda le aziende  ospedaliero-universitarie  l'attribuzione
delle  funzioni  alle  macroaree  e'  operativa   a   seguito   della
sottoscrizione di intesa con le universita' interessate. Il  progetto
eventualmente modificato ed integrato dal competente Assessorato,  e'
approvato, sentito il parere della Commissione consiliare  competente
in materia di sanita', con deliberazione della  Giunta  regionale  in
uno  all'atto  di  costituzione  delle  stesse  macroaree,   di   cui
costituisce parte integrante. 
    10. Al fine di  individuare  la  parte  del  patrimonio  dell'ASL
spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni
dall'approvazione  del  provvedimento  di  cui  al   comma   8   ogni
commissario  delle  ASL,  dell'Azienda  ospedaliera  Brotzu  e  delle
aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un
progetto di scorporo, che e' approvato con deliberazione della Giunta
regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui
costituisce parte integrante.