Art. 2 
 
         Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali 
 
    1. E' autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro  3.000.000  per
l'erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a  favore  dei
comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli  interventi
emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del  bestiame,
in favore degli allevatori le cui  aziende  siano  state  interessate
dagli incendi verificatisi nel mese di luglio  2009.  Gli  interventi
effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n.  1535/2007
della Commissione del 20  dicembre  2007,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001). 
    2. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n.  3
del 2008, art. 7, comma 4,  e'  destinata  al  soddisfacimento  delle
domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, art.
21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4  dell'art.
7. 
    3.  Nell'art.  7  della  legge  regionale  n.  3  del  2008  sono
introdotte le seguenti modifiche: 
      a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10.  L'Amministrazione  regionale  incentiva  le  produzioni  di
qualita' erogando, ai  produttori  agricoli  che  corrispondono  alla
definizione  di  piccola  e  media  impresa   dell'allegato   1   del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
comune in applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  CE
(Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per: 
      a) l'ideazione e la progettazione del prodotto; 
      b) la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine  o  delle
attestazioni di specificita'. 
    Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al  100  per
cento delle spese ammesse. L'Amministrazione  regionale  finanzia  la
partecipazione  dei  produttori  agricoli  a  sistemi   di   qualita'
alimentare non finanziabili  con  il  Programma  di  sviluppo  rurale
2007-2013 (PSR), in conformita' a quanto  stabilito  dal  regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20  dicembre  2007,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.»; 
      b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. L'Amministrazione regionale  eroga  aiuti  sino  all'80  per
cento delle  spese  ammissibili  per  la  realizzazione  di  campagne
pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a  quanto  previsto  dal
regolamento (CE) n. 3/2008  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2007,
relativo ad azioni di  informazione  e  di  promozione  dei  prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi,  alle  organizzazioni
di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese  agricole  di
trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di
tutela per i seguenti prodotti: 
      a) prodotti destinati al consumo diretto o alla  trasformazione
per i quali esistono possibilita' di esportazione o di sbocchi  nuovi
nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni; 
      b) prodotti tipici o di qualita' con un forte valore aggiunto. 
    La Giunta regionale, con deliberazione, definisce  le  condizioni
di erogazione degli aiuti in  conformita'  a  quanto  disposto  dagli
«Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore  agricolo
e forestale 2007-2013» capitolo VI.D; l'erogazione degli  aiuti  alla
pubblicita' e' subordinata all'approvazione della Commissione europea
ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE». 
    Per tali finalita' e' autorizzata, nell'anno 2009,  la  spesa  di
euro 1.000.000 (UPB S06.04.015); 
      c) il comma 13 e' abrogato; 
      d) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta  su  proposta
dell'Assessore  competente  in  materia  di  agricoltura,   definisce
programmi di attivita' promozionale e pubblicitaria. Tali  programmi,
che possono comprendere azioni di promozione  e  pubblicita'  rivolte
anche ai paesi terzi, sono notificati  alla  Commissione  europea  ed
attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88  del
trattato  CE.   Per   la   partecipazione   istituzionale   a   fiere
specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti  sino  al  100
per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: 
      a) alle  PMI  attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli
secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti  di  Stato  a  favore  delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti  agricoli
e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; 
      b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici secondo le modalita'  previste  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione,  del  15   dicembre   2006,   relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  agli  aiuti
d'importanza minore (de minimis); 
      c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo  le  modalita'
previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis).». 
    Per tali finalita', nell'anno 2009, e' autorizzata  la  spesa  di
euro 1.000.000 (UPB S06.04.015). 
    4. Gli aiuti all'avviamento delle  organizzazioni  di  produttori
ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge  regionale
n. 3 del 2008, art. 7, comma 15, sono erogati in conformita' a quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione,  del  22
luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  della   pesca,   regolamento   di
esenzione per il settore della pesca. 
    5. E' autorizzata, nell'anno  2009,  l'ulteriore  spesa  di  euro
3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi  di  difesa,  le
aziende agricole a ricorrere agli  interventi  assicurativi  previsti
nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione  di
indennizzi ex post per calamita' naturali (UPB S06.04.006). 
    6. Per le finalita' previste dalla legge  regionale  14  novembre
2000,  n.  21  (Adeguamento  delle  provvidenze  regionali  a  favore
dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti  di
Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture
rurali e della silvicoltura), art. 18, e' stanziata la somma di  euro
1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014). 
    7. La Regione, per l'attuazione dei  piani  di  sviluppo  locali,
nomina,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su   proposta
dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a  tre
propri rappresentanti presso gli  organi  decisionali  esecutivi  dei
singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo  corrispondente
all'operativita' del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle
riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto  di  voto.
Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un  gettone  di
presenza d'importo pari a quello previsto per gli  altri  componenti;
il  relativo  onere  e'  rimborsato  dalla  Regione   a   fronte   di
attestazioni dei direttori dei GAL  dell'avvenuta  partecipazione.  A
tal fine, e' autorizzata  una  spesa  valutata,  per  il  periodo  di
vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023). 
    8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna,
eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo
di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi
maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per  la  realizzazione  di
progetti non finanziati con fondi pubblici o per  il  risanamento  di
posizioni  debitorie.  La  Giunta   regionale,   con   deliberazione,
definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformita' a
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della  Commissione,
del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti de minimis nel  settore  della  produzione
dei prodotti agricoli.  Per  tali  finalita',  per  l'anno  2009,  e'
stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005). 
    9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende  agricole  e'
destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia  dei  consorzi  fidi
convenzionati con ISMEA, la somma  di  euro  2.000.000  per  ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in  relazione  all'effettivo
utilizzo della convenzione da parte  dei  consorzi  fidi  stessi.  La
Giunta  regionale,  con  deliberazione,  definisce   i   criteri   di
attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005). 
    10. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1
del 2009, art. 4, comma 24, e' incrementata  di  euro  2.500.000  per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l'applicazione del citato  art.  e'
estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell'art.  32  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20  settembre  2005,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015). 
    11. Le lettere f), g) ed h) del comma l dell'art. 35 della  legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di  funzioni  e  compiti
agli enti locali) sono abrogate. 
    12. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di  euro  500.000  a
favore delle  province  competenti  per  territorio,  destinata  alla
concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione  (Merops
apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno
2008, agli imprenditori apistici previsti  dalla  legge  24  dicembre
2004, n. 313  (Disciplina  dell'apicoltura),  art.  3,  comma  2,  in
conformita' alle direttive di cui  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012). 
    13. Le superfici vitate impiantate successivamente al  31  agosto
1998 senza disporre  dei  corrispondenti  diritti  di  impianto  sono
estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine
di  sei  mesi  dal  ricevimento  della  comunicazione  dell'autorita'
regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di  euro
1.200 per ogni decara o  frazione  di  decara  di  superficie  vitata
illegale. La sanzione si applica a decorrere dal l ° gennaio 2009 per
le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in  vigore
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio,  del  29  aprile  2008,
relativo all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  che
modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n.  1782/2003,  (CE)  n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86  e
(CE) n. 1493/1999,  e  a  decorrere  dalla  data  di  impianto  della
superficie  vitata  illegale,  per  le  superfici  vitate  impiantate
successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento  (CE)
n. 479/2008; la sanzione e' applicata ogni  dodici  mesi,  a  partire
dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni  de-cara  o
frazione  di  decara   rispetto   all'importo   stabilito   nell'anno
precedente, fino ad un importo annuo non superiore  al  quadruplo  di
quella iniziale. 
    14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1°  settembre
1998 senza disporre dei corrispondenti  diritti  di  impianto  e  non
regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre  2009  mediante
il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni  di
decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le
superfici impiantate illegalmente e non  regolarizzate  entro  il  31
dicembre 2009. A decorrere dal l° luglio 2010, al produttore che  non
abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate  illegalmente  e
non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, e' applicata la sanzione
prevista nel comma 12 aumentata, ogni  dodici  mesi  di'  riscontrata
violazione, secondo le stesse modalita' ivi stabilite. 
    15. In attesa  della  regolarizzazione  prevista  nel  comma  12,
ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi  12  e  13,  i
prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non  possono
essere immessi in circolazione, se non per la  distillazione.  A  tal
fine i conduttori presentano alla competente autorita'  regionale  il
contratto di distillazione entro  la  fine  della  campagna  viticola
nella quale i prodotti  sono  stati  ottenuti,  ovvero  informano  la
stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano  procedere
a proprie spese alla vendemmia verde, con  la  distruzione  totale  o
all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti  a  maturazione.  Per
ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della  presentazione
del  contratto  di  distillazione,  qualora  il  contratto  non   sia
presentato nei  termini  prescritti,  ovvero  copra  parzialmente  la
produzione  della  superficie  illegale,  e'  inflitta  una  sanzione
amministrativa variabile da 600  a  1.200  euro  per  ogni  decara  o
frazione di decara di superficie illegale. La  medesima  sanzione  e'
inflitta, dal I° settembre della campagna  viticola  di  riferimento,
qualora non venga  data  comunicazione  entro  i  termini  prescritti
dell'intenzione  di  procedere  alla  vendemmia  verde,   ovvero   la
vendemmia verde sia eseguita parzialmente. 
    16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e
regionali  in  materia  di  potenziale  produttivo   vitivinicolo   e
l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA. 
    17. Per il cofinanziamento dell'apposito  fondo  statale  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto  dalla  legge  7  marzo
1996, n.  108  (Disposizioni  in  materia  di  usura),  art.  15,  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009
al 2012. Le risorse sono ripartite  con  deliberazione  della  Giunta
regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima  del
20 per cento delle erogazioni statali, in favore  dei  consorzi  fidi
(Confidi) delle associazioni di  categoria  imprenditoriali  e  degli
ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione  del
fenomeno  dell'usura  e  iscritti  nell'elenco  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze (UPB S05.03.005). 
    18. I benefici di cui all'art. 1, primo comma, punti 1 e 2  della
legge regionale 11 agosto 1983,  n.  16  (Agevolazioni  creditizie  a
favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro  consorzi),  e
di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22  aprile
1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale), sono concessi  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla
normativa europea  generale  e  di  settore  relativa  al  regime  de
minimis. 
    19. E' autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore  stanziamento  di
euro  2.000.000  al  fine  di  consentire  anche  il  pagamento   dei
contributi in conto interessi  sui  prestiti  concessi  alle  imprese
artigiane relativamente alle pratiche deliberate e  finanziate  nelle
passate annualita' (UPB S06.03.002). 
    20. Per la  prosecuzione  dell'intervento  previsto  dalla  legge
regionale 13 agosto 2001, n. 12  (Incentivi  alle  imprese  artigiane
sull'apprendistato), relativamente  all'apertura  del  bando  per  le
assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, e'  autorizzato,
nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002). 
    21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi
e il completamento delle misure in corso,  per  la  partecipazione  a
fiere  e  momenti  di  aggregazione  tra  imprese   che   favoriscano
l'internazionalizzazione delle aziende artigiane  tramite  interventi
relativi alla promozione e  valorizzazione  dell'artigianato  tipico,
tradizionale ed artistico della Sardegna  e'  autorizzato,  nell'anno
2009, lo stanzi amento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001). 
    22. Al comma 1 dell'art. 1.4  della  legge  regionale  18  maggio
2006, n. 5 (Disciplina generale  delle  attivita'  commerciali)  sono
introdotte le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera a)  le  parole  «comprese  quelle  del  demanio
marittimo,» sono sostituite da: «escluso il demanio marittimo»; 
      b) alla lettera b), dopo le  parole  «ed  ogni  altra  area  di
qualunque natura destinata ad uso pubblico»,  sono  aggiunte:  «fatta
eccezione per quelle del demanio marittimo». 
    23. E' autorizzata, nell'anno 2010,  l'ulteriore  spesa  di  euro
25.000.000  per  interventi   creditizi   a   favore   dell'industria
alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993,  n.  40
(Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera),  art.  16
(UPB S06.02.006). 
    24. E' recepito il decreto 21 ottobre 2008 della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo   e   la
competitivita' del turismo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  34
dell'11 febbraio  2009,  recante  «Definizione  delle  tipologie  dei
servizi   forniti   dalle   imprese   turistiche   nell'ambito    del
l'armonizzazione della classificazione alberghiera». 
    25. Il primo capoverso del  comma  44  dell'art.  7  della  legge
regionale  n.  3  del  2008  e'  cosi'  sostituito:  «La  Regione  e'
autorizzata a concedere  a  favore  dei  comuni  sovvenzioni  per  le
infrastrutturazioni  funzionali  di  aree  destinate  alle  attivita'
produttive. Il relativo programma di spesa e' approvato dalla  Giunta
regionale  su  proposta  dell'Assessore  competente  in  materia   di
industria.». 
    26. Ad  integrazione  degli  stanziamenti  disposti  dalla  legge
regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 11, e'  autorizzato,  al  fine
del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis S.p.A.,  e
per le attivita' di IGEA S.p.A.,  l'ulteriore  stanziamento  di  euro
9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024). 
    27. L'art. 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio  2008,  n.
10 (Riordino delle funzioni in materia di aree  industriali),  e'  da
interpretarsi nel senso che il consorzio industriale  provinciale  e'
costituito tra la provincia e i comuni, facenti  parte  dei  consorzi
industriali di cui alla  tabella  A  allegata  alla  legge,  nel  cui
territorio insistano aree industriali inserite nel  piano  regolatore
industriale  sovracomunale  di  cui  all'art.  51  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo  unico  delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). 
    28. La Giunta regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, approva un disegno  di  legge
di riforma della legge regionale  n.  10  del  2008,  in  materia  di
riordino delle aree industriali. 
    29. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del  2008,
sono introdotte le seguenti modifiche: 
      a) dopo la parola: «Borore» sono inserite le seguenti: «, salvo
diversa deliberazione degli stessi,»; 
      b) alla fine del comma sono aggiunte  le  parole:  «I  predetti
comuni, per la gestione delle  aree  industriali  che  insistono  sul
proprio  territorio,  possono  costituire  un  consorzio   ai   sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).». 
    30. Nella legge regionale n. 3 del  2008,  all'art.  1,  dopo  il
comma 20 e' inserito il seguente: 
    «20-bis. Le comunicazioni e le  dichiarazioni  relative  al  solo
esercizio dell'attivita' produttiva, che non  comportano  valutazioni
tecniche,  si  presentano  al   SUAP   mediante   una   dichiarazione
autocertificativa  da  parte   dell'imprenditore   che   attesti   la
sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per  l'effettivo
esercizio  dell'attivita'  e  la  conformita'  dell'intervento   alla
normativa  applicabile.  Contestualmente  alla  presentazione   della
dichiarazione  autocertificativa,  laddove   la   comunicazione   sia
completa, il  SUAP  rilascia  una  ricevuta  che  costituisce  titolo
autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.». 
    31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti  dalla  liquidazione
ex EMSA e' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB
S06.03.023). 
    32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale  n.  1
del 2009, art. 3, comma 2,  lettera  b),  punto  1),  possono  essere
utilizzate anche per l'attuazione di piani locali  per  l'occupazione
giovanile che, deliberati dai comuni,  sono  finalizzati  a  favorire
l'occupazione  e  l'autoimpiego  di  persone  di  eta'  inferiore  ai
trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti  pubblici
e/o privati  o  mediante  la  creazione  o  l'espansione  di  imprese
rispondenti  ai  criteri  dell'imprenditoria  giovanile.   I   comuni
applicano  procedure  di  evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei
progetti proposti da terzi  e  per  la  selezione  delle  persone  da
impiegare nei progetti direttamente promossi  dai  comuni.  I  comuni
ricorrono alle graduatorie  degli  uffici  per  l'impiego  o,  quando
necessario,  attraverso  altre  procedure  basate  su   criteri   non
discriminatori. 
    33. Il comma 13 dell'art. 4 della legge regionale n. l  del  2009
e' sostituito dal seguente: 
    «13. E' autorizzata la spesa  di  euro  25.000.000  per  ciascuno
degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri  derivanti
dall'attuazione delle convenzioni stipulate  per  la  stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del  2000,  art.  78,
comma 2, nonche'  quelle  attuative  del  21  dicembre  2001  per  la
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori  socialmente  utili,  ex
decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge  n.  388  del  2000,
art. 78, comma  2,  nonche'  per  l'attivazione  di  programmi  volti
all'assunzione  di  soggetti  svantaggiati,  ai  sensi  del   decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto  legislativo
n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi  di
recupero   ambientale   complementari   a   quelli   previsti   dalle
convenzioni. Per l'attivazione dei  programmi  di  cui  al  capoverso
precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'art. 34,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere  ed  i
servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti,  ai  fini
della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica
amministrativa  da   parte   di   una   commissione   istituita   con
deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e  le
funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata
dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal  Ministero
dei beni culturali, dal Ministero delle attivita' produttive e  dalla
Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e  il  4  dicembre
2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate  a  titolo
gratuito  ai  comuni  che  ne  cureranno   la   gestione   anche   in
collaborazione con l'Ente parco geominerario  storico,  culturale  ed
ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire
ai comuni e' effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente
in materia di patrimonio.». 
    Alla maggiore spesa di  euro  4.500.000  si  fa  fronte  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale
n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002
(UPB SO4.06.005). 
    34. Per la prosecuzione degli  interventi  previsti  dalla  legge
regionale n. 4 del 2006, art. 27, comma 5,  da  attuarsi  mediante  i
soggetti  esecutori  individuati  dalle  deliberazioni  della  Giunta
regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, e'  autorizzata,
nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007). 
    35. Alla lettera c) del comma  1  dell'art.  18-bis  della  legge
regionale 14 marzo 1994, n. 12  (Norme  in  materia  di  usi  civici.
Modifica della legge regionale  7  gennaio  1977,  n.  l  concernente
l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le
parole: «siano stati prima dell'entrata in vigore della legge n.  431
del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione,  enfiteusi,
mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in  difformita'
alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e». 
    36. Le disposizioni  di  cui  al  comma  35  si  attuano  in  via
straordinaria entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. Entro i successivi trenta giorni  la  classificazione
e' dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale previa deliberazione della  Giunta  regionale.
L'utilizzo dei terreni e' coerente con la programmazione  urbanistica
comunale. 
    37. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n.  2  del
2007, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Per garantire un efficace  coordinamento  nell'attuazione
degli interventi a  favore  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
previsti  in  programmi  finanziati  o   cofinanziati   con   risorse
regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di
sviluppo,   l'Amministrazione   regionale   definisce    metodologie,
procedure  e  strumenti  atti  a   garantire   la   trasparenza,   la
semplificazione e l'informatizzazione delle attivita'  favorendo,  al
contempo,  la  concentrazione  territoriale   delle   risorse   anche
attraverso la stipula di specifici accordi di programma  che  possono
prevedere  investimenti  produttivi,  infrastrutture  e  servizi  sia
pubblici che  privati,  anche  ai  sensi  della  legge  regionale  26
febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e  sulla  base  di
specifiche direttive di attuazione adottate nel  rispetto  di  quanto
previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di  nuove
imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene  fornita
assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d'impresa  anche  in
modalita' telematica  con  l'implementazione  del  portale  regionale
dedicato  alle  imprese  e  l'utilizzo  della  rete  regionale  degli
sportelli  unici  per  le  attivita'  produttive.  Per  le  attivita'
previste dal presente comma, l'Amministrazione  regionale  si  avvale
del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri  a  carico  degli
stessi programmi. Il programma  di  azione  annuale  delle  attivita'
dell'agenzia  e'  predisposto  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti  dalla  Giunta   regionale   su   proposta   dell'Assessore
competente in materia di  programmazione.  Per  l'acquisizione  delle
ulteriori quote  di  partecipazione  del  capitale  sociale  del  BIC
Sardegna S.p.A: e' autorizzata la spesa, per  l'anno  2009,  di  euro
688.000 (UPB S01.05.002). 
    5-ter. Nell'attuazione degli strumenti di  agevolazione  previsti
dal presente articolo una parte delle risorse programmate puo' essere
destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi
in  specifici  ambiti  territoriali  interessati  da  situazioni   di
crisi.». 
    38.  Per  le  aree  di  crisi  di  Portovesme,  Ottana,  Tossilo,
Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le
altre aree individuate con deliberazione della  Giunta  regionale,  a
valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata  e
per il sostegno alle attivita' produttive, e' autorizzata  una  spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. 
    39. L'art. 5  della  legge  regionale  27  febbraio  1957,  n.  5
(Abrogazione  della  legge  regionale  11  novembre  1949,  n.  4,  e
costituzione di  un  fondo  per  favorire  in  Sardegna  lo  sviluppo
dell'attivita' cooperativistica), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. - 1. Le sovvenzioni ed i contributi di  cui  all'art.  4
sono  concessi  con  determinazione  del   dirigente   del   Servizio
competente in materia di cooperazione.  Le  direttive  di  attuazione
della presente legge sono approvate con  deliberazione  della  Giunta
regionale, sentito il parere di una commissione composta da: 
      a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione,
o un suo delegato che la presiede; 
      b)  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  cooperativistiche
legalmente  riconosciute.  La  concessione  di  sovvenzioni  per   le
cooperative e i consorzi di  cooperative  e'  attivata  conformemente
alle  regole  comunitarie  in  materia  di  aiuti  de  minimis   alle
imprese.». 
    40.  L'Agenzia  LAORE  Sardegna  e'  autorizzata  a   inquadrare,
attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il  personale
dipendente dell'Associazione regionale allevatori  in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato  la  propria  attivita'
lavorativa  nei  servizi  di  assistenza  tecnica  a   favore   degli
allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attivita' di laboratorio  e
di amministrazione, finanziati con risorse regionali o  statali,  per
almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianita' di  servizio
e, a tal fine, la Giunta  regionale,  in  attuazione  della  legge  8
agosto 2006, n. 13 (Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle  Agenzie  AGRIS  Sardegna,
LA-ORE Sardegna e ARGEA Sardegna), art. 28, adotta,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  le  modifiche
della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa
fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.