Art. 3 
 
           Disposizioni per il superamento del precariato 
 
    1. Al fine del superamento delle forme di lavoro  precario  nella
pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore
della presente legge, la Regione, gli enti  e  le  agenzie  regionali
possono procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo  determinato,
esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura
massima del  3  per  cento  delle  proprie  dotazioni  organiche;  le
assunzioni avvengono sulla base  di  forme  pubbliche  di  selezione,
privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono
in  alcun  modo  presupposto  per  l'ingresso  nei  ruoli   a   tempo
indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti
previsti sono nulli e determinano la responsabilita' contabile di chi
li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti  sono  immediatamente
notificati alle competenti autorita' di controllo. 
    2. L'Amministrazione regionale, in funzione  delle  finalita'  di
cui al comma  1  e',  inoltre,  autorizzata  a  finanziare  programmi
pluriennali  di  stabilizzazione   dei   lavoratori   precari   delle
amministrazioni locali, di durata quadriennale. 
    3. I comuni e  le  province  provvedono  alla  realizzazione  dei
programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta  eccezione
per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli  di  nomina
fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai  lavoratori
provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e  a  quelli  gia'
assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e  con
collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  ambito  di  analoghe
attivita' a  finanziamento  pubblico  regionale.  Tali  programmi  di
stabilizzazione sono attuati  dagli  enti  locali  interessati  avuto
riguardo al personale precario che,  entro  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, abbia maturato  almeno  trenta  mesi  di
servizio  nelle   pubbliche   amministrazioni   locali,   anche   non
continuativi, a far data dal  1°  gennaio  2002.  Tale  personale  e'
individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche
ai' fini  dell'accompagnamento  alla  maturazione  dei  requisiti  di
anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale  personale  sono
attribuiti, in via prevalente,  l'esercizio  di  funzioni  e  compiti
relativi a materie delegate o trasferite  dalla  Regione  al  sistema
delle autonomie locali, ai fini delle necessarie  deroghe  ai  limiti
posti in materia di spesa e organici negli enti locali. 
    4. I programmi di cui al comma 3,  da  approvarsi  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di  spesa,
i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. 
    5. La Regione provvede, inoltre,  tramite  i  propri  Assessorati
competenti  in   materia   di   personale   e   igiene   e   sanita',
all'aggiornamento  e  prolungamento  dei  piani  di   stabilizzazione
previsti dalla legge regionale n.  2  del  2007,  art.  36,  e  dalla
deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro  il  limite  massimo  di
quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla
data di entrata in vigore della presente legge,  abbiano  maturati  i
requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai' sensi  delle
vigenti normative. 
    6. La  Regione  provvede,  tramite  l'Assessorato  regionale  del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e  sicurezza  sociale,
alla puntuale verifica della attuazione delle norme  di  mantenimento
in servizio del personale assegnato alle attivita' dei servizi per il
lavoro, dei centri per lo svantaggio  e  delle  agenzie  di  sviluppo
locale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3 del  2008,  cosi'
come modificato dalla legge regionale  n.  1  del  2009.  L'Assessore
regionale  del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione   e
sicurezza  sociale,  ai  fini  della  piena  attuazione  delle  norme
definisce  i  necessari  specifici  accordi  ai  sensi  della   legge
regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e
l'Amministrazione   della.   Regione   Sardegna   nello   svolgimento
dell'attivita' amministrativa), art. 24. 
    7. I contratti a termine, atipici o flessibili,  in  essere  alla
data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla  conclusione  dei
programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo. 
    8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi  2  e  3  e'
autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in  euro  3.000.000;
per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria
nella misura non inferiore a quella stabilita per  l'anno  2009  (UPB
S01.06.001). Gli  enti  locali  concorrono  con  una  spesa  di  pari
importo. 
    9. Per garantire la continuita' del servizio svolto dal personale
con contratti a termine, atipici o  flessibili  e  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa   che   opera   nelle   attivita'    di
disinfestazione, il contributo annuo alle  province,  previsto  dalla
legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 22, e' incrementato  di
euro  850.000  per  ciascuno  degli  anni  dal  2009  al  2011   (UPB
S05.01.013). 
    10. L'Assessore regionale del lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione   e   sicurezza   sociale   riferisce,    con    cadenza
quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle  Commissioni  consiliari
competenti in materia di bilancio e di lavoro,  sull'andamento  delle
spese programmate a valere  sul  fondo  regionale  per  l'occupazione
previsto dalla legge regionale n.  3  del  2008,  art.  6,  alla  cui
dotazione finanziaria  concorrono  le  assegnazioni  provenienti  dal
bilancio regionale, dal  bilancio  statale  e  dai  fondi  comunitari
destinate agli  interventi  regionali  di  politica  del  lavoro,  di
formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione  dei
relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce,  inoltre,
sullo stato di attuazione delle disposizioni  in  materia  di  lavoro
previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla  legge  regionale
30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle
vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per  la  prevenzione
degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3  del  2008  e
dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20  (Norme  in  materia  di
promozione  dell'occupazione,  sicurezza  e  qualita'   del   lavoro.
Disciplina dei servizi e delle politiche per il  lavoro.  Abrogazione
della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia  di  lavoro  e
servizi all'impiego). 
    l 1. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano
d'ambito  delle  risorse  idriche,  nel  quale   sono   definite   le
compatibilita' tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso  a
strumenti e interventi straordinari, il  gestore  Abbanoa  S.p.A.  e'
impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del  personale
dipendente  delle  ditte  di  conduzione  di  impianti,  secondo   le
modalita' definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni  sindacali
e gestore del 10 luglio  2007.  Entro  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo
le procedure di legge, di non meno di 230 unita'  del  sistema  della
conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi,  il
gestore prosegue con la progressiva i  nternalizzazione  del  sistema
dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo
i piani di gestione definiti dal gestore, delle unita' aventi  titolo
ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio  2007.  Il  gestore
esegue  un  articolato  programma  di  formazione,  finanziato  dalla
Regione  con  una   apposita   linea   di   intervento,   finalizzato
all'aggiornamento  professionale  ed  alla   riqualificazione   delle
risorse aventi titolo, ai sensi  dell'accordo  programmatico  del  10
luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale. 
    12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e  gli  enti  di  cui
alla legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31.  (Disciplina  del
personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)
sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti  delle  disponibilita'  di
organico e delle risorse stanziate  a  copertura  delle  medesime,  i
dipendenti in servizio al 1° gennaio  2009  a  tempo  determinato,  a
condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato  a  seguito
di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale
n. 31 del 1998 e prorogato, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, almeno una volta.