Art. 6 Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilita' ambientale ed in conformita' alle finalita' e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE. 2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi' come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale. 3. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine della lettera b), e' inserito il seguente periodo «e gli impianti di produzione di energie rinnovabili». Sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata nell'art. 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006 e' della Regione. 4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L'amministrazione competente puo' stipulare accordi di cui all'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, art. 12, comma 3. 5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. 6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, e' adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunita' locali, di conseguire obiettivi di qualita' socio-economici, ambientali e paesaggistici. 7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformita' con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. 8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'art. 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica). - 1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici e' consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree gia' compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».