Art. 6 
 
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica  da  fonti
                             rinnovabili 
 
    1. La Regione promuove la  produzione  di  energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili  e  ne  garantisce  l'utilizzo  regolamentato  nel
rispetto della  sostenibilita'  ambientale  ed  in  conformita'  alle
finalita' e ai principi posti dal  decreto  legislativo  n.  387  del
2003, e successive modifiche ed  integrazioni,  di  attuazione  della
direttiva 2001/77/CE. 
    2. Le presenti  disposizioni  disciplinano  la  competenza  e  il
procedimento per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative  agli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili, cosi' come  definite  ed  individuate  dalla
vigente normativa comunitaria e statale. 
    3. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 9  del  2006,
alla fine della lettera b), e' inserito il seguente  periodo  «e  gli
impianti di produzione di energie rinnovabili». Sino all'approvazione
del Piano energetico  ambientale  regionale  la  competenza  indicata
nell'art. 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006
e' della Regione. 
    4. Il procedimento di rilascio del  titolo  abilitativo  relativo
agli impianti di produzione di energia elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili e'  disciplinato  dall'art.  12  del  decreto
legislativo  n.  387  del  2003.  L'amministrazione  competente  puo'
stipulare accordi di cui all'art. 11 della legge 8  agosto  1990,  n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  e   successive
modifiche    ed     integrazioni,     finalizzati     al     rilascio
dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del
2003, art. 12, comma 3. 
    5. La Giunta regionale, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la
localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. 
    6. Qualora le domande di  rilascio  siano  eccedenti  rispetto  a
quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica
e di tutela  ambientale  e  territoriale,  e'  adottato  un  criterio
selettivo, non  discriminatorio,  di  valutazione  comparativa  degli
interessi coinvolti. Il criterio di  valutazione  garantisce  un  uso
sostenibile del territorio il cui consumo consenta per  le  comunita'
locali,  di  conseguire  obiettivi   di   qualita'   socio-economici,
ambientali e paesaggistici. 
    7. Nel rispetto della legislazione nazionale  e  comunitaria,  in
conformita' con le linee guida di cui al comma 5, la  Regione  adotta
un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti  per
la produzione di energia da fonte rinnovabile. 
    8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'art.  18  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  18  (Energia  rinnovabile-eolica).  -  1.  In  base   alle
indicazioni del Piano paesaggistico  regionale  la  realizzazione  di
nuovi  impianti  eolici  e'  consentita   nelle   aree   industriali,
retroindustriali e limitrofe, anche  se  ricadenti  negli  ambiti  di
paesaggio costieri oltre la fascia dei 300  metri,  o  in  aree  gia'
compromesse  dal  punto  di   vista   ambientale,   da   individuarsi
puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112  delle  norme
tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».