Art. 7 Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti 1. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, e' rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro 50.000.000 per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 23 (UPB S05.03.010). 2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), art. 5, comma l, e' destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa gia' approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010). 3. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004). 4. E' autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalita' previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005). 5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilita' ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, e' autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007). 6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002). 7. Al comma 22 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dopo le parole «fisico e procedurale» sono inserite le seguenti: «anche mediante apposita certificazione informatica». 8. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 5, comma 22, finalizzata all'integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, e' rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004). 9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti e' valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003). 10. E' autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi perizi ali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001). 11. Il comma 18 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2007 e' sostituito dal seguente: «18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine e' prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purche' faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.». 12. Nella legge regionale n. l del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche: a) nella lettera b) del comma 14 dell'art. 4, le parole: «l'importo dello stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'art. 9, comma l , della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3»; b) il comma 16 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «16. Al fine di garantire la continuita' del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa S.p.A., societa' pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 1, comma 5 (UPB S08.01.001).». 13. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), al fine della riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle relative strutture organizzative, le societa' di trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla Regione individuano il personale cui attribuire annualmente, attraverso le domande degli interessati e secondo le priorita' dell'anzianita' contributiva, indennita' incentivanti per favorire l'esodo anticipato, mediante copertura degli oneri necessari al raggiungimento dei requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), art. 1, comma 2, e della allegata tabella B. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 14. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001). 15. Per le finalita' previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), art. 1, comma 148, e' autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001). 16. E' autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa, nonche' delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziate in conto dell'UPB 507.04.004 (cap. SC07.0395). 17. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001). 18. A valere sulle disponibilita' recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB 501.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 e' destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore. 19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna, e' autorizzata nell'anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.010.