Art. 7 
 
       Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti 
 
    1. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3
del 2008, art. 8, comma 22, in  materia  di  edilizia  abitativa,  e'
rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro  50.000.000
per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni  2011  e
2012. Il programma di spesa  e'  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta  dell'Assessore  regionale  dei  lavori
pubblici, anche in deroga  alle  percentuali  di  ripartizione  della
spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma  23
(UPB S05.03.010). 
    2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di  spesa
prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n.  1  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  -
legge  finanziaria  2006),  art.  5,  comma  l,   e'   destinata   al
potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa  gia'
approvato  con  deliberazione  della   Giunta   regionale;   per   la
prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la
costruzione e  il  recupero  di  alloggi  di  edilizia  abitativa  da
attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato
con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, e'  autorizzata  la
spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni  2010  e  2011  (UPB
S05.03.010). 
    3. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000  da
destinare al finanziamento di  progetti  di  ripristino,  restauro  e
recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare
pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004). 
    4. E' autorizzato nell'anno  2009,  l'ulteriore  stanziamento  di
euro 2.500.000 per le finalita' previste dalla legge regionale  n.  3
del  2008,  art.  9,  comma  14,   relative   alla   concessione   di
finanziamenti per opere e  infrastrutture  di  interesse  degli  enti
locali (UPB S07.10.005). 
    5. Al fine di consentire la piena  partecipazione  della  Regione
all'Istituto per l'innovazione  e  trasparenza  degli  appalti  e  la
compatibilita' ambientale (ITACA), organo  tecnico  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome per la materia degli  appalti
pubblici, e' autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB
S01.03.007). 
    6.  Per  la  realizzazione  del   sistema   di   monitoraggio   e
certificazione regionale della spesa previsti dalla  legge  regionale
n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, inerente gli interventi relativi  ad
opere  pubbliche  delegate  agli  enti  o  le  opere   pubbliche   da
realizzarsi  sulla  base   di   specifici   atti   convenzionali   e'
autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  di
euro 300.000 (UPB S01.04.002). 
    7. Al comma 22 dell'art. 6 della legge regionale 7  agosto  2007,
n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del  31
marzo 2004 e disposizioni per la  disciplina  delle  fasi  del  ciclo
dell'appalto), dopo le parole «fisico e procedurale» sono inserite le
seguenti: «anche mediante apposita certificazione informatica». 
    8. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3
del 2008,  art.  5,  comma  22,  finalizzata  all'integrazione  delle
risorse assegnate dallo Stato per la  realizzazione  di  opere  e  di
interventi previsti  dal  Piano  stralcio  di  bacino  per  l'assetto
idrogeologico, e' rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno  degli
anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004). 
    9. Sono autorizzati gli interventi di messa in  sicurezza  aventi
carattere di particolare urgenza  relativi  ad  opere  connesse  alle
concessioni di derivazione d'acqua  rilasciate  ai  sensi  del  regio
decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi  mediante
anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei
titolari inadempienti  e'  valutata  in  euro  1.000.000  annui  (UPB
S04.09.003). 
    10. E' autorizzato,  nell'anno  2009,  lo  stanziamento  di  euro
500.000  per  le  spese  di  gestione  relative  all'esercizio  delle
funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi  perizi
ali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori  dei  porti
turistici della Sardegna (UPB S07.04.001). 
    11. Il comma 18 dell'art. 6 della legge regionale n. 5  del  2007
e' sostituito dal seguente: 
    «18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a  cura  degli  enti
interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno  successivo
a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno  successivo
quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di  un  progetto
esecutivo. Il termine e' prorogato di un  anno  per  i  progetti  che
necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi  in  materia
paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti
a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i  termini  si
intende   la   costituzione   di    un'obbligazione    giuridicamente
perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro  gli  stessi
termini,  purche'  faccia  seguito  l'affidamento  dei  lavori  entro
l'esercizio immediatamente successivo.». 
    12. Nella legge regionale  n.  l  del  2009  sono  introdotte  le
seguenti modifiche: 
      a) nella lettera b)  del  comma  14  dell'art.  4,  le  parole:
«l'importo dello stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, della legge
regionale 5  marzo  2008,  n.  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'art. 9, comma  l
, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3»; 
      b) il comma 16 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
    «16.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  servizio  di
preminente interesse pubblico, gli  eventuali  prestiti  assunti  dal
gestore del servizio  idrico  integrato  regionale,  Abbanoa  S.p.A.,
societa' pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia  regionale
per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi
oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli  anni  2009,
2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n.  3  del
2008, art. 1, comma 5 (UPB S08.01.001).». 
    13. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo  21  febbraio
2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni  e  compiti
di programmazione e amministrazione in materia di trasporto  pubblico
locale),  al  fine  della  riorganizzazione  dei  servizi   e   della
integrazione delle relative strutture organizzative, le  societa'  di
trasporto  pubblico  locale  a  capitale  partecipato  dalla  Regione
individuano il personale cui attribuire  annualmente,  attraverso  le
domande degli interessati  e  secondo  le  priorita'  dell'anzianita'
contributiva,   indennita'   incentivanti   per   favorire    l'esodo
anticipato,   mediante   copertura   degli   oneri    necessari    al
raggiungimento dei requisiti minimi di cui  alla  legge  24  dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23  luglio  2007
su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire  l'equita'  e  la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro  e
previdenza sociale), art. 1, comma 2, e della allegata tabella B. Con
deliberazione  della   Giunta   regionale,   adottata   su   proposta
dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono  stabiliti  i
criteri  e  le  modalita'  di  erogazione.  Per  tali  finalita'   e'
autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012. 
    14. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la
spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e
progettazioni finalizzati  all'attuazione  del  Piano  regionale  dei
trasporti (UPB S07.06.001). 
    15. Per le finalita' previste dalla legge 30  dicembre  2004,  n.
311  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), art. 1, comma 148,
e' autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e  di  euro
3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura  degli  oneri  relativi  ai
trattamenti di malattia del personale  dipendente  delle  aziende  di
trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001). 
    16. E' autorizzato il rimborso a  favore  del  CACIP  (ex  CASIC)
delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo  degli
oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal  Mediterraneo
Spa,  nonche'  delle  spese  derivanti  dalla  gestione  dei   centri
intermodali di Porto  Torres  e  Chilivani  a  valere  sulle  risorse
stanziate in conto dell'UPB 507.04.004 (cap. SC07.0395). 
    17. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da
destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
degli  interventi  relativi  ai  centri  intermodali   isolani   (UPB
S07.02.001). 
    18.  A  valere  sulle  disponibilita'  recate  sul  fondo   della
programmazione negoziata di cui all'UPB 501.03.010, una quota fino ad
euro 10.000.000 e' destinata al potenziamento ed alla  valorizzazione
del sistema aeroportuale regionale minore. 
    19. Per la realizzazione dello scavo  di  alaggio  e  varo  delle
imbarcazioni con gru, all'interno del  polo  nautico  del  nord-ovest
della Sardegna, e' autorizzata nell'anno 2009, a favore del Comune di
Porto Torres, la spesa di  euro  3.000.000  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte in conto dell'UPB S01.03.010.