Art. 8 
 
            Disposizioni nel settore sanitario e sociale 
 
    1.  Per  la  riqualificazione  della  rete  di  emergenza-urgenza
sanitaria prevista nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento  alle  regioni  per  la
determinazione dei livelli di  assistenza  sanitaria  di  emergenza),
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del  2007,
art. 32, comma 10, e' rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000
(UPB S05.01.004 e S05.01.002). 
    2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute  e
di consentire la programmazione regionale degli  interventi  sanitari
volti alla tutela della collettivita' dai  medesimi  rischi,  possono
essere istituiti: 
      a) registri di  patologia  riferiti  a  malattie  di  rilevante
interesse sanitario; 
      b) registri di pazienti sottoposti a procedure  di  particolare
complessita'. 
    3. Gli atti di istituzione dei  registri  previsti  nel  comma  2
vengono adottati in conformita' al parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali), art. 154, comma l, lettera g). 
    4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione  a
programmi  attivati  nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  e
sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari,  con
l'esclusione dei dati riferiti  alle  abitudini  personali,  relativi
alle persone affette dalle malattie  o  soggette  agli  eventi  sopra
individuati, nel rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
    5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale
e la pediatria di libera scelta, finalizzati al  perseguimento  della
continuita'  dei  processi  di  cura,  alla  riduzione  dei  ricoveri
inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla  realizzazione
di  azioni  strategiche  mirate  alla  riqualificazione  della  spesa
farmaceutica e specialistica secondo principi di  appropriatezza,  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  2.500.000  annui  a  valere   sugli
stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001. 
    6. Il comma 22 dell'art. 18 della legge regionale 11 maggio 2004,
n. 6 (legge finanziaria 2004) e' abrogato. 
    7. L'autorizzazione di spesa disposta per le  finalita'  previste
dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per  la  profilassi
della peste bovina,  della  pleuropolmonite  contagiosa  dei  bovini,
dell'afta epizootica, della morva, della peste  equina,  della  peste
suina classica e africana, della febbre catarrale degli  ovini  e  di
altre malattie esotiche), art. 7, e' destinata anche al finanziamento
delle  attivita'  nel  campo  della   formazione,   aggiornamento   e
riqualificazione del personale del  Servizio  sanitario  regionale  e
della formazione manageriale (UPB S05.01.001). 
    8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto  dalla
legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 19, e' autorizzata,  per
l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005). 
    9. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.
1 del 2009 e' cosi' sostituita: 
      «f)   risorse   regionali   per   euro   4.000.000    destinate
all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di
famiglie che si assumono compiti di assistenza  e  cura  di  disabili
fisici,  psichiatrici  e  sensoriali  in   situazione   di   gravita'
certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Tali  risorse,   anche   ad
integrazione,  sulla   base   di   criteri   adottati   con   decreto
assessoriale, sentita  la  commissione  consiliare  competente,  sono
destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni  piu'
estreme, con il piu' alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a
piu' alto punteggio e/o con la presenza di piu' persone in situazione
di gravita' nello stesso nucleo familiare, di  cui  alla  graduatoria
dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge n. 162  del
1998.». 
    10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992,
n. 5 (Contributo alle Universita' della Sardegna per l'istituzione di
borse di studio per la frequenza  delle  scuole  di  specializzazione
delle facolta' di medicina e chirurgia), sono  concesse,  nei  limiti
dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati  medici  e  non
medici, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368 (Attuazione  della  direttiva  93/16/CE  in  materia  di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva  93/16/CE),
art.  35,  e  dalla  legge  29   dicembre   2000,   n.   401   (Norme
sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario),  art.  8.
Per tali finalita' e' autorizzata l'ulteriore spesa valutata in  euro
1.500.000 annui (UPB S02.04.010). 
    11. E' autorizzata nell'anno 2009,  a  favore  del  Coordinamento
regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la  concessione  di
un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione  di  un
programma di pubblicita' finalizzato a  favorire  l'incremento  delle
donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010). 
    12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile  2001,
n. 6 (legge finanziaria 2001), art. 5, comma 44, e' elevato fino a un
massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l'anno 2009  e'
valutata in euro 30.000; alla determinazione degli oneri per gli anni
successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S05.01.007). 
    13.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento   delle   attivita'
dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento
della stessa dal Ministero  della  giustizia  al  Servizio  sanitario
nazionale per il tramite della  Regione,  e'  autorizzata,  nell'anno
2009, la spesa di  euro  1.000.000  quale  anticipazione  sui  futuri
trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001). 
    14. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 2  del  2007
e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Ai  comuni  territorialmente  competenti  sono  delegate  le
funzioni amministrative previste dalla legge  regionale  17  novembre
1978, n. 68, per garantire il funzionamento  dei  centri  di  servizi
sociali gestiti dall'Ente  italiano  di  servizio  sociale  (EISS)  -
Comitato regionale Sardegna.  L'Amministrazione  regionale  determina
annualmente  con  legge  finanziaria,  a  decorrere  dall'anno  2010,
l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.». 
    Per le finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per
l'anno 2009, la concessione di un contributo  straordinario  di  euro
84.000 a favore del centro di Ottana. 
    15.  Nelle  more   della   predisposizione   di   un   piano   di
riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli  operatori  che
possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non  in  possesso
dei requisiti richiesti dal punto 7 dell'allegato alla delibera della
Giunta regionale n. 62/24 del 14  novembre  2008,  gli  educatori  di
ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per  la  prima
infanzia, in possesso di diploma di scuola media superiore  anche  ad
indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  almeno  cinque  anni  di  esperienza
lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o  sanitari
pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore  nei
settori sociale e sanitario. 
    16. Nella legge regionale  n.  9  del  2006,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 dell'art. 71 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni: 
      a) in materia di indennizzi a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione   di
emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonche' a  causa
di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma
3 dell'art. 3 della legge  14  ottobre  1999,  n.  362  (Disposizioni
urgenti in materia sanitaria); 
      b) relative all'erogazione di contributi a favore  di  titolari
di patenti di  guida  A,  B,  C,  speciali  con  incapacita'  motorie
permanenti previste nell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate).»; 
      b) dopo il comma 3-bis dell'art. 83 e' aggiunto il seguente: 
    «3-ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le  modalita'  di
trasferimento alle ASL  delle  funzioni  previste  nel  comma  2  bis
dell'art.  71  e  annualmente  ne  determina  le   relative   risorse
finanziarie.». 
    17. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000  per
la concessione di un contributo straordinario a favore dei  familiari
delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009). 
    18. Nell'art. 3 della  legge  regionale  5  luglio  1963,  n.  14
(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca),
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
      «f  bis)  due  membri  in  rappresentanza  delle   aziende   di
acquacoltura intensiva.». 
    19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari  di
ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che
non ne beneficiano, a  percorsi  di  riqualificazione  professionale,
aggiornamento,  potenziamento  delle   competenze   e   reinserimento
lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio  presso  le
imprese o soggetti accreditati del sistema associativo,  sindacale  e
datoriale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere  sulle
risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo e'  ripartito  in  egual
misura tra  le  due  categorie  di  beneficiari.  Al  lavoratore  che
partecipa al percorso formativo e'  erogato,  previa  stipula  di  un
apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500,
nell'ambito degli accordi  stipulati  tra  la  Regione  e  lo  Stato.
L'ammontare puo' variare in relazione  ai  massimali  previsti  dalle
leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del  percorso  formativo.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore  regionale  del  lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza  sociale,  approva
il  programma  degli  interventi,  da   realizzarsi   attraverso   la
predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali  integrati  di
formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei  servizi  per
il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri  di
priorita', i parametri di  adeguamento  del  contributo  mensile,  le
modalita' attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con
i  complessivi  interventi  di  politica  attiva  del  lavoro  e   di
completamento del sostegno al reddito gia' in essere. Gli  interventi
possono essere attuati  anche  attraverso  la  costituzione  di  doti
finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o  destinati
all'acquisizione di servizi utili alle  finalita'  del  programma  di
intervento. L'Assessore  regionale  della  programmazione,  bilancio,
credito e assetto del territorio e' autorizzato ad apportare,  con  i
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
    20. Gli stanziamenti previsti dalla  legge  regionale  n.  l  del
2009, art. 3, comma 2, lettera d), disposti a  favore  di  lavoratori
che non beneficiano  degli  ammortizzatori  sociali  ai  sensi  della
vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i  lavoratori
e  le  imprese  che  decidono  di  fare  ricorso   a   contratti   di
solidarieta', sono utilizzati prioritariamente  per  l'erogazione  di
sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli  ammortizzatori
sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli  anni  2008  e
2009. Il sussidio e' corrisposto per un  periodo  massimo  di  dodici
mesi. Tali sussidi, la cui misura e' stabilita dalla Giunta regionale
con  propria  deliberazione,  sentite  le  organizzazioni   sindacali
regionali, sono destinati con particolare riferimento  ai  lavoratori
del settore  industriale  e  del  relativo  sistema  dei  servizi  in
appalto. 
    21. I limiti di reddito e i rimborsi  a  favore  dei  nefropatici
previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993,  n.
43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio  1985,  n.  1  l:  «Nuove
norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), art. 1, commi  1
e 5, e art. 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura  non  superiore
al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in  bilancio
a far data dal 1° giugno 2009.  Per  tali  finalita'  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).