Art. 9 Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport 1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi: a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 4, comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005); b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013); c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventu' previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni di bilancio e disposizioni varie), art. 7 (UPB S02.01.013); d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170); e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla legge regionale n. 7 del 2005, art. 12, comma 1, lettera a), e' destinata a favore dell'Associazione per la libera universita' nuorese (AILUN) per le finalita' previste dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie), art. 25, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La lettera h) del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2007 e' sostituita dalla seguente: «h) a favore delle Universita' di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilita' studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilita' degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);». 3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma e' approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si' fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006. 4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalita' definiti dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. 5. Per favorire l'alta specializzazione giuridica, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Universita' della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica, ovvero ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle universita' sarde. (UPB S02.01.013). 6. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2008 le parole «e prioritariamente» sono soppresse. 7. Per soddisfare l'attuale fabbisogno del Sistema sanitario regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Universita' della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, e' destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche (UPB S02.01.009). 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalita' e' autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati: a) la lettera e) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 9 del 2006; b) la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attivita' di spettacolo in Sardegna); c) il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2008. 9. La lettera e) del comma l l dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2005 e' sostituita dalla seguente: «e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonche' accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalita' (UPB S02.01.013): 1) realizzare progetti di mobilita' giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalita' e della cittadinanza europea; 2) promuovere gli scambi giovanili.». 10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi: a) per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001); b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (UPB S03.02.001); c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalita' previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicita' istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), art. 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB S03.02.003); d) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilita' recate dall'UPB S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 e' destinata a sostegno delle attivita' sportive per i diversamente abili; e) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004); f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001); g) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), art. 20, una quota annuale pari a euro 130.000 destinata alle finalita' di cui alla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61 (Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo - ISPROM); h) per l'anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale contributo straordinario all'Istituto studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace ed il confronto fra i popoli nell'area mediterranea, da attuarsi anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali per la citta' di Betlemme» (UPB S03.02.005); i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000 per l'anno 2009 a favore dell'associazione Centro studi Emilio Lussu di Cagliari (UPB S03.02.005); j) per favorire la diffusione della didattica universitaria mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari per il finanziamento di un progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con il coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009); k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias per le finalita' di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 28, comma 1, lettera g) (UPB S03.02.005); l) per le finalita' di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 27, comma 2, lettera n), a favore della Facolta' teologica della Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale integrazione del contributo disposto per l'anno 2009 e la spesa valutata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2010 (UPB S02.0l.009 - cap. SC02.0166); m) per la gestione e l'attivita' istituzionale, per l'anno 2009, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Istituto Camillo Bellieni di Sassari (UPB S03.02.005); n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario della Sardegna, per la piena fruibilita' da parte della comunita' scientifica e dei cittadini interessati, la concessione di un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari, per la realizzazione di un progetto di ordinamento e inventariazione dei fondi della Contadoria generale del tribunale di appellazioni e gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale ecclesiastico di Cagliari (UPB S03.02.005); o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), art. 38, l'ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli enti locali che gestiscono siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanita'; il relativo programma e' disposto dalla Giunta regionale a' termini della legge regionale n.1I del 1977, art. 1, comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003); p) per le finalita' di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), art. 1, comma 1, lettera c), l'ulteriore spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002); q) per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione, la Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la Fondazione Banco di Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione per la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003); r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di Castelsardo per l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di commercio di Sassari, Universita' di Sassari e Comune di Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota sul turismo nei borghi (UPB S06.02.002); s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di Urzulei per l'organizzazione della manifestazione «Forum europeo di speleologia» (UPB SO4.03.003); t) a valere sulle disponibilita' recate dall'UPB S03.01.003, un contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici per la gestione e le attivita' istituzionali; u) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001); v) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006); w) per Vanno 2009 a valere sulle disponibilita' recate dal capitolo SCO5.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001); x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001); y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco; z) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, art. 20, una quota pari ad euro 190.000 destinata alla Fondazione Giuseppe Dessi' per spese di gestione e per l'organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005); aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attivita' culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui: 1) euro 15.000 a favore dell'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari; 2) euro 30.000 a favore della «Casa Gramsci» di Ghilarza; 3) euro 15.000 a favore dell'Associazione «Casa natale Antonio Gramsci» di Ales. Il contributo e' corrisposto nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo e' erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo dei finanziamenti per le finalita' assegnate. 11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 18 del 2006, art. 8, comma 5, lettera b), la Regione e' autorizzata a stipulare convenzioni rinnovabili di durata triennale con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari - Teatro di tradizione ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali), e riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2006 - per concorrere all'attivita' istituzionale, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento del patrimonio artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul territorio e alla gestione di strutture teatrali. Le convenzioni, inoltre, disciplinano il sostegno finanziario agli interventi, il cui valore e' commisurato anche in relazione alla partecipazione regionale al bilancio della Fondazione del Teatro lirico di Cagliari, e garantiscono che la liquidazione di un'anticipazione pari al 75 per cento del contributo annuo avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. 12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, art. 21, comma 1, dopo la lettera t) e' inserita la seguente: «t-bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attivita' di volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), settore culturale». (UPB S05.03.001 - S05.03.002). 13. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), e' autorizzata a favore del Comune di Oristano la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001). 14. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i' luoghi della cultura, e' autorizzata a erogare finanziamenti per il completamento di musei degli enti locali in fase di ultimazione. 15. Nel comma 30 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuita', salvaguardando le professionalita' e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, art. 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo art. 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e sono cosi' determinate: a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012; b) UPB 503.01..006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.». 16. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalita' di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), e' prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purche' l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate. 17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), art. 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate sono da rendicontare limitatamente al raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in relazione alle unita' immobiliari a uso di abitazione principale (prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2008, n. 67/2. 18. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dell'art. 6: 1) la lettera d) e' soppressa; 2) la lettera e) e' cosi' sostituita: «quattro rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI»; 3) la lettera f) e' cosi' sostituita: «due esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del CONI»; 4) la lettera l) e' soppressa; 5) la lettera m) e' soppressa; 6) la lettera o) e' soppressa. b) nel titolo dell'art. 22 e nel comma 1 le parole «a carattere dilettantistico» sono soppresse; c) nel comma 1 dell'art. 27 le parole «non iscritti a leghe professionistiche» sono cosi' sostituite «per la partecipazione a campionati non professionistici»; d) dopo il comma 7 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. La Regione e' autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati italiani. 7-ter. Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions League, e' prevista una premialita' del contributo regionale pari al 50 per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra.».