Art. 9 
 
Disposizioni  a  favore   dell'istruzione,   della   cultura,   dello
                      spettacolo e dello sport 
 
    1.  A  favore  dell'istruzione  sono   autorizzati   i   seguenti
interventi: 
      a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000  e  euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012  ad  integrazione
delle  risorse  finanziarie  per  interventi  urgenti   di   edilizia
scolastica previste dalla legge regionale n.  3  del  2008,  art.  4,
comma 1, lettera m), e per la messa a  norma  di  edifici  scolastici
(UPB S02.01.005); 
      b)  la  concessione,   nell'anno   2009,   di   un   contributo
straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari  e
Sassari (UPB S02.01.013); 
      c) la concessione, nell'anno 2009,  agli  enti  locali,  di  un
contributo di euro 150.000 per interventi a  favore  della  gioventu'
previsti dalla legge regionale 22 dicembre  2003,  n.  13  (Modifiche
alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge  finanziaria  2003,
variazioni  di  bilancio  e  disposizioni   varie),   art.   7   (UPB
S02.01.013); 
      d) la concessione di un contributo  annuo  di  euro  220.000  a
favore del Consorzio Forgea international  per  la  realizzazione  di
corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede
di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti  da  paesi  in
via  di  sviluppo;  conseguentemente  e'  ridotta  di  pari   importo
l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge  regionale  n.  1  del
2009, art. 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170); 
      e) una quota annua,  pari  a  euro  980.000,  del  fondo  unico
previsto dalla legge regionale n. 7  del  2005,  art.  12,  comma  1,
lettera a), e' destinata a favore  dell'Associazione  per  la  libera
universita' nuorese (AILUN) per le  finalita'  previste  dalla  legge
regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi
settori e disposizioni varie), art. 25, e successive modificazioni  e
integrazioni. 
    2. La lettera h) del comma 2 dell'art. 27 della  legge  regionale
n. 2 del 2007 e' sostituita dalla seguente: 
      «h) a favore delle Universita' di Cagliari e Sassari, una spesa
valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento  dei  programmi
di mobilita' studentesca  internazionale,  attivati  sulla  base  dei
programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di  accordi  bilaterali
per la mobilita' degli studenti, e per il miglioramento  dei  servizi
agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);». 
    3. La Giunta  regionale,  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  del
personale precario  della  scuola  secondo  l'ordine  delle  relative
graduatorie,  predispone,  per  l'anno  2009-2010,  un  programma  di
interventi volto a sostenere  l'estensione  del  tempo  scuola  nelle
scuole   dell'infanzia   fino   a   cinquanta   ore   settimanali   e
l'attivazione, nelle scuole pubbliche di  ogni  ordine  e  grado,  di
moduli  didattico-integrativi.  Il  programma  e'  approvato  in  via
preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  e  inviato  alla  Commissione
consiliare competente che esprime il proprio  parere  entro  quindici
giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni
la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa
si' fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB  S02.01.001
e  S02.01.006.  La  Giunta   regionale   provvede   alle   variazioni
compensative nell'ambito delle medesime UPB a'  termini  della  legge
regionale n. 11 del 2006. 
    4. Nelle more di una riforma organica della  normativa  regionale
in materia di istruzione,  la  Giunta  regionale,  nell'ambito  delle
dotazioni  organiche  complessive  definite  in  base  alle   vigenti
disposizioni e tenuto conto delle  condizioni  di  disagio  legate  a
specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri  per
la distribuzione  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei  criteri  e  delle  modalita'  definiti
dalla Giunta regionale, la Direzione generale dell'Assessorato  della
pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra  le
istituzioni scolastiche. 
    5. Per favorire l'alta specializzazione giuridica,  per  ciascuno
degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e' autorizzata la spesa  di  euro
400.000 per il conferimento di borse di studio, da  attribuire  anche
con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1°  grado
del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani
laureati in giurisprudenza frequentanti  il  2°  anno  di  scuole  di
specializzazione per le professioni  forensi  presso  le  Universita'
della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno
degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica,  ovvero
ammessi  a  dottorati  di  ricerca  in   materie   giuridiche   delle
universita' sarde. (UPB S02.01.013). 
    6. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
n. 3 del 2008 le parole «e prioritariamente» sono soppresse. 
    7. Per soddisfare  l'attuale  fabbisogno  del  Sistema  sanitario
regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8
luglio  1996,  n.  26  (Norme  sui  rapporti  tra  la  Regione  e  le
Universita' della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009  e
a euro 2.000.000 per  ciascuno  degli  anni  dal  2010  al  2012,  e'
destinata  al  finanziamento  dei  corsi   di   laurea   in   scienze
infermieristiche (UPB S02.01.009). 
    8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997,
n. 28 (Interventi a favore della istituzione  di  scuole  civiche  di
musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalita' e' autorizzata
una spesa valutata in euro 1.500.000 annui  (UPB  S05.04.003).  Dalla
stessa data sono abrogati: 
      a) la lettera e) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale
n. 9 del 2006; 
      b) la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge  regionale
6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attivita' di  spettacolo  in
Sardegna); 
      c) il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2008. 
    9. La lettera e) del comma l l dell'art. 12 della legge regionale
n. 7 del 2005 e' sostituita dalla seguente: 
      «e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui  da  suddividere
tra le associazioni aventi  comprovata  esperienza  nel  campo  degli
scambi  internazionali  nonche'  accreditate  presso  le  istituzioni
europee ed  internazionali  che  hanno  le  seguenti  finalita'  (UPB
S02.01.013): 
        1) realizzare progetti di mobilita' giovanile internazionale,
di promozione dell'interculturalita' e della cittadinanza europea; 
        2) promuovere gli scambi giovanili.». 
    10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport,  sono
autorizzati i seguenti interventi: 
      a) per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il
funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001); 
      b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di  euro  50.000  per  la
sperimentazione,   nelle   scuole   di   ogni   ordine    e    grado,
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare  della  lingua  sarda  in
orario curriculare (UPB S03.02.001); 
      c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e
televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999,  n.  482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e
secondo le modalita' previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n.
22  (Interventi  della  Regione  a  sostegno  dell'editoria   locale,
dell'informazione e  disciplina  della  pubblicita'  istituzionale  e
abrogazione della legge regionale  n.  35  del  1952  e  della  legge
regionale n. 11 del 1953), art. 22, comma 1, lettera b), per ciascuno
degli  anni  dal  2009  al  2012,  la  spesa  di  euro  200.000  (UPB
S03.02.003); 
      d) per  l'anno  2009,  a  valere  sulle  disponibilita'  recate
dall'UPB S05.04.001 - cap. SC05.0856 la  somma  di  euro  100.000  e'
destinata a sostegno delle  attivita'  sportive  per  i  diversamente
abili; 
      e) per l'anno 2009 a valere  sulle  disponibilita'  recate  dal
capitolo SC03.0053  una  quota  fino  ad  euro  300.000  destinata  a
fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza
(UPB S03.01.004); 
      f) per gli anni 2009 e 2010,  la  spesa  di  euro  150.000  per
iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e
della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica  (UPB
S03.02.001); 
      g) a  valere  sul  fondo  previsto  dalla  legge  regionale  20
settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della cultura), art. 20, una quota annuale pari a euro 130.000
destinata alle finalita' di cui  alla  legge  regionale  27  novembre
1979, n. 61 (Concessione di un  contributo  annuale  all'Istituto  di
studi e programmi per il Mediterraneo - ISPROM); 
      h) per l'anno 2009 la spesa di  euro  50.000  quale  contributo
straordinario all'Istituto studi  e  programmi  per  il  Mediterraneo
(ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace  ed
il confronto fra i popoli nell'area mediterranea, da  attuarsi  anche
attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali per  la
citta' di Betlemme» (UPB S03.02.005); 
      i) per i compiti istituzionali la  spesa  di  euro  20.000  per
l'anno 2009 a favore dell'associazione Centro studi Emilio  Lussu  di
Cagliari (UPB S03.02.005); 
      j) per favorire la  diffusione  della  didattica  universitaria
mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno  degli  anni
dal 2009 al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' di Sassari per il finanziamento di un
progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con  il
coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009); 
      k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui  a  favore
dell'Istituto  Euromediterraneo  (ISR)  di  Tempio-Ampurias  per   le
finalita' di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art.  28,  comma
1, lettera g) (UPB S03.02.005); 
      l) per le finalita' di cui alla legge regionale n. 2 del  2007,
art. 27, comma 2, lettera n), a favore della Facolta' teologica della
Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale integrazione del  contributo
disposto per l'anno 2009 e la spesa valutata in euro 100.000 annui  a
decorrere dall'anno 2010 (UPB S02.0l.009 - cap. SC02.0166); 
      m) per la gestione  e  l'attivita'  istituzionale,  per  l'anno
2009, la  spesa  di  euro  100.000  a  favore  dell'Istituto  Camillo
Bellieni di Sassari (UPB S03.02.005); 
      n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
documentario della Sardegna, per la piena fruibilita' da parte  della
comunita' scientifica e dei cittadini interessati, la concessione  di
un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli  anni  dal  2009  al
2011, a favore dell'Archivio storico diocesano di  Cagliari,  per  la
realizzazione di un progetto di  ordinamento  e  inventariazione  dei
fondi della Contadoria  generale  del  tribunale  di  appellazioni  e
gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale  ecclesiastico  di
Cagliari (UPB S03.02.005); 
      o) a  integrazione  degli  stanziamenti  previsti  dalla  legge
regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge  finanziaria  2000),  art.  38,
l'ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore  degli  enti  locali
che  gestiscono  siti  riconosciuti   dall'UNESCO   come   patrimonio
dell'umanita';  il  relativo  programma  e'  disposto  dalla   Giunta
regionale a' termini della legge regionale n.1I  del  1977,  art.  1,
comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003); 
      p) per le finalita' di cui alla legge regionale 21 aprile 1955,
n.  7  (Provvedimenti  per   manifestazioni,   propaganda   e   opere
turistiche), art. 1, comma 1, lettera c), l'ulteriore spesa  di  euro
100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002); 
      q) per l'attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione,  la
Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la  Fondazione  Banco  di
Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari
del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione  per
la realizzazione e la gestione del Museo  Biasi,  la  spesa  di  euro
300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003); 
      r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di
Castelsardo per l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione,  Camera
di  commercio  di  Sassari,  Universita'  di  Sassari  e  Comune   di
Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota  sul  turismo
nei borghi (UPB S06.02.002); 
      s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune  di
Urzulei per l'organizzazione della manifestazione «Forum  europeo  di
speleologia» (UPB SO4.03.003); 
      t) a valere sulle disponibilita' recate dall'UPB S03.01.003, un
contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici
per la gestione e le attivita' istituzionali; 
      u) per l'anno 2009, a valere sulle  disponibilita'  recate  dal
capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000  a
favore della sezione sarda  del  Comitato  italiano  paralimpico  per
l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001); 
      v) per l'anno 2009 a valere  sulle  disponibilita'  recate  dal
capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o
partecipazione a festival  cinematografici  di  rilievo  nazionale  e
internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti
in forma associata (UPB S05.04.006); 
      w) per Vanno 2009 a  valere  sulle  disponibilita'  recate  dal
capitolo SCO5.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a
favore del Comitato regionale del CONI per  la  partecipazione  della
rappresentativa   della   Sardegna   alla   manifestazione   sportiva
internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001); 
      x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000  per
la pubblicazione di opere  di  particolare  pregio  finalizzate  alla
promozione della Sardegna (UPB S03.02.001); 
      y) una quota annua, pari ad  euro  100.000  dello  stanziamento
iscritto in conto dell'UPB  S03.01.001  (cap.  SC03.0001),  destinata
alle spese di gestione e  funzionamento  del  Padiglione  etnografico
presso la Cittadella dei musei di Cagliari  dedicato  all'esposizione
regionale permanente della Collezione Cocco; 
      z) a decorrere dall'anno 2009,  a  valere  sul  fondo  previsto
dalla legge regionale n. 14 del 2006, art. 20, una quota pari ad euro
190.000 destinata  alla  Fondazione  Giuseppe  Dessi'  per  spese  di
gestione e per l'organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005); 
      aa)  per  favorire  gli  studi,  la  ricerca  e  le   attivita'
culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di  euro  60.000,  di
cui: 
        1) euro 15.000 a favore dell'Istituto  di  studi  e  ricerche
Antonio Gramsci di Cagliari; 
        2) euro 30.000 a favore della «Casa Gramsci» di Ghilarza; 
        3)  euro  15.000  a  favore  dell'Associazione  «Casa  natale
Antonio Gramsci» di Ales. 
    Il contributo e' corrisposto nella misura  dell'80  per  cento  a
titolo di anticipazione. Il saldo e' erogato previa presentazione  di
autocertificazione del responsabile legale attestante l'utilizzo  dei
finanziamenti per le finalita' assegnate. 
    11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed in
attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 18  del  2006,
art. 8, comma 5, lettera b), la Regione e'  autorizzata  a  stipulare
convenzioni rinnovabili  di  durata  triennale  con  l'Ente  concerti
Marialisa De Carolis di Sassari  -  Teatro  di  tradizione  ai  sensi
dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n.  800  (Nuovo  ordinamento
degli enti lirici e delle  attivita'  musicali),  e  riconosciuto  di
interesse regionale dalla lettera a) del comma 1  dell'art.  7  della
legge regionale  n.  18  del  2006  -  per  concorrere  all'attivita'
istituzionale,   all'organizzazione   delle   stagioni   liriche    e
concertistiche     annuali,     all'incremento     del     patrimonio
artistico-strumentale,  allo  sviluppo  della  cultura  musicale  sul
territorio e alla gestione di  strutture  teatrali.  Le  convenzioni,
inoltre, disciplinano il sostegno finanziario agli interventi, il cui
valore  e'  commisurato  anche  in  relazione   alla   partecipazione
regionale al bilancio della Fondazione del Teatro lirico di Cagliari,
e garantiscono che la liquidazione di un'anticipazione pari al 75 per
cento del contributo annuo avvenga entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di bilancio. 
    12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, art. 21, comma 1,  dopo
la lettera t) e' inserita la seguente: 
      «t-bis)  il  sostegno  alle  organizzazioni   di   volontariato
iscritte nel registro regionale  previsto  nell'art.  5  della  legge
regionale 13 settembre 1993,  n.  39  (Disciplina  dell'attivita'  di
volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.  4,
e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n.  3),  settore  culturale».
(UPB S05.03.001 - S05.03.002). 
    13. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborense  per  la
ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il  Marchesato
di Oristano (ISTAR), e' autorizzata a favore del Comune  di  Oristano
la concessione di un contributo valutato in euro  50.000  annui  (UPB
S03.02.001). 
    14. L'Amministrazione  regionale,  nell'ambito  delle  competenze
previste  dalla  legge  regionale  n.  14  del  2006,  e  nell'attesa
dell'approvazione del Piano  regionale  per  i  beni  culturali,  gli
istituti  e  i'  luoghi  della  cultura,  e'  autorizzata  a  erogare
finanziamenti per il completamento di musei degli enti locali in fase
di ultimazione. 
    15. Nel comma 30 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Tali  risorse  sono
utilizzate  dagli  enti  locali   per   garantire   la   continuita',
salvaguardando le professionalita'  e  le  esperienze  acquisite  dai
soggetti esecutori, dei progetti  in  essere  ai  sensi  della  legge
regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge  regionale
20 aprile 2000, n. 4, art. 38, e successive modifiche e integrazioni,
e di quelli di cui al medesimo art. 23 della legge regionale n. 4 del
2006, in  misura  non  superiore  al  90  per  cento,  e  sono  cosi'
determinate: 
      a)  UPB  S03.01.003  euro  15.500.000  per  l'anno  2009,  euro
16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli  anni
2011 e 2012; 
      b)  UPB  503.01..006  euro  7.000.000  per  l'anno  2009,  euro
7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per  ciascuno  degli  anni
2011 e 2012.». 
    16. L'utilizzazione dei contributi  impegnati  negli  anni  2003,
2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalita' di  cui
alla  legge  regionale  15  ottobre  1997,  n.   26   (Promozione   e
valorizzazione della cultura  e  della  lingua  della  Sardegna),  e'
prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purche'
l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate. 
    17. I contributi  concessi  ai  privati,  ai  sensi  della  legge
regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli
eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del  mese  di  ottobre
2008), art. 1, comma 5, lettera a), per il  ripristino  delle  unita'
immobiliari  danneggiate  sono  da  rendicontare   limitatamente   al
raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in
relazione alle unita' immobiliari  a  uso  di  abitazione  principale
(prima casa) di cui alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  28
novembre 2008, n. 67/2. 
    18. Nella legge regionale 17 maggio 1999,  n.  17  (Provvedimenti
per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) nel comma 1 dell'art. 6: 
        1) la lettera d) e' soppressa; 
        2) la lettera e) e' cosi' sostituita: «quattro rappresentanti
di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport  individuali,
designati dal Comitato regionale sardo del CONI»; 
        3) la lettera f) e' cosi' sostituita:  «due  esponenti  degli
enti di promozione sportiva, designati dal Comitato  regionale  sardo
del CONI»; 
        4) la lettera l) e' soppressa; 
        5) la lettera m) e' soppressa; 
        6) la lettera o) e' soppressa. 
      b) nel titolo dell'art. 22 e nel comma 1 le parole «a carattere
dilettantistico» sono soppresse; 
      c) nel comma 1 dell'art. 27 le parole  «non  iscritti  a  leghe
professionistiche» sono cosi' sostituite  «per  la  partecipazione  a
campionati non professionistici»; 
      d) dopo il comma 7 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis.  La  Regione  e'  autorizzata  a   concedere   contributi
forfetari, nella misura massima prevista dal comma 2, a favore  delle
federazioni sportive riconosciute  dal  CONI  per  la  partecipazione
delle loro rappresentative ai campionati italiani. 
    7-ter.  Per  le  squadre  che  vincono  i  rispettivi  campionati
nazionali  della  massima   serie,   con   conseguente   diritto   di
partecipazione alle  Coppe  europee  per  le  squadre  vincitrici  di
scudetto,  Champions  League,  e'  prevista   una   premialita'   del
contributo  regionale  pari  al  50  per  cento   del   finanziamento
programmato su base annuale per la stessa squadra.».