Art. 24 Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilita', sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici. 2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, e' costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo e' comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. 3. Il prezzario e' esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, ed e' adottato, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilita'. 4. Ciascuna voce di prezzario e' calcolata tramite una analisi del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli prodotti, desunti da indagini di mercato su territorio regionale e nazionale, del costo della posa in opera, che sara' effettuata con mezzi d'opera e/o a mano, e dei trasporti. 5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente. Le quotazioni saranno indicate in Euro e saranno affiancate dall'incidenza della mano d'opera in percentuale sul prezzo in elenco, calcolata scorporando l'aliquota del-l'utile d'impresa e delle spese generali. 6. Tutti i prezzi inseriti nel prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% (mediamente 13,64%) e utile di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non verra' applicata l'aliquota relativa all'utile di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara. 7. I prezzi riportati si dovranno intendere come informativi e medi, per forniture e lavori con normale grado di difficolta', e corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entita', per lavori di ristrutturazione per un intero stabile, e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entita'. Per opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovra' tenere conto della specificita' degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici ed architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative che si potranno discostare da quanto pubblicato sul prezzario. 8. Nessuna ulteriore variazione dei prezzi diversa da quelle previste dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, puo' essere introdotta, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006. 9. Per interventi da eseguire nelle isole minori, i prezzi del prezzario andranno maggiorati fino ad una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui e' specificamente indicato. 10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si fa espresso riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario. 11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci e comprenderanno ponteggi di servizio, attrezzature, opere provvisionali, opere di protezione, vie di accesso al cantiere, nonche' le spese di adeguamento del cantiere in osservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cantiere ecc.); detti oneri non comprenderanno altresi' gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel piano di sicurezza e coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisionale prevista nel piano di sicurezza non dovra' tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.