Art. 24 
 
          Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi 
         di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  10  della  legge  regionale  n.  12/2011,
l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilita', sulla
base dei criteri  generali  fissati  dal  Presidente  della  Regione,
previa deliberazione della  Giunta  regionale,  adotta  il  prezzario
unico regionale per i lavori pubblici. 
    2. Il  prezzario,  di  cui  al  precedente  comma,  al  quale  si
attengono gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011
per la realizzazione dei  lavori  di  loro  competenza  da  eseguirsi
nell'intero territorio regionale, e' costituito da voci di capitolato
per opere finite e/o forniture, il cui costo e' comprensivo di  tutte
le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera  completa
e realizzata a perfetta regola d'arte. 
    3. Il prezzario e' esitato dal dipartimento regionale  tecnico  a
seguito dell'approvazione da parte della  Commissione  consultiva  ex
art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata  dal
comma 3, lettera b), dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, ed
e' adottato, con decreto dell'Assessore per le  infrastrutture  e  la
mobilita'. 
    4. Ciascuna voce di prezzario e' calcolata  tramite  una  analisi
del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli  prodotti,
desunti da indagini di mercato su territorio regionale  e  nazionale,
del costo della posa in opera, che sara' effettuata con mezzi d'opera
e/o a mano, e dei trasporti. 
    5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di  fornitura
e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini  pubblicati  e  a
valutazioni specifiche di mercato  corrente.  Le  quotazioni  saranno
indicate in Euro  e  saranno  affiancate  dall'incidenza  della  mano
d'opera in percentuale sul prezzo in  elenco,  calcolata  scorporando
l'aliquota del-l'utile d'impresa e delle spese generali. 
    6. Tutti i prezzi inseriti  nel  prezzario  sono  comprensivi  di
spese generali nella misura massima del  15%  (mediamente  13,64%)  e
utile di impresa nella misura del 10%, escluso il  capitolo  relativo
agli oneri per la  sicurezza,  per  il  quale  non  verra'  applicata
l'aliquota relativa all'utile di  impresa  in  quanto  i  prezzi  non
saranno soggetti a ribasso al momento della gara. 
    7. I prezzi riportati si dovranno intendere  come  informativi  e
medi, per forniture e lavori con  normale  grado  di  difficolta',  e
corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni  di
media entita', per lavori di ristrutturazione per un intero  stabile,
e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entita'. Per opere
di restauro di edifici  monumentali,  il  progettista  dovra'  tenere
conto  della  specificita'  degli   interventi,   per   la   perfetta
conservazione   dei   beni   artistici   ed   architettonici,   anche
predisponendo  apposite  analisi  giustificative  che   si   potranno
discostare da quanto pubblicato sul prezzario. 
    8. Nessuna ulteriore variazione  dei  prezzi  diversa  da  quelle
previste dall'art. 10, comma 4, della  legge  regionale  n.  12/2011,
puo' essere introdotta, fatto  salvo  quanto  ulteriormente  previsto
dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006. 
    9. Per interventi da eseguire nelle isole minori,  i  prezzi  del
prezzario andranno maggiorati fino ad  una  percentuale  massima  del
30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro  che  si  dovranno
realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione,  ad
esclusione di quelle voci in cui e' specificamente indicato. 
    10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si  fa  espresso
riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per  appalti
edilizi del Ministero delle  infrastrutture  e  alla  raccolta  delle
norme di misurazione e valutazione dei lavori per  le  opere  quotate
nel prezzario. 
    11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci
e  comprenderanno   ponteggi   di   servizio,   attrezzature,   opere
provvisionali, opere di  protezione,  vie  di  accesso  al  cantiere,
nonche' le spese di adeguamento del  cantiere  in  osservanza  ed  ai
sensi dell'allegato XV, punto 4, del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed  integrazioni  (dispositivi  di
protezione individuale,  baraccamenti,  impianto  di  manutenzione  e
illuminazione del cantiere  ecc.);  detti  oneri  non  comprenderanno
altresi' gli  apprestamenti  e  le  misure  preventive  e  protettive
espressamente previste nel piano di sicurezza  e  coordinamento,  ove
redatto, ai sensi della normativa  vigente  in  materia.  Ogni  altra
opera provvisionale prevista nel piano di sicurezza non dovra' tenere
conto dell'aliquota di utile di impresa  in  quanto  non  soggetta  a
ribasso d'asta in fase di gara.