Art. 8 Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 1. In conformita' dello schema-tipo elaborato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita', ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed e' ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009. 2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita' rispetto ad altri elementi in conformita' di quanto disposto dal codice. 3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dal-l'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. 4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e' redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro. 5. Nei comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale e' fissato in trenta giorni consecutivi. 6. In tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale e' approvato dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute.