Art. 8 
Programmazione dei lavori pubblici. Programma  triennale  ed  elenchi
  annuali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 
    1. In conformita' dello  schema-tipo  elaborato  dall'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della  mobilita',  ogni  anno  viene
redatto, aggiornando quello precedentemente approvato,  un  programma
dei  lavori  pubblici  da  eseguire  nel  successivo  triennio.  Tale
programma  e'   deliberato   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici
contestualmente al bilancio di previsione  ed  e'  ad  essi  allegato
assieme  all'elenco  dei  lavori  da  avviare  nell'anno.  Fino  alla
definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione  il
decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009. 
    2. Il  programma  indica,  per  tipologia  e  in  relazione  alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati
attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche  di  ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni  con
piani di assetto territoriale o di settore, le  risorse  disponibili,
la stima dei costi e  dei  tempi  di  attuazione.  Le  priorita'  del
programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita'  rispetto  ad
altri elementi in conformita' di quanto disposto dal codice. 
    3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti,  entro
il 30 settembre di ogni  anno  ed  adottati  dal-l'organo  competente
entro il 15 ottobre di ogni anno. La  proposta  di  aggiornamento  e'
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili  del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni  dello  Stato
procedono all'aggiornamento definitivo del  programma  entro  novanta
giorni  dall'approvazione  della  legge  di  bilancio  da  parte  del
Parlamento. 
    4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma  3  e'  redatto,
entro la stessa  data,  l'elenco  dei  lavori  da  avviare  nell'anno
successivo,  con  l'indicazione  del  codice   unico   di   progetto,
previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro. 
    5.  Nei  comuni  il  periodo  di  affissione  all'albo   pretorio
telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale  e'  fissato
in trenta giorni consecutivi. 
    6. In tale periodo  possono  essere  presentate  osservazioni  da
parte  di  tutti  i  soggetti  privati  e  pubblici  che  ne  abbiano
interesse. Dopo  tale  periodo  il  programma  triennale  e  l'elenco
annuale e' approvato dal consiglio comunale che  si  pronuncia  anche
sulle eventuali osservazioni pervenute.