Art. 4 
Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata  attraverso
  interventi di ristrutturazione,  ampliamento  e  di  demolizione  e
  ricostruzione di edifici non residenziali. 
    1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento  o
di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale,
i  Comuni  riconoscono,  quale  misura   premiale,   una   superficie
supplementare nella misura del 10 per cento  della  superficie  utile
lorda esistente al momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    2. L'incremento di cui al comma 1 puo'  essere  aumentato  di  un
ulteriore  10  per  cento,  laddove  il  proprietario  reperisca  gli
standard necessari per l'intero  ampliamento,  ovvero  provveda  alla
monetizzazione degli standard mediante pagamento  al  Comune  di  una
somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree  equivalenti
per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle
per le quali sussiste l'obbligo di cessione. 
    3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard  di
cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte  del  Comune
di aree destinate a parcheggi, alle  attrezzature  e  alle  opere  di
urbanizzazione  secondaria  di  interesse  generale,  o  destinate  a
servizi di quartiere, nonche' alla realizzazione  o  riqualificazione
di  dette  opere  e  servizi  e   all'abbattimento   delle   barriere
architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici. 
    4. Il valore massimo della misura premiale e' incrementato di  un
ulteriore  10  per   cento   della   superficie   esistente   qualora
l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in  classe
B, ai sensi della normativa vigente,  e  per  tale  intervento  siano
reperiti i  relativi  standard  anche  attraverso  la  monetizzazione
prevista dal comma 2. 
    5. Il valore massimo della misura premiale e' incrementato di  un
ulteriore 5 per cento della superficie esistente,  che  si  andra'  a
sommare  alle  premialita'  di  cui  ai  precedenti  commi,   qualora
l'intervento  di  demolizione  e   ricostruzione   di   edifici   non
residenziali determini lo smantellamento e la  bonifica  di  immobili
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  siano
dotati di coperture contaminate da amianto  e  per  tale  ampliamento
siano  reperiti  i  relativi  di  standard,   anche   attraverso   la
monetizzazione prevista dal comma 2. 
    6. La misura premiale di cui al comma 5  non  e'  cumulabile  con
altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale. 
    7. In ogni caso,  gli  spazi  per  parcheggi  pertinenziali  sono
reperiti nella misura minima, prevista  dalla  normativa  vigente  in
materia, per la specifica destinazione.