Art. 4 Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali. 1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'intero ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. 3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonche' alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici. 4. Il valore massimo della misura premiale e' incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione prevista dal comma 2. 5. Il valore massimo della misura premiale e' incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie esistente, che si andra' a sommare alle premialita' di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione prevista dal comma 2. 6. La misura premiale di cui al comma 5 non e' cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale. 7. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione.