Art. 6. Deliberazione attuativa 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e la commissione regionale per promozione di condizioni di pari opportunita' uomo-donna, provvede all'emanazione di una deliberazione contenente: indicazioni relative agli indirizzi, ai termini e alle procedure per le azioni di cui alla presente legge ed alla loro verifica; parametri per la documentazione delle spese di cui al successivo art. 8, comma 3; priorita' e criteri di valutazione dei progetti di cui al precedente art. 5, comma 1; condizioni e modalita' di restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente art. 5, qualora il soggetto assuma, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, un'occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico.