Art. 6.
                       Deliberazione attuativa
 
   1. Entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,   la   giunta  regionale  sentita  la  competente  commissione
consiliare e la commissione regionale per promozione di condizioni di
pari  opportunita'  uomo-donna,  provvede   all'emanazione   di   una
deliberazione contenente:
    indicazioni  relative agli indirizzi, ai termini e alle procedure
per le azioni di cui alla presente legge ed alla loro verifica;
    parametri per la documentazione delle spese di cui al  successivo
art. 8, comma 3;
    priorita'  e  criteri  di  valutazione  dei  progetti  di  cui al
precedente art. 5, comma 1;
    condizioni e modalita' di restituzione  delle  somme  erogate  ai
sensi  del  precedente  art.  5,  qualora  il  soggetto  assuma,  nei
ventiquattro  mesi  successivi   a   quello   della   corresponsione,
un'occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello
pubblico.