Art. 7.
           Assistenza tecnica e attivita' di progettazione
 
   1. La Regione garantisce l'assistenza tecnica agli enti locali che
intendono promuovere le iniziative di cui al precedente art. 1, anche
tramite la formazione dei funzionari degli enti medesimi.
   2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a dare attuazione agli
interventi di cui al presente articolo  direttamente,  con  l'Agenzia
per  l'Impiego  della  Toscana  o attraverso convenzioni con soggetti
pubblici e privati.
   3. Per le attivita' di  assistenza  tecnica  e  progettazione,  e'
riservato   un  finanziamento  non  superiore  al  5%  delle  risorse
stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente
articolo e ai successivi artt. 8 e 9.