Art. 7. Assistenza tecnica e attivita' di progettazione 1. La Regione garantisce l'assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere le iniziative di cui al precedente art. 1, anche tramite la formazione dei funzionari degli enti medesimi. 2. La giunta regionale e' autorizzata a dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo direttamente, con l'Agenzia per l'Impiego della Toscana o attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica e progettazione, e' riservato un finanziamento non superiore al 5% delle risorse stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente articolo e ai successivi artt. 8 e 9.