Art. 9. Compiti ulteriori della Regione 1. Quando attivita' di orientamento professionale o di formazione professionale siano necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione provvede attraverso le proce- dure e gli strumenti ordinari di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45. Quando la realizzazione delle iniziative non risulti obiettivamente compatibile, per tempi o modalita', con le procedure e gli strumenti ordinari, la giunta regionale e' autorizzata a disporre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, interventi straordinari ed aggiuntivi di orientamento e formazione. 2. La giunta regionale sentita la commissione tecnica interistituzionale, di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, provvede alla valutazione, tramite i propri uffici, sulla base di istruttorie realizzate da soggetti individuati da apposita convenzione, al finanziamento diretto dei progetti di cui al precedente art. 5, trasmessi dalle province ai sensi del precedente art. 8, comma 4, secondo le modalita' indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 6. 3. Per le attivita' formative, orientative, ordinarie e straordinarie, e di valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad una spesa fino al 10% delle risorse stanziate con legge di Bilancio per gli interventi di cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 7 e 8.