Art. 9.
                   Compiti ulteriori della Regione
 
   1. Quando attivita' di orientamento professionale o di  formazione
professionale  siano necessarie per la realizzazione delle iniziative
di cui alla presente legge, la Regione provvede attraverso le  proce-
dure e gli strumenti ordinari di cui alla legge regionale 21 febbraio
1985,  n.  16  e  legge  regionale  17  luglio 1989, n. 45. Quando la
realizzazione   delle   iniziative   non    risulti    obiettivamente
compatibile,  per tempi o modalita', con le procedure e gli strumenti
ordinari, la giunta regionale e' autorizzata  a  disporre,  anche  in
deroga   alle   disposizioni   vigenti,  interventi  straordinari  ed
aggiuntivi di orientamento e formazione.
   2.  La   giunta   regionale   sentita   la   commissione   tecnica
interistituzionale, di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26,
provvede  alla  valutazione,  tramite  i propri uffici, sulla base di
istruttorie  realizzate   da   soggetti   individuati   da   apposita
convenzione,   al  finanziamento  diretto  dei  progetti  di  cui  al
precedente art. 5, trasmessi dalle province ai sensi  del  precedente
art. 8, comma 4, secondo le modalita' indicate nella deliberazione di
cui al precedente art. 6.
   3.   Per   le   attivita'   formative,  orientative,  ordinarie  e
straordinarie, e di valutazione di cui ai commi 1 e  2  del  presente
articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad una spesa fino al 10%
delle  risorse  stanziate con legge di Bilancio per gli interventi di
cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 7 e 8.