Art. 12. Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali 1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge e' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalita' previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.