Art. 12.
  Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
 
   1. Ai fini di quanto previsto dalla presente  legge  e'  istituito
presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni
il  cui statuto contenga le finalita' previste agli artt. 1 e 2 della
presente legge.