Art. 13. Provvedimenti e sanzioni amministrative 1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e 3, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unita' sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. 2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000. 3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell'ambito della propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. 4. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della presente legge e' punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000. 5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente legge. 6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.