Art. 13.
               Provvedimenti e sanzioni amministrative
 
   1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e  3,  gli
animali  maltrattati  o  comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al
comma 2 dell'art. 3  sono  posti  sotto  osservazione  sanitaria  dal
servizio veterinario della Unita' sanitaria locale, per assicurare il
ripristino  delle  condizioni  di  benessere; i costi relativi sono a
carico del detentore dell'animale.
   2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio  il  proprio  cane  e
conseguentemente  di  iscriverlo  all'anagrafe  di  cui all'art. 6 e'
punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
   3. Il detentore  di  animali  di  affezione  che  ne  permette  il
vagabondaggio,  salvo  che  per  i  casi  disciplinati  da  normative
speciali, o li abbandoni anche nell'ambito della  propria  abitazione
e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  da lire 200.000 a lire
1.200.000.
   4.  La  violazione  degli  obblighi  previsti  dall'art.  8  della
presente  legge  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 600.000.
   5. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  ai  commi
precedenti  sono  acquisiti  al  bilancio  regionale  con  vincolo di
destinazione per gli interventi previsti nella presente legge.
   6. Eventuali  variazioni  delle  sanzioni,  dovute  ad  interventi
legislativi  nazionali,  sono  aggiornate  con decreto del Presidente
della Giunta.