Art. 4. Controllo della riproduzione 1. La Regione e le Unita' sanitarie locali attraverso i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione. 2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati, secondo quanto previsto all'art. 11. 3. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Unita' sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.