Art. 4.
                    Controllo della riproduzione
 
   1. La Regione e le Unita' sanitarie locali  attraverso  i  servizi
veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari
liberi  professionisti  che  operano nel settore e delle associazioni
per la protezione  degli  animali,  promuovono  la  conoscenza  e  la
diffusione  dei  metodi  per  il  controllo  della riproduzione degli
animali di affezione.
   2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione  delle  nascite  viene  effettuato  per mezzo dei servizi
veterinari delle Unita' sanitarie locali, degli ambulatori veterinari
autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli
animali e di privati, secondo quanto previsto all'art. 11.
   3. I gatti che vivono in liberta' sono  sterilizzati  a  cura  dei
servizi  sanitari  delle  Unita'  sanitarie  locali  o  presso  altre
strutture convenzionate.