Art. 6. Anagrafe canina 1. Presso ogni Unita' sanitaria locale e' istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di riconoscimento, di cui all'art. 7. 3. Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, predisposta dalla Giunta regionale, che verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.