Art. 6.
                           Anagrafe canina
 
   1. Presso ogni Unita' sanitaria locale e' istituita  una  anagrafe
del  cane  contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i
cani presenti nel territorio.
   2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R.  8  febbraio
1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni
dalla   nascita   o   comunque,  entro  dieci  giorni  dal  possesso,
all'iscrizione  dell'animale  all'anagrafe  di   cui   al   comma   1
contestualmente  all'apposizione del codice di riconoscimento, di cui
all'art. 7.
   3.  Per   l'iscrizione   viene   compilata   un'apposita   scheda,
predisposta  dalla  Giunta regionale, che verra' utilizzata anche per
la  registrazione  degli  interventi  di  profilassi  e  di   polizia
veterinaria eseguiti sull'animale.