Art. 7.
                      Codice di riconoscimento
 
   1.  Il  codice  di riconoscimento e' impresso mediante tatuaggio o
con altro metodo comunque indelebile  e  chiaramente  leggibile.  Sul
piatto  interno  della  coscia  destra  o  sul  padiglione auricolare
destro, a cura del Servizio veterinario dell'Unita' sanitaria  locale
presso  le  strutture  operative  territoriali,  oppure da veterinari
appositamente autorizzati dall'Unita' sanitaria locale competente,  a
condizione  che  gli  stessi  dispongano  di strutture e attrezzature
adeguate.
   2. Il tatuaggio apposto secondo  le  normative  vigenti  in  altre
regioni  e'  valido  ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe  di  cui
all'art. 6.
   3. La Giunta regionale puo' riconoscere validi  con  proprio  atto
altri  tipi di tatuaggio, purche' apposti da Enti abilitati a livello
nazionale;  l'animale   tatuato   deve   comunque   essere   iscritto
all'anagrafe canina dell'Unita' sanitaria locale di competenza.
   4.  Il  veterinario libero professionista provvede all'apposizione
del numero  di  codice  indicato  dalla  Unita'  sanitaria  locale  e
comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato.
   5.  Le  varie  fasi  di apposizione del codice di cui sopra devono
essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza
all'animale.
   6. I disabili forniti di idonea  certificazione  della  necessita'
del  cane  sono  esonerati  dal pagamento del concorso alle spese per
l'apposizione  del  tatuaggio  al  proprio  cane   effettuata   dalla
struttura   pubblica.   Sono  altresi'  esonerate  dal  pagamento  le
associazioni protezionistiche per i  cani  abbandonati  ospitati  nei
canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.