Art. 7. Codice di riconoscimento 1. Il codice di riconoscimento e' impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall'Unita' sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate. 2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni e' valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 6. 3. La Giunta regionale puo' riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purche' apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale tatuato deve comunque essere iscritto all'anagrafe canina dell'Unita' sanitaria locale di competenza. 4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dalla Unita' sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato. 5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale. 6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessita' del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresi' esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.