Art. 4. Organizzazione del SIARL 1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale n. 2 del 1995 e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'agenzia stessa. 2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l) sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale ed a livello decentrato dalle strutture periferiche dell'assessorato stesso competenti in materia di assistenza tecnica. 3. Il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 grava sul fondo di dotazione annuale di gestione previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 1995. 4. Il finanziamento delle attivita' di cui al comma 2 grava sui capitoli di cui all'articolo 7.