Art. 4.
                      Organizzazione del SIARL
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f) e g)  sono  svolte  a  livello  centrale  dalla  struttura
competente  in materia di agrometeorologia dell'Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del  Lazio  (ARSIAL)  di
cui  alla  legge  regionale  n.  2  del 1995 e, a livello decentrato,
attraverso le strutture periferiche dell'agenzia stessa.
  2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e l)
sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in  materia
di  agrometeorologia dell'assessorato sviluppo del sistema agricolo e
del mondo rurale ed a livello decentrato dalle strutture  periferiche
dell'assessorato stesso competenti in materia di assistenza tecnica.
  3.  Il  finanziamento  delle  attivita' di cui al comma 1 grava sul
fondo di dotazione annuale  di  gestione  previsto  dall'articolo  13
della legge regionale n. 2 del 1995.
  4.  Il  finanziamento  delle  attivita' di cui al comma 2 grava sui
capitoli di cui all'articolo 7.