Art. 5.
                      Piano regionale del SIARL
 
  1. In armonia con le indicazioni della  programmazione  generale  e
settoriale  della Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle
attivita previste dalla presente legge e di garantire il collegamento
e l'interazione tra le diverse attivita' del Servizio,  il  Consiglio
regionale approva il piano triennale del SIARL.
  2.  Sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui
al comma 1, l'ARSIAL, per le attivita' di cui all'articolo  3,  comma
I,  lettere  a), b), c), d). e), f) e g), predispone il piano annuale
degli interventi  nell'ambito  del  programma  annuale  di  attivita'
previsto  dall'articolo  14,  comma 2, della legge regionale n. 2 del
1995 e, per le attivita' di cui allo  stesso  articolo  3,  comma  1,
lettere  h),  i)  ed    1),  la  Giunta regionale approva entro il 30
novembre di ogni anno il piano annuale degli interventi.