Art. 5. Piano regionale del SIARL 1. In armonia con le indicazioni della programmazione generale e settoriale della Regione, al fine di consentire lo svolgimento delle attivita previste dalla presente legge e di garantire il collegamento e l'interazione tra le diverse attivita' del Servizio, il Consiglio regionale approva il piano triennale del SIARL. 2. Sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al comma 1, l'ARSIAL, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma I, lettere a), b), c), d). e), f) e g), predispone il piano annuale degli interventi nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 2 del 1995 e, per le attivita' di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettere h), i) ed 1), la Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale degli interventi.