Art. 4.
 
  1. La modifica dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre
1982,  n.  28  di  cui  all'articolo  3 della presente legge entra in
vigore, per la sua prima applicazione, in  occasione  della  prossima
nomina del difensore civico.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 7 marzo 1997
                              ANDREOTTI
Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Ricci