Art. 4. 1. La modifica dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 di cui all'articolo 3 della presente legge entra in vigore, per la sua prima applicazione, in occasione della prossima nomina del difensore civico. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 7 marzo 1997 ANDREOTTI Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Ricci