Art. 4.
      Programmi integrati per la mobilita' e interventi singoli
 
  1.  Per  le  finalita'  indicate  dall'art. 1, la Regione ammette a
finanziamento programmi  integrati  per  la  mobilita'  e  interventi
singoli.
  2. I programmi integrati per la mobilita' contengono gli interventi
che  riguardano  l'assetto  della  circolazione,  della  sosta  e del
trasporto pubblico  integrato  ed  attuano  in  forma  coordinata  le
previsioni  del  Piano Urbano del Traffico e dei Programmi Urbani dei
Parcheggi gia' approvati dalla Regione.
  3.  I  programmi  integrati  per  la  mobilita'   hanno   validita'
triennale,  possono  essere aggiornati annualmente e vengono adottati
dai Comuni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
  4. Costituiscono  interventi  singoli,  le  proposte  di  carattere
puntuale   relative  ad  opere,  tra  quelle  indicate  nell'art.  2,
necessarie ad adeguare la circolazione veicolare  ed  i  parcheggi  a
specifiche    necessita'   di   sicurezza,   di   funzionalita',   di
accessibilita'  nonche'  volte  a  consentire  la  piu'  agevole   ed
integrata utilizzazione del trasporto pubblico.
  5.  Gli  interventi  singoli  di  cui al comma 4 sono approvati dai
Comuni, anche su proposta degli altri soggetti di cui all'art.  3,  e
attuano  le  previsioni  del  Piano Urbano del Traffico, per i Comuni
tenuti alla sua adozione, ad eccezione dei casi di cui  all'art.  3),
comma 1, lettera c).
  6.  I programmi integrati per la mobilita' e gli interventi singoli
devono essere corredati dalla documentazione necessaria ad indicare:
   a) l'inquadramento degli interventi nel contesto  delle  decisioni
riguardanti  il  Piano  Urbano del Traffico, per i Comuni tenuti alla
sua redazione, attraverso apposita relazione  tecnica,  indicando  le
relative priorita';
   b)  la  conformita'  degli  interventi  ivi previsti rispetto alla
vigente disciplina urbanistico-edilizia;
   c) le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere,  negli
elementi  tecnici,  grafici  e  descrittivi,  corredate  dai  fattori
economici e di costo degli interventi;
   d) i soggetti interessati all'attuazione dei diversi interventi;
   e) i tempi previsti per l'esecuzione delle opere;
   f) i progetti definitivi dei parcheggi previsti,  di  esclusiva  o
parziale    utilizzazione    pubblica,   corredati   dalle   indagini
geognostiche  e  idrologiche,  dagli  accertamenti   riguardanti   la
consistenza  delle  reti dei servizi nel sottosuolo, da una relazione
tecnica preliminare  riguardante  l'eventuale  presenza  di  beni  di
interesse  archeologico,  nonche'  i  relativi  piani  finanziari  di
realizzazione  dell'opera,  dei  piani  di  gestione   della   stessa
corredati dalle tariffe previste;
   g) l'entita' del contributo richiesto.
  7.  I  programmi  integrati  per la mobilita' possono prevedere con
riferimento ai Programmi Urbani d Parcheggi, gia' approvati ai  sensi
degli articoli 3 e 6 della legge 122/1989:
   a)  adeguamenti degli interventi ivi inseriti esclusivamente sotto
i profili  dimensionale  e  tipologico,  al  fine  di  garantirne  la
funzionalita'  in  relazione  all'organizzazione  del traffico e alle
esigenze ambientali e tecnico-economiche.
   b) la reiterazione delle relative previsioni di parcheggi pubblici
nel frattempo decadute, ai sensi dell'art. 2 della legge 19  novembre
1968  n.  1187,  previa  dimostrazione della loro attualita' sotto il
profilo urbanistico.
  8. Tali previsioni sono approvate, anche agli effetti  urbanistici,
dalla   Regione   nell'ambito   dei  provvedimenti  di  ammissione  a
finanziamento dei programmi integrati per la mobilita'.