Art. 4. Programmi integrati per la mobilita' e interventi singoli 1. Per le finalita' indicate dall'art. 1, la Regione ammette a finanziamento programmi integrati per la mobilita' e interventi singoli. 2. I programmi integrati per la mobilita' contengono gli interventi che riguardano l'assetto della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico integrato ed attuano in forma coordinata le previsioni del Piano Urbano del Traffico e dei Programmi Urbani dei Parcheggi gia' approvati dalla Regione. 3. I programmi integrati per la mobilita' hanno validita' triennale, possono essere aggiornati annualmente e vengono adottati dai Comuni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). 4. Costituiscono interventi singoli, le proposte di carattere puntuale relative ad opere, tra quelle indicate nell'art. 2, necessarie ad adeguare la circolazione veicolare ed i parcheggi a specifiche necessita' di sicurezza, di funzionalita', di accessibilita' nonche' volte a consentire la piu' agevole ed integrata utilizzazione del trasporto pubblico. 5. Gli interventi singoli di cui al comma 4 sono approvati dai Comuni, anche su proposta degli altri soggetti di cui all'art. 3, e attuano le previsioni del Piano Urbano del Traffico, per i Comuni tenuti alla sua adozione, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3), comma 1, lettera c). 6. I programmi integrati per la mobilita' e gli interventi singoli devono essere corredati dalla documentazione necessaria ad indicare: a) l'inquadramento degli interventi nel contesto delle decisioni riguardanti il Piano Urbano del Traffico, per i Comuni tenuti alla sua redazione, attraverso apposita relazione tecnica, indicando le relative priorita'; b) la conformita' degli interventi ivi previsti rispetto alla vigente disciplina urbanistico-edilizia; c) le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, negli elementi tecnici, grafici e descrittivi, corredate dai fattori economici e di costo degli interventi; d) i soggetti interessati all'attuazione dei diversi interventi; e) i tempi previsti per l'esecuzione delle opere; f) i progetti definitivi dei parcheggi previsti, di esclusiva o parziale utilizzazione pubblica, corredati dalle indagini geognostiche e idrologiche, dagli accertamenti riguardanti la consistenza delle reti dei servizi nel sottosuolo, da una relazione tecnica preliminare riguardante l'eventuale presenza di beni di interesse archeologico, nonche' i relativi piani finanziari di realizzazione dell'opera, dei piani di gestione della stessa corredati dalle tariffe previste; g) l'entita' del contributo richiesto. 7. I programmi integrati per la mobilita' possono prevedere con riferimento ai Programmi Urbani d Parcheggi, gia' approvati ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 122/1989: a) adeguamenti degli interventi ivi inseriti esclusivamente sotto i profili dimensionale e tipologico, al fine di garantirne la funzionalita' in relazione all'organizzazione del traffico e alle esigenze ambientali e tecnico-economiche. b) la reiterazione delle relative previsioni di parcheggi pubblici nel frattempo decadute, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, previa dimostrazione della loro attualita' sotto il profilo urbanistico. 8. Tali previsioni sono approvate, anche agli effetti urbanistici, dalla Regione nell'ambito dei provvedimenti di ammissione a finanziamento dei programmi integrati per la mobilita'.